Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0016/CFA del 23 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0020/TFNSD del 10 agosto 2021
Impugnazione – istanza: G.F. – F.G. – F.G.B. – C.G. – C.G.M. – A.G. - A.S.D. Troina/Procura Federale
Massima: E’ ….da respingere la richiesta di ammissione di prove testimoniali avanzata dalla difesa dell’ASD con l’atto di reclamo in esame, sia perché i capitoli di prova articolati nulla aggiungono o precisano in ordine ai fatti già conosciuti e non contestati, sia perché il teste indicato (del quale non è neppure indicato in che veste e in che modo sarebbe a conoscenza dei fatti oggetto di prova) non è appartenente all’ordinamento federale, con la conseguenza che la sua mancata comparizione ovvero l’imprecisione o ancora la non veridicità delle sue dichiarazioni non potrebbero neppure essere sanzionate.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 70 del 31/08/2021
Decisione impugnata: Decisione della CFA FIGC, di cui al C.U. n. 105/A dell'11 maggio 2021, con la quale, in accoglimento del reclamo presentato dalla Procura Federale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui al C.U. n. 117/TFN dell'8 marzo 2021, che aveva respinto il deferimento dell’organo requirente, è stata irrogata, in capo al suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara, da scontarsi in gare ufficiali della FIGC, dal 6 maggio 2021 sino, quantomeno, al 15 settembre p.v.
Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale FIGC
Massima: La testimonianza in giudizio è regolata dale norme sul contraddittorio. Accolto il ricorso e per l’effetto annullata la decisione della CFA, che, sulla base di testimonianze raccolte dalla procura federale su propria disposizione, aveva sanzionato il calciatore per “frase razzista” con rinvio alla stessa affinché la stessa Corte, in diversa composizione, provveda, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad essa demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, a mente del quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone»……Benvero, infatti, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (la cui formulazione analoga è trasfusa nel CGS FIGC) prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova», ma ciò non esonera dal rispetto delle forme vincolanti per la legittima acquisizione di dette prove. Più esplicitamente, i giudici federali hanno il potere di indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, nonché di, una volta sentite le parti, assumere ogni altra informazione che ritengono indispensabile, sempre nell’ottica di pervenire, giova rimarcarlo, alla «giusta decisione», e ciò anche a mente della giurisprudenza della Corte costituzionale (Sentenza 26 marzo 1993, n. 111), secondo cui le disposizioni che consentono un allargamento del materiale probatorio da parte del giudice, derogando a quelle che si fondano, invece, sul principio iuxta alligata et probata, non si devono considerare lesive del diritto di difesa, ma anzi espressive della volontà di assicurare pienezza e lealtà del contraddittorio, volontà, questa, presente nel processo sportivo, visto il costante interesse al pieno accertamento dei fatti e alla più volte citata giusta decisione. In tal guisa, il Collegio di Garanzia (decisioni nn. 15/2017, 83/2017 e 56/2018) ha già affermato come anche nel processo sportivo possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2016, n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori. Ma, siffatta informalità, non «deve, però, essere confusa con mancanza di rigore» (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 89/2019). Ed invero, l’ordinamento processuale sportivo, tanto in considerazione delle specifiche disposizioni contenute nei codici e regolamenti federali, e tanto con l’esplicito rinvio alle norme generali del processo civile operato con il comma 6 dell’art. 2 del CGS CONI, può dirsi pacificamente fondato sui principi del contraddittorio e della disponibilità delle prove. Quanto all’obbligo del contraddittorio, elevato a rango costituzionale con la legge n. 2 del 23 novembre 1999, affinché lo stesso possa dirsi rispettato, è necessario sia che la parte venga messa a conoscenza dell’esistenza del processo e, per quanto di interesse nel caso che ci occupa, venga messa in condizione di avvalersi degli strumenti che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per la difesa. Così