F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (349) – APPELLO DELLA SOCIETÁ AC CASIER DOSSON ASD (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. VENETO – C.U. N. 76 DEL 7.5.2014 (nota n. 6061/848 pf 13/14 AA/ac del 22.4.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 087 del 5 Giugno 2014 (349) – APPELLO DELLA SOCIETÁ AC CASIER DOSSON ASD (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. VENETO – C.U. N. 76 DEL 7.5.2014 (nota n. 6061/848 pf 13/14 AA/ac del 22.4.2014). La Società A.C. Casier Dosson e i tesserati Miriam Nespoli e Gianmichele Montuori hanno proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Territoriale Veneto pubblicata sul C.U. 76 del 7/5/2014 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di giorni 60 per Gian Michele Montuori, inibizione di giorni 40 per Miriam Nespoli, penalizzazione di un punto nel campionato di competenza e di un ulteriore punto nella Coppa Italia oltre all’ammenda di € 500,00 per la Società A.C. Casier Dosson . I ricorrenti chiedono il proscioglimento da ogni incolpazione sostenendo che la punibiltà sarebbe esclusa da un errore incolpevole dei deferiti su un elemento essenziale del fatto, vale a dire la posizione irregolare dei calciatori Murgia e Pasqualin . All’udienza del 4/6/2014 i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento del gravame. Il rappresentante della Procura ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Il ricorso appare infondato. Infatti se è pur vero che l’art.39 delle N.O.I.F. fa decorrere il tesseramento dal deposito o dalla spedizione dell’accordo di trasferimento è evidente che l’utilizzazione effettiva del tesserato prima della pubblicazione dei tabulati con l’inserimento del tesseramento nell’anagrafe federale (c.d. A.S. 400 ) avviene a rischio e pericolo della società di appartenenza. La nullità del tesseramento retroagisce ex tunc. Infatti i deferiti nelle distinte delle due partite in questione hanno dichiarato che i giocatori partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza e quindi ben sapevano che eventuali irregolarità avrebbero comportato conseguenze a carico della società e di coloro che per essa agivano. In sostanza utilizzando i due calciatori prima dell’inserimento nell’anagrafe federale i deferiti hanno consapevolmente accettato il rischio conseguente all’eventuale emersione di irregolarità del tesseramento. I tesserati della Federazione e tanto più i dirigenti della società, hanno l’obbligo di conoscere le norme federali e la ignoranza di esse non costituisce esimente. La società Casier Dosson risponde a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte ai propri tesserati e pertanto deve essere confermata anche la sanzione ad essa inflitta. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it