COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Generoso Mario GUARINO già Presidente A.S.D. Real Campalto della Società A.S.D. Real Campalto

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 12.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Generoso Mario GUARINO già Presidente A.S.D. Real Campalto della Società A.S.D. Real Campalto La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/6/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Generoso Mario GUARINO – Presidente ASD Real Campalto all’epoca dei fatti 1) “per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e art. 8, comma 1 del C.G.S., per avere posto in essere atti e comportamenti diretti ad alterare dolosamente l’acquisizione di elementi di prova da parte del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nell’ambito del procedimento promosso dall’allenatore Sig. Danieli Giuseppe ai fini del riconoscimento del dovuto premio di tesseramento pattuito con la predetta Società per la Stagione Sportiva 2010/2011, mediante il deposito di n. 9 quietanze liberatorie contraffatte e falsamente riconducibili al predetto allenatore, finalizzate a fornire una falsa rappresentazione dei fatti oggetto di controversia. 2) per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1 e articolo 8 commi 9 e 15 del Codice di Giustizia Sportiva del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. per non avere adempiuto, nei termini e nelle modalità previste dalle norme federali, agli obblighi esecutivi derivanti dalla decisione del predetto Collegio Arbitrale assunta nella riunione dell’1/12/2012 e, successivamente comunicata con nota del 10.12.2012 prot.195/01/06; 3) della violazione di cui all’art. 1, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato avanti agli Organi di Giustizia Sportiva ancorché ritualmente convocato”; la Società A.S.D. Real Campalto “dovrà rispondere, per quanto ascritto al suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, all’epoca dei fatti, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione della udienza. Nell’udienza dell’11/2/2014 é risultato presente : Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. I soggetti deferiti : Il Sig. Generoso Mario GUARINO già Presidente A.S.D. Real Campalto la Società A.S.D. Real Campalto pur ritualmente e tempestivamente convocati, non si sono presentati alla predetta udienza. Il Dott. Sciuto, riportandosi al capo di imputazione di cui ha illustrato approfonditamente i fondamenti in fatto ed in diritto, chiede che la Commissione voglia disporre nei confronti dei soggetti deferiti, tutti contumaci, le seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Generoso Mario GUARINO già Presidente A.S.D. Real Campalto :18 mesi di inibizione a far data dal giorno successivo a quello in cui avrà scontato la sanzione inflitta con Comunicato Ufficiale n. 93 del C.R. Veneto del 5/6/2013, dandosi atto del fatto che il Sig. Guarino attualmente non risulta tesserato con alcuna Società F.I.G.C. a carico della Società A.S.D. Real Campalto : ammenda di € 200,00 (Duecento).- La Commissione Disciplinare Territoriale, valutata la posizione delle parti deferite e considerati i provvedimenti disciplinari proposti dal Rappresentante della Procura Federale che appaiono congrui dispone l’adozione delle sanzioni disciplinari formulate dalla Procura Federale ed esposte al precedente capoverso.
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