discorrendo, «si ha violazione del principio del contraddittorio…quando il giudice, valendosi dei poteri discrezionali previsti dal codice di rito, abbia ammesso una prova di fronte alla quale una delle parti sia stata priva di ogni possibilità di concreta difesa istruttoria…» (Cass. Civ., sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2201). Ne consegue che, siano esse disposte d’ufficio dal giudice, che proposte dalle parti, le prove devono essere acquisite al processo nel rispetto del contraddittorio. Si concreta, perciò, una violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali (per tutte, Cass. Civ., Sez. lav., 3 novembre 2020, n. 24395; Sez. IV, 17 gennaio 2019, n. 1229), mentre, si ripete, si ha violazione del generale principio del contraddittorio quando alla parte non viene concessa la possibilità di concreta difesa istruttoria (in questi termini, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 27/2021). Ebbene, nella prospettiva del ricorso per cui è causa, l’utilizzo dei poteri officiosi in tema di istruzione probatoria, da parte dei giudici federali ex art. 9 e 36 CGS CONI, non può spingersi, come accaduto nel caso di specie, fino a demandare alla Procura Federale l’acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venisse messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dagli stessi giudici federali. Invero, l’art. 60, comma 6, CGS FIGS dispone che «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone». Orbene, nel caso di specie risulta evidente che la CFA ha fondato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale senza che all’assunzione di tali prove partecipasse il M., che, a maggior ragione considerando il diverso rilievo attribuito dal Giudice di prime cure alle dichiarazioni testimoniali già acquisite, doveva essere messo in condizione di esercitare i diritti disciplinati dal testé citato comma 6 dell’art. 60 CGS FIGC. A tal proposito, va anche detto che non sfugge certo a questo Collegio il fatto che la stessa CFA si è dimostrata ben consapevole della inutilizzabilità di dette dichiarazioni come prove testimoniali, tanto da ricondurre la motivazione del proprio convincimento ad un quadro presuntivo di insieme. Ciò, tuttavia, non risolve la questione della illegittima acquisizione delle dichiarazioni testimoniali, giacché, anche nella prospettiva di una utilizzazione alla stregua di presunzioni, le stesse scontano il vizio della non equiparabilità a fatti certi da cui desumere quelli incerti (le presunzioni), atteso che le risultanze di dette prove non potevano essere ritenute certe a causa del mancato rispetto dell’obbligo di contraddittorio. Si coglie, pertanto, un chiaro travisamento – in cui è incorso il Giudice Federale di secondo grado – tra la piena legittimità della acquisizione d’ufficio delle prove e il regime legale cui nondimeno la formazione di dette prove doveva uniformarsi. In altre parole, il fatto che la CFA potesse disporre di ufficio le prove, eventualmente delegandone l’acquisizione anche alla Procura Federale, non esimeva certo dal doversi rispettare le regole del contraddittorio in sede di assunzione di dette “prove” delegate. Né tale vizio può dirsi superato – come si sostiene nella decisione oggetto del presente gravame– per il fatto che siano state accolte, sempre in secondo grado, le istanze istruttorie proposte dall’odierno ricorrente, atteso che queste venivano assunte in un contesto processuale del tutto distinto da quello nel quale, fuori udienza, venivano raccolte le dichiarazioni testimoniali demandate all’attività di indagine della Procura Federale. Di più, rileva il fatto che la Procura Federale trasmetteva la documentazione e gli scritti contenenti le testimonianze il 16 aprile 2021, nella forma di atti di indagine sottoposti a segreto istruttorio, e l’udienza di discussione si celebrava il 5 maggio 2021. Nessuna possibilità, dunque, veniva data all’odierno ricorrente di produrre ulteriori deduzioni difensive ai sensi dell’art. 62, comma 4, CGS. Ne consegue che la violazione degli artt. 9, comma 4, 36, comma 2, CGS CONI, 50, comma 3, CGS FIGC, 63, comma 3, e 60 CGS FIGC è, nel caso di specie, idonea ad inficiare la legittimità della decisione adottata, anche liddove si volesse condividere la tesi, diffusamente tratta nella decisione della CFA, secondo cui, ai fini di pervenire ad un giudizio di colpevolezza, non si richiede doversi accertare, in modo assoluto, la commissione dell’illecito, né che si possa escludere ogni ragionevole dubbio, atteso che, nel caso che ci occupa, il rilevante error in procedendo – di cui si è detto – non riguarda la formazione del convincimento del giudice, bensì la legittima acquisizione delle prove sulle quali detto convincimento si è formato.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN - SD del 09Agosto 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10.6.2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12.6.2021 nei confronti del sig. B. M. + altri - Reg. Prot. 138/TFN-SD
Massima:… il Collegio ritiene di non dover accogliere le richieste istruttorie, sia documentali che testimoniali, formulate dalle difese di alcuni deferiti ….in quanto ritiene che il compendio delle prove prodotte in giudizio, sia accusatorie che difensive, sia sufficiente, in ragione anche degli aspetti peculiari che disciplinano il processo sportivo, per addivenire ad una informata decisione di natura disciplinare. Si rileva, peraltro, che solo le difese di B. e S. hanno ritenuto di dover richiedere l’ammissione di prova per testi articolando capitoli su specifiche circostanze, a mente dell’art. 60, comma 2, CGS, ma estendendo – quantomeno in parte - inammissibilmente il testimoniale a soggetti non tesserati in violazione dell’art. 60, comma 1 e 3, CGS, nel mentre le altre difese si sono limitate a richieste generiche di ammissioni di prove per testi e come tali comunque inammissibili.
Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 105/CFA del 11 Maggio 2021 (motivazioni)
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale (Sezione Disciplinare), n. 117/TFNSD/2020/2021, pubblicata in data 8.3.2021
Impugnazione – istanza: Procura federale/M.M.
Massima: Infondata è la censura, secondo cui l’acquisizione delle dichiarazioni testimoniali in assenza di contraddittorio avrebbe leso il diritto al giusto processo ed il diritto di difesa. Occorre, innanzitutto, premettere che l’art. 37, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del Coni prevede un regime molto ampio in tema di prove cd. costituende nel giudizio di appello allorché dispone che «il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove». Tale previsione risulta confermata dall’art. 50, comma 3, del CGS allorché prevede che «fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine» (disposizione che è reiterativa dell’art. 34 del precedente Codice di giustizia sportiva della Figc del 2014). La normativa endofederale riconosce, dunque, agli Organi di Giustizia Sportiva sia la totale discrezionalità nel decidere se procedere o meno all’acquisizione degli accertamenti richiesti dalle parti, sia i più ampi poteri di indagine e di accertamento in relazione al fatto, anche attraverso il diretto conferimento dell’incarico alla Procura Federale per lo svolgimento di specifici accertamenti o supplementi di indagine. Nel processo sportivo, dunque, il giudice è autorizzato a intervenire d’ufficio nell’istruzione probatoria, capovolgendo i principi processual-civilistici. Si tratta, quindi, di un metodo acquisitivo assai ampio, basato sull’interazione tra poteri del giudice sportivo e poteri della Procura Federale (in tal senso, CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020). Una diretta conseguenza di quanto appena detto è che, in tal modo, a differenza di quanto prevede l’art. 2697 del Codice civile, l’onere della prova non grava necessariamente su chi intende far valere in giudizio un proprio diritto. Il baricentro, in tal modo, pare spostarsi (soprattutto quanto alla deroga al vincolo juxta allegata partium) dal principio dispositivo - caratterizzante il modello accusatorio - a quello inquisitorio, in cui esiste libertà di indagine probatoria di chi deve decidere. Nel processo sportivo, quindi, le prove sono acquisite anche su iniziativa del giudice, che ha poteri di ricerca autonomi delle fonti materiali di prova e dei fatti ritenuti rilevanti e che può e deve accertare qual è effettivamente la verità (ovviamente di carattere processuale), al di là di là di quanto indicato dalle parti. In definitiva, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Nel caso in esame, dunque, questa Corte ha legittimamente esercitato una prerogativa espressamente prevista dalla legge e nessuna violazione del diritto di difesa o del giusto processo può ritenersi realizzata. Il deferito accosta erroneamente al processo sportivo principi ed istituti propri di altri ordinamenti, i quali, ove applicati, andrebbero inevitabilmente a snaturare il contesto di operatività del sistema nel quale si vorrebbe fossero riversati. Si osserva, peraltro, che, proprio al fine dell’accertamento dei fatti in contestazione e nell’interesse di entrambe le parti, questa Corte ha integralmente accolto le richieste istruttorie formulate dal sig. M. E’ stata, infatti, disposta l’acquisizione della dichiarazione testimoniale del sig. A. D. V., giocatore del Pisa, indicato dal reclamato quale teste, ed allo stesso sono state rivolte domande aventi il medesimo contenuto di quello indicato nel capitolo di prova articolato dal deferito. E’ stata inoltre disposta l’acquisizione del referto arbitrale, così come richiesto dal deferito. Non si vede, dunque, anche sotto detto profilo, in cosa sia consistita la lesione del diritto di difesa del sig. M.. Ne discende, dunque, l’infondatezza dell’eccezione preliminare in esame.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 149/TFN - SD del 18 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 11011/495 pf20-21/GC/gb del 16.4.2021 nei confronti del sig. S.C. - Reg. Prot. 126/TFN-SD
Massima: Rigettate le richieste di ascoltare l’arbitro ed altro calciatore come testimone…Ai sensi dell’art. 60 CGS (rubricato “testimonianza”) dispone, al comma 2, che “le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia”; non dissimilmente il successivo art. 114 (rubricato “procedimento innanzi al Tribunale federale”) prevede, al comma 4, che “le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e spese delle parti che ne fanno istanza”. La puntualità di tali previsioni – nel senso della specificazione, sotto comminatoria di inammissibilità, non soltanto dei dati di identificazione dei testimoni ma, soprattutto, dei capitoli di prova – trova il proprio fondamento nella necessità di una preventiva circoscrizione dell’ambito oggettuale dell’attività istruttoria, in difetto della quale l’ammissione dei testi è preclusa poiché, diversamente opinando, tale incombente finirebbe per acquisire un’ampiezza indeterminata ed una connotazione esplorativa, ledendo il diritto di difesa, la parità delle armi e il contraddittorio, insomma i principi del giusto processo delineati, anche in materia sportiva, dall’art. 44 CGS. Neppure si ravvisano i presupposti per disporre tale testimonianza d’ufficio. L’art. 60, comma 1 CGS, infatti, contestualizza l’esercizio di tale potere “quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso”. Tale disposizione, quindi, prefigura una situazione di precarietà probatoria che, però, nella specie non si registra. Senza contare che la testimonianza dell’arbitro non sarebbe, comunque, decisiva ai fini del decidere, risultando evidente che se tale soggetto avesse percepito la frase razzista si sarebbe certamente regolato di conseguenza. Ma il non averla percepita non costituisce, di per sé, circostanza automaticamente neutralizzante i riscontri probatori sui quali la Procura ha fondato il deferimento….Passando all’analisi delle condotte descritte dall’art. 28, il legislatore ha posto le definizioni di “offesa, denigrazione o insulto”. Il riferimento all’offesa presenta caratteri peculiari e, dunque, di estremo interesse in relazione alla considerazione della sua rilevanza oggettiva; si vuol dire, cioè, che l’art. 28 ha inteso concepire in termini di assolutezza l’idoneità discriminatoria del comportamento ai fini della configurazione dell’illecito, disancorandone l’entità dalla percezione soggettiva che, necessariamente o meno, possa averne avuto la persona o il gruppo leso dalla condotta. Piuttosto, è sufficiente ad integrare l’illecito la manifesta sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie descritta nella norma e, sulla base di un nesso causale, la verificazione dell’effetto discriminatorio prodottosi direttamente o indirettamente, quindi anche sfuggendo dalla sfera intenzionale o di controllo del soggetto o del gruppo agente. Il richiamo alla denigrazione è, invece, da collegare alla lesione della reputazione, dell’onore e del decoro del soggetto passivo del comportamento discriminatorio, ma, anche in questo caso, in una prospettiva oggettivizzata, vale a dire non secondo uno stato emotivo o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore: sicché deve verificarsi se l’aggressione al bene protetto sia stata rivolta al senso di dignità che un singolo o una comunità ha consolidato nell’opinione comune. Da ultimo, il riferimento all’insulto allude alle modalità di espressione dell’azione discriminatoria, venendo in rilievo, a tal riguardo, l’uso di espressioni ingiuriose (anche nella forma dell’antifrasi) o il porre in essere atti di spregio volgare, come ad esempio nel caso di “cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”, come è possibile ricavare – sia pure in via di interpretazione implicita – dalla formulazione espressa al comma 4. Dall’esame della disciplina trasfusa nell’art. 28 si evince, allora, che oltre alla necessaria esistenza di una condotta materiale qualificata e tipica sia, altresì, necessaria l’oggettivizzazione data da una percezione certa e diffusa dell’espressione discriminatoria.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/FTN del 08 Agosto 2019 con riferimento al C.U. n. 17/FTN del 06 Agosto 2019 (dispositivo)
Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.D.B. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Foggia Calcio Srl), A.S. (all’epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS - vigente “ratione temporis” - svolgente attività rilevante
Massima: Sull'ammissione della prova testimoniale…L'istanza risulta tempestiva e proposta ai sensi dell'art. 60 del CGS in vigore, ma inaccoglibile per carenza del suo presupposto. Infatti l'Organo decidente può ammettere tale prova "quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso". Senonché nel caso di specie non emerge alcuna necessità di conoscere né il tesseramento del signor …. per la Società Varese Calcio nel campionato primavera nella stagione sportiva 2010- 2011 e nel campionato di serie B nella successiva stagione né le sue presenze nelle Nazionali Italiane Under 16, 17, 19 e 20 negli anni dal 2006 al 2011, trattandosi di circostanze risalenti nel tempo ed irrilevanti rispetto all'oggetto del deferimento che riguarda fatti dell'estate 2016, non in grado di apportare alcun elemento di modifica del quadro probatorio già acquisito.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 123/CFA DEL 19/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 116/CFA DEL 13/06/2019 DISPOSITIVO
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 231 del 7.5.2019
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. L.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 37 E 40, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 4 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8494/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019
Massima: …occorre richiamare “la regola secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma fatti obiettivi, deve essere intesa nel senso che essa non può tradursi in un’interpretazione del tutto soggettiva o indiretta e in apprezzamenti tecnici o giuridici” (così, Cass. 24.10.2014, n.22720). Se è vero, com’è vero, che alla prova testimoniale è affidata la ricostruzione dei fatti del procedimento, non già valutazioni e testimonianze de relato, consegue che coglie nel segno il motivo del ricorso lì dove si muovono contestazioni alle dichiarazioni rese dal … e poste a base del deferimento, considerata la natura de relato di quanto riferito (circolava nell’ambiente la notizia) e le valutazioni espresse in ordine al posizionamento strategico del ….La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, certamente perché più attenta e sensibile a questi profili, è pur vero che ha sancito che “Non può invece attribuirsi rilevanza alle dichiarazioni rese dal Presidente della ASD Torre del Greco in quanto, vista la sua posizione di denunciante, avrebbero necessitato di un qualificato riscontro che in atti non è presente con riferimento alla partita di ritorno disputata, nell’anno 2018, dalla sua società con l’ASD Massa Vesuvio”, ma occorre integrare questa motivazione con quanto innanzi esposto e, sul rilievo che questa parte della decisione non è stata impugnata, consegue che dette dichiarazioni non possono essere utilizzare ai fini dell’emananda decisione.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Seconda: Decisione n. 83 del 13/11/2017 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, Sezioni Unite, adottata nella riunione del 7 giugno 2017 e pubblicata, unitamente alle motivazioni, con C.U. FIGC dell’1 agosto 2017, n. 020/CFA, s.s. 2017/2018
Parti: Luigi Repace/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il Collegio di Garanzia annulla la decisione della CFA con rinvio alla stessa ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. per la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. «Infatti», ritiene l’organo di vertice della giustizia sportiva italiana, «la riferita previsione di cui all'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC deve essere correttamente intesa nel senso che, una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione. Infatti, l'art. 33, comma 4, CGS FIGC, nel disciplinare lo svolgimento dei procedimenti davanti agli Organi di giustizia, espressamente stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, agli Organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine. Le eventuali testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza. Il Collegio, se dispone una consulenza tecnica, sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del principio del contraddittorio". Alla luce di tale chiaro disposto normativo, la decisione impugnata, nella parte in cui ha ritenuto giustificato il rigetto delle istanze istruttorie orali formulate dall'incolpato in primo grado, sul rilievo che le decisioni degli Organi di giustizia debbano assumersi sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura Federale e delle memorie difensive degli incolpati, è manifestamente errata e si traduce nella denunciata violazione del principio del contraddittorio oltre che del diritto di difesa dell'incolpato. L'impugnata decisione è, altresì, errata nella parte in cui si afferma l'incensurabilità, dinanzi alla Corte d'Appello Federale, delle determinazioni del Tribunale Federale Nazionale in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti. Tale statuizione si traduce, invero, nella negazione del riesame del merito della controversia, che, per contro, costituisce il proprium del giudizio attribuito al Giudice d'appello, sia pure nei limiti del quantum appellatum.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) Il referto arbitrale posto a basse dell’irrogazione di sanzione disciplinare, confermata dalla decisione degli organi di giudizio federale, in quanto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non può essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di pur ammissibili prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 17 ottobre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 192/CGF del 16 marzo 2012 e sul C.U. n. 225/CGF del 17 aprile 2012
Parti: Sig. F.C. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (2) Al tesserato che sia chiamato a testimoniare in procedimenti che presentano risvolti disciplinari incombono obblighi di buona fede e di leale cooperazione con il giudicante.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 dicembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 02/CGF del 06 luglio 2012
Parti: Sig. Andrea Alberti / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (4) La chiamata in correità, per assurgere a elemento probatorio decisivo, deve essere corroborata da qualche elemento di riscontro, oggettivo o soggettivo, o provenire da soggetto da elevata e indiscutibile attendibilità, e va comunque considerata con particolare cautela laddove la prova a carico dell’accusato scaturisca da affermazioni riferite de relato, tanto più se poi smentite dall’originario referente.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 aprile 2013 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 25/CGF del 09 agosto 2012
Parti: Sig. Cesare Gianfranco Rickler Del Mare / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (2) La valutazione della prova testimoniale deve essere condotta non secondo criteri soggettivi ma deve essere oggettiva e puntuale, deve cioè riguardare i singoli e specifici fatti oggetto del giudizio e i singoli elementi probatori letti in un quadro complessivo e coerente. Per dedurne la fondatezza o meno delle accuse di volta in volta dirette ad altri soggetti, vanno esaminate le singole dichiarazioni, relative ad ogni specifico caso ed episodio, e valutate alla luce degli ulteriori elementi probatori o indizianti acquisiti al medesimo giudizio, con una prudente applicazione dei generali principi recati dall’ordinamento e dalla giurisprudenza processual-penalistici, nella misura in cui essi siano funzionali al rispetto dