Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0156/TFN - SD del 23 Febbraio 2024  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 17555/226pf23- 24/GC/PM/mg del 22 gennaio 2024 nei confronti del sig. S.A. e della società Taranto FC 1927 Srl - Reg. Prot. 139/TFN-SD

Massima: E’ ammissibile il file audio della conversazione….l'art. 57, comma 2, CGS regola l'assunzione dei mezzi di prova consentendo agli Organi di Giustizia di non ammettere mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali. Per tal via, esso ammette la possibilità che anche prove spurie, artificiose o addirittura acquisite illegittimamente, possano essere utilizzate nel processo sportivo. Pertanto la registrazione audio, come quella video, effettuata da un soggetto presente all'insaputa dell'interlocutore, a determinate condizioni, può costituire un valido mezzo di prova da utilizzare in giudizio, tanto nel processo penale quanto nel processo civile, nell'esercizio del diritto di difesa che, di norma, prevale su quello della riservatezza (vedasi decisione n. 0082/CFA, S.U.- 2023-2024, cass. S.U. 16.7.2021 n. 20384, reg. UE n. 679/2016). La norma va però interpretata nel contemperamento di due interessi fondamentali: quello che i mezzi di prova vengano acquisiti senza violare i diritti delle persone coinvolte e quello dell'obbligo degli Organi Federali di reprimere e sanzionare le condotte che costituiscono violazioni del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso di specie il calciatore …, avendo intuito sin dalla battuta iniziale fatta dal sedicente tifoso prima di scendere negli spogliatoi, il contenuto minaccioso della stessa, ha poi provveduto, allorché lo stesso si è poi presentato negli spogliatoi, dove era presente anche il calciatore Infantino, ad eseguire una registrazione audio della conversazione successiva all'insaputa sia del collega che del tifoso, qualificatosi come "….", rimasto non identificato. Dal contenuto della stessa non risulta peraltro violato alcun diritto alla protezione della sfera personale del soggetto rimasto non identificato ed anche estraneo al procedimento disciplinare né alcun suo dato sensibile. Inoltre detta prova spuria è stata acquisita come uno degli allegati all'esposto del calciatore … ma all'interno di un procedimento istruttorio più ampio che, dipartendo dal materiale dell'esposto, si è esteso a ricercare la prova di tale illecito, risultando evidente il collegamento tra la prova spuria e la connessione dei fatti così come denunciati. In sostanza nel caso di specie l'esposto del signor Infantino avrebbe comunque condotto all'indagine e confermato le conclusioni della stessa anche in assenza del file audio, essendo la sostanza del suo contenuto comunque emersa dalla testimonianza del signor … Pertanto tale registrazione audio è stata validamente acquisita al procedimento ed è utilizzabile.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 28 Maggio 2009 n. 1/2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 271/CGF del 03 Luglio 2009  n. 1/2  www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 14.4.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso del Perugia Calcio S.p.A., avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. S.V. (all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009). ricorso dell’A.S.D. Ponte Felicino, avverso le sanzioni: - dell’inibizione per mesi 6 inflitta al sig. P.R. (all’epoca dei fatti, presidente pro-tempore) per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 96 delle N.O.I.F.; - dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale (nota n. 3676/110pf06-07/msmg del 13.1.2009)

Massima: Il contenuto sostanziale del colloquio telefonico illecitamente registrato dall’esponente (e, come tale, non utilizzabile quale valida fonte di prova nel presente giudizio) che è stato successivamente riconosciuto spontaneamente e confermato da una delle parti in giudizio innanzi alla Procura Federale, può considerarsi oggi ritualmente acquisito al processo.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 76/CDN  del 14 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (111) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: V.S. (all’epoca dei fatti, Presidente pro-tempore della Soc. Perugia Calcio SpA), P.S. (all’epoca dei fatti, dirigente con potere di firma della Soc. Perugia Calcio SpA), R.P.  (Presidente pro-tempore della Soc. ASD Ponte Felcino) e delle società Perugia Calcio SpA e ASD Ponte Felicino (nota n. 3676/110pf06-07/MS/mg del 13.1.2009)

Massima: La registrazione effettuata da uno degli interlocutori è assolutamente legittima ed utilizzabile. Senza dimenticare quanto già esposto in ordine alla non “esportabilità” nell’ordinamento sportivo di principi propri ad altri ordinamenti, sempre che non si verifichi la violazione di diritti indisponibili. Nel caso di specie il contenuto della registrazione è stato trascritto su n. 4 pagine ed è stato sottoscritto per accettazione innanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 51/C Riunione del 20 Giugno 2005 n. 1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale ai sensi dell’art. 31 comma 1 dello statuto della F.I.G.C.: - del sig. P.M., già presidente della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. T.A., arbitro della sezione A.I.A. di Rossano, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - del sig. C.S., dirigente della società A.S. Marina di Gioiosa, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.S. Marina Gioiosa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo dirigente C.S.; - del sig. A.P., presidente della società A.C. Comprensorio Amantea, per violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; - della società A.C. Comprensorio Amantea per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al suo presidente A.R..

Massima: La prova della commissione dell’illecito sportivo può essere data mediante le registrazioni dei colloqui in cui si sono verificati i fatti costituenti l’illecito.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 2 marzo 2004– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera dalla Commissione d’Appello Federale (F.I.G.C.) pubblicata sul C.U. n. 48/C del 5 giugno 2003. - www.figc.it

Parti: A.C. Pro Ebolitana contro F.I.G.C.

Massima: Il contenuto della telefonata, è già di per sé sufficiente a ritenere integrato l’illecito sportivo. L’ammissione del colloquio, mai negato, è già di per sé sufficiente a ritenere integrata la sussistenza del fatto ascritto.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003Impugnazione - istanza: Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento, a seguito di proprio deferimento: - del sig. V.B. per violazione dell’art. 39 comma 2 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; - della società U.S. Saviglianese per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S.

Massima: Su deferimento della procura federale, la prova della colpevolezza del presidente della società per aver fatto esplicito riferimento al valore di mercato del giovane dilettante, in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e 39 comma 2 Reg. L.N.D. può essere fornita dalla registrazione di un colloquio tra il presidente ed il padre del calciatore, andata in onda nel corso della trasmissione televisiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 48/C Riunione del 4 giugno 2003 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Potenza avverso la sanzione della inibizione per anni 3 inflitta ai signori S.L. e G.V., per violazione degli artt. 6 comma 2 e 1 comma 1 del C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003; la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso e dell’ammenda di € 5.000,00 inflitte alla stessa A.S.C. Potenza per violazione degli artt. 6 comma 3 e 2 comma 4 - prima parte - C.G.S. a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003. Appello del sig. S.A. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 5, con la proposta di radiazione dai ruoli federali, per violazione dell’ art. 6 commi 1 e 2 e dell’art. 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003. Appello della A.C. Pro Ebolitana avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso per violazione dell’art. 6 commi 2 e 4 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003. Appello F.C. Potenza avverso decisioni adottate nei confronti dell’A.S.C. Potenza e dei sigg.ri S.L. e G.V., dell’A. C. Pro Ebolitana e del signor S.A., a seguito dei deferimenti della Procura Federale del 9.5.2003 e del 12.5.2003

Massima: Ai fini della prova dell’illecito sportivo è ammissibile il nastro magnetico registrato dal tesserato, all’insaputa dell’altra parte.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 27 Agosto 2001 n.2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 21 del 13.8.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Internapoli avverso decisioni a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.P. per violazione degli artt. 2 comma 1 e 12 comma 7 C.G.S.; B.E., T.M. e C.L. per violazione dell’art. 2 comma 1 C.G.S. e dell’U.S. Battipagliese per violazione dell’art. 6 comma 5 C.G.S.

Massima:E’ inutilizzabile il contenuto dalla audio-cassetta nel caso in cui sia di ignota provenienza.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 12/CF del 12 febbraio 1999 n.1 – www.figc.it

Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del Dr. G.E., Presidente della L.N.D., e tesserati vari, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione alla gara Rieti/Pomezia dell’1.6.1997.

Massima: La registrazione di una conversazione effettuata tra privati può essere utilizzata come prova nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 5/C Riunione del 18 settembre 1997 - n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 62 del 3.7.1997

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore P.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2000 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione di cui all’art. 2 comma 1 C.G.S.

Massima: Il calciatore che, nel corso di una telefonata, offre al portiere della squadra della società avversaria "una busta con molto denaro", messa a disposizione dal proprio dirigente, affinché favorisca la propria squadra nella gara tra le due società, pone in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara, tali da concretizzare l’illecito sportivo.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 4/C Riunione del 7 agosto 1995 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 4 del 24.7.1995

Impugnazione - istanza: Appelli del sig. T.D. e del G.S. Montecatini calcio avverso rispettivamente la sanzione della squalifica per anni 3 e la retrocessione all'ultimo posto nella classifica del campionato 1994/95 loro inflitte, a seguito di deferimento del procuratore federale, per violazione rispettivamente degli artt. 2 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S., per illecito sportivo in relazione alla gara pieve Fosciana/Montecatini Calcio del 12.3.1995

Massima: A seguito di denuncia sporta da un tesserato e dopo l’istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini, il Procuratore Federale può disporre il deferimento per illecito sportivo del tesserato, chiamato a rispondere della violazione di cui all'art. 2 comma l C.G.S. per avere, nel corso di due telefonate nei giorni precedenti la gara offerto al denunciante del denaro per condizionare l’esito dell'incontro. Con lo stesso atto viene deferita la società, a norma dell'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Massima: Nel procedimento per illecito sportivo, perpetratosi telefonicamente, quando gli elementi raccolti in istruttoria e nel dibattimento non consentono di individuare con certezza l’autore della telefonata nella quale viene offerta una somma di danaro per condizionare l’esito della gara, deve pervenirsi al proscioglimento del deferito e della società. Ciò, però non esclude la totale responsabilità della società, che anzi viene mitigata ed affermata per presunzione ai sensi dell’ art. 6 comma 5 C.G.S. sulla circostanza che le due telefonate contenenti offerte di denaro per alterare il risultato della partita sono state poste in essere da persona interessata a favorire la società, anche se estranea alla società stessa. Ne consegue l’applicazione della sanzione della penalizzazione di punti in classifica (n. 6) da scontare, secondo il criterio della c.d. "afflittività della pena", nel Campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

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