Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 maggio 2007– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 13/C del 27.9.2006 - www.figc.it Parti: U.S. Triestina Calcio Spa contro F.I.G.C. Massima: La Camera di Conciliazione ai sensi dell’art. 27 dello Statuto FIGC è competente a decidere in merito alla sanzione della penalizzazione di punti in classifica. L’art. 27 dello Statuto della FIGC – nel testo vigente alla data della domanda arbitrale – sottrae invero alla cognizione arbitrale “le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”. Nel caso di specie, la controversia verte, invece, sulla penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla società istante dagli organi di giustizia endofederali, e che non si tratti di una controversia di natura disciplinare a stabilirlo è lo stesso tenore letterale della norma della cui violazione la società è stata chiamata a rispondere, ovvero la lettera B) n. 1 dell’Allegato A al C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006. Ad avviso del Collegio non qualsiasi violazione delle norme regolamentari sportive costituisce un illecito disciplinare, comportante l’applicabilità delle relative sanzioni sportive, e la locuzione “tecnico disciplinare” utilizzata dal legislatore federale ha la funzione di individuare un distinto genus di violazioni regolamentari (cfr. Lodo lodo pubblicato 18 luglio 2006 _ Romano Malavolta,Teramo Calcio Spa e FIGC e Lega C). D’altra parte la recente modifica regolamentare dell’art.27 dello Statuto Federale (ora art.30) è proprio in tale direzione e peraltro la giurisprudenza sia civile che amministrativa è costante nel senso di ritenere valido il principio, desumibile dall’art.5 del codice di procedura civile, in base al quale la competenza o la giurisdizione mancante al momento della domanda ma sopravvenuta per effetto di ius superveniens radica la competenza o la giurisdizione del giudice adito ( Cass. Sez. Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del 12.11.2002; idem 13549 del 26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto più dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge 1034/1971 C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.) Va dunque pronunciata la competenza del Collegio. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 18 maggio 2007 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della CAF (FIGC) pubblicata sul C.U. n. 21/C del 16 novembre 2006  - www.figc.it Parti: A.C. Siena SpA contro F.I.G.C. Massima: Il comma 3 dell’art. 30 del nuovo Statuto – che sostituisce l’art. 27 previgente – dispone espressamente che Non sono soggette ad arbitrato le controversie decise dagli organi della giustizia sportiva che abbiano dato luogo a “sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiori a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l’obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”. La nuova disposizione statutaria contiene una elencazione tassativa delle controversie escluse dalla cognizione arbitrale, tra le quali non vengono contemplate le controversie comportanti la penalizzazione di punti in classifica, le quali, pertanto, argomentando a contrariis, sono pienamente deferibili in arbitrato. La nuova norma dello statuto federale, in vigore al momento della instaurazione della presente controversia, deve, pertanto, trovare applicazione al caso in esame, in applicazione del principio, desumibile dall’art. 5 del codice di procedura civile, in base al quale la competenza o la giurisdizione si determinano con riferimento non solo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma anche alla legge vigente in quel momento. Tale principio è stato ritenuto operante pacificamente anche in ipotesi di c.d. competenza sopravvenuta, secondo la quale l’art. 5 citato non esclude affatto l’efficacia convalidante, da parte dello ius superveniens, della competenza e della giurisdizione del giudice che ne fosse privo al momento della proposizione della domanda. ( Cass. Sez. Unite 2415 del 19.2.2002; idem 15885/02 del 12.11.2002; idem 13549 del 26.4.2005; Cons. stato 7554/04del 25.6.2004 ex multis tanto più dopo la pronuncia di parziale illegittimità costituzionale dell’art.30 della legge 1034/1971 C.Cost. 77/2007 del 12 marzo.) Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 giugno e 18 luglio 2006– www.coni.it Decisione impugnata:  Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 18 maggio 2006 - www.figc.it Parti: R.M. e Teramo Calcio Spa Contro F.I.G.C. Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso, presentato dal presidente della società, in proprio e nell’interesse della società, avverso la decisione della Commissione disciplinare - con la quale lo stesso è stato sanzionato con la inibizione e la società con la penalizzazione - e della CAF che ha dichiarato inammissibile l’appello poiché non sottoscritto personalmente dal presidente, ma attraverso il conferimento della procura all’avvocato, mediante il conferimento del mandato a margine dell’appello. Infatti, l’art. 27.3 dello Statuto F.I.G.C. afferma che “non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali […] che abbiano dato luogo a sanzioni […] comportanti […] penalizzazioni in classifica”. La fattispecie sub judice non è una delle controversie “di natura tecnico-disciplinare” alle quali allude la clausola statutaria con finalità di sottrazione alla materia arbitrabile. Nel CGS, avuto riguardo alle norme che pongono i precetti, vi è costante autonomia nel trattamento delle “violazioni in materia gestionale ed economica” rispetto all’ “illecito sportivo” senz’altro (artt. 25.6; 36 ss.). Né diversamente lascia concludere la clausola statutaria recata dall’art. 29.3 della Lega professionisti di serie C che, senza pregiudizio in ordine al rapporto corrente tra le due clausole statutarie, non riporta l’esclusione dalla materia arbitrabile fondata sul tipo di sanzione che qui rileva, vale a dire la penalizzazione in classifica. Tutto ciò appare sufficiente, senza attingere a fonti ulteriori tanto meno di livello sovraordinato o primario, a postulare come necessaria una soluzione di favore per l’arbitrabilità della specifica controversia. Il caso di specie la società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica, per la violazione dell’art. 7 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al paragrafo I lettera a/2, sub a) e sub b) del C.U. N. 189 /A del 15/3/2005, per aver simulato il ripianamento della carenza patrimoniale della società che, allo stato, impediva l’ammissione al Campionato 2004/2005, con apparente finanziamento, postergato ed infruttifero, eseguito dal presidente, del quale in parte aveva restituzione dalla società immediatamente dopo aver documentato l’avvenuto ripianamento al Consiglio federale, ottenendo così l'ammissione al Campionato. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 8 giugno 2005 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 34/C del 14 marzo 2005 - www.figc.it Parti: A.C. Prato S.P.A. contro F.I.G.C. – Calcio Como S.P.A in fallimento. Massima: La Camera di Conciliazione, in sede arbitrale non è competente a decidere in merito al ricorso della società avverso la decisione della CAF - con la quale altra società è stata sanzionata con la penalizzazione di punti (6) in classifica - finalizzato ad ottenere un aumento della sanzione per violazione dell’ art. 27 comma 3 del vigente Statuto FIGC e dell’art. 12, comma 4, dello Statuto CONI. L’art. 27, terzo comma, del vigente Statuto FIGC espressamente stabilisce che “non sono soggette a procedimento di arbitrato le controversie di natura tecnico disciplinare decise in via definitiva dagli organi di giustizia federali relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 120 giorni; b) la squalifica del campo; c) penalizzazioni di classifica”. La controversia ricade sotto la previsione di cui all’art. 27, terzo comma, lettera c), dello Statuto FIGC, in quanto riguarda una sanzione disciplinare decisa dall’organo di giustizia federale di ultimo grado e consistente in una penalizzazione di classifica. L’art. 12, comma 4, dello Statuto CONI, mentre rende obbligatorio per le federazioni sportive nazionali di inserire negli statuti il tentativo di conciliazione presso la Camera (“gli statuti e i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali prevedono il tentativo obbligatorio di conciliazione...”), non istituisce un obbligo per le Federazioni di inserire nei rispettivi statuti e regolamenti un meccanismo di risoluzione delle controversie che comporti il necessario esperimento del procedimento arbitrale innanzi alla Camera (“...e l’eventuale procedimento arbitrale”). L’uso del termine “eventuale” conduce a parlare piuttosto di una facoltà delle federazioni, le quali possono pur sempre lasciare che eventuali controversie vengano aggiudicate dai giudici statali (d’altronde, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di ogni competenza arbitrale obbligatoria ex lege). Pertanto, visto che le federazioni sportive nazionali possono non inserire affatto una clausola compromissoria nei loro statuti, è a fortiori da ritenersi pienamente legittimo che uno statuto federale preveda una clausola compromissoria volta a limitare il novero delle controversie arbitrabili innanzi alla Camera. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 aprile 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/C del 23 settembre 2004 - www.figc.it Parti: A.P. e U.S. Scalea 1912 contro F.I.G.C. Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso della società avverso la decisione della CAF con la quale, a titolo di responsabilità oggettiva è stata sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per la violazione di cui all’art. art. 6 comma 4 c.g.s. (illecito sportivo) comessa dal proprio tesserato. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 26 aprile 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 10/C del 23 settembre 2004 - www.figc.it Parti: S.S. Vallatabagala di S. Lorenzo contro F.I.G.C. Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso della società avverso la decisione della CAF con la quale, a titolo di responsabilità presunta è stata sanzionata con la penalizzazione di punti (2) in classifica per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee. Massima: La procedura di arbitrato dinanzi a questa Camera è prevista espressamente dallo statuto della F.I.G.C. quando risultano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, l’oggetto della controversia rientra tra le materie di competenza della Camera ed è stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione di cui all’art. 3 del Regolamento della Camera. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 31 marzo 2005– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 7/C del 9 settembre 2004 - www.figc.it Parti: F.C.Modena S.P.A. contro F.I.G.C. Massima: La Camera di Conciliazione è competente a decidere in merito al ricorso della società avverso la decisione della CAF con la quale, a titolo di responsabilità oggettiva è stata sanzionata con la penalizzazione di punti (4) in classifica per la violazione di cui all’art. art. 6 comma 4 C.G.S. (illecito sportivo) commessa dal proprio tesserato. Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 maggio 2004  – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione d’Appello Federale FIGC pubblicata sil Comunicato Ufficiale n. 20/C del 25.11.2003 - www.figc.it Parti: Pisa Calcio S.P.A. contro F.I.G.C. Massima: La procedura di arbitrato dinanzi alla Camera di Conciliazione è espressamente prevista dallo statuto della F.I.G.C., nel caso in cui la società ricorra avversa la delibera della CAF con la quale è stata sanzionata con la penalizzazione in classifica per illecito sportivo. Risultano, infatti, previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale, all’istante è stata comminata una sanzione inerente alla disputa delle gare per violazioni estranee alla normativa antidoping ed è stato infruttuosamente esperito, il tentativo di conciliazione di cui all’art. 3 del regolamento della Camera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it