COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Montorio Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 9/10/2013 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 30/12/2013 Dirigente Masotto Daniele – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 06.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Montorio Calcio Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 24 del 9/10/2013 – Ammenda di € 300,00 a carico della Società; Squalifica sino al 30/12/2013 Dirigente Masotto Daniele – Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Montorio Calcio ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Veneto e pubblicate nel Comunicato n. 24 del 9/10/2013 con le quali sono state assunte le sanzioni sopra indicate : “dal referto arbitrale - confermato dal supplemento inviato su richiesta – é emerso che al 42° del secondo tempo, dopo l'espulsione a seguito di doppia ammonizione del giocatore Pezzano Simone (Montorio), il direttore di gara veniva circondato, aggredito verbalmente e strattonato da giocatori e dirigenti della società Montorio. Con l'aiuto dei dirigenti del Povegliano Veronese, ha cercato di raggiungere lo spogliatoio, senza poter fischiare la fine della partita in conseguenza della mancanza del numero minimo di giocatori della Società Montorio Calcio. Tutto quanto, afferma l'arbitro, senza intervento dei dirigenti della Società Montorio Calcio che, anzi, erano entrati in campo senza autorizzazione, inveendo al suo indirizzo. In particolare Masotto Daniele, dirigente accompagnatore ufficiale, lo afferrava per la maglia e lo strattonava. Lo stesso, entrato nello spogliatoio per ritirare i documenti, giustificava il comportamento dei giocatori, addossandogli la responsabilità dell'occorso”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Montorio Calcio; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al Sig. Daniele Masotto; sentito, altresì, personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara, fornendo ulteriori precisazioni sugli accadimenti; considerato che in questo quadro di riferimento i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado risultano equi, per cui devono essere confermati; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Montorio Calcio; - di confermare la sanzione della ammenda di € 300,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/12/2013 a carico del Dirigente Masotto Daniele; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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