F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (338) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO LORENZI (Calciatore tesserato per la Società AC Mezzocorona Srl), DANILO TARTER (Dirigente della Società AC Mezzocorona Srl), Società AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 6309/865 pf13-14 AA/ac del 5.5.2014) Il deferimento Trattasi di gare del Campionato Interregionale Serie D Girone C Stagione sportiva 2013/2014, disputate dalla Società A.C. Mezzocorona. Il Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale, esaminati gli atti della gara Mezzocorona – Pordenone Calcio del 13 ottobre 2013 e constatato che la società ospitante aveva impiegato il calciatore Federico Lorenzi in posizione irregolare perché squalificato, con decisione pubblicata sul C.U. n. 45 del 30 ottobre 2013 infliggeva alla Società A.C. Mezzocorona la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. A seguito di ciò veniva segnalato alla Procura Federale che il predetto calciatore era stato utilizzato dalla stessa Società in altre gare di Campionato e precisamente in quelle che erano state disputate il 1° settembre 2013 (Società Sacilese), 8 settembre 2013 (Società Montebelluna), 15 settembre 2013 (Società San Paolo Padova), 22 settembre 2013 (Società Dro), 29 settembre 2013 (Società Marano) e 6 ottobre 2013 (Società Union Ripa la Fenadora). Sicché la Procura Federale, aperto il procedimento e svolte le necessarie verifiche, in data 5 maggio 2014 deferiva a questa C.D.N. il calciatore Federico Lorenzi per violazione degli artt. 1 comma 1 e 22 commi 6 ed 8 C.G.S. (avendo egli partecipato a sei gare di Campionato malgrado fosse squalificato), nonché il dirigente della Società A.C. Mezzocorona sig. Danilo Tarter, anch’egli per la violazione dei medesimi articoli di Codice, in quanto, come accompagnatore della squadra, aveva sottoscritto le distinte delle gare sopra evidenziate, dichiarando la posizione regolare di tutti i calciatori che venivano impiegati, incluso il Lorenzi che regolare non era. Era altresì deferita la Società A.C. Mezzocorona per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. Il dibattimento All’inizio dell’odierna riunione la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza. “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AC Mezzocorona Srl, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società AC Mezzocorona Srl, sanzione della penalizzazione di punti 6 (sei) oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento é proseguito per i deferiti Federico Lorenzi e Danilo Tarter. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale ed il delegato dei deferiti, il quale ha chiesto il rinvio ad altra data della presente riunione allo scopo di poter formulare una proposta di patteggiamento anche per i suddetti due deferiti. La Procura federale nulla ha opposto. P.Q.M. La Commissione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone a carico della Soc. A.C. Mezzocorona l’applicazione delle sanzioni della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella stagione sportiva 2014/15, oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Relativamente alle altre posizioni, rinvia per quanto di ragione il procedimento alla riunione del 3 luglio 2014 ore 15.00.
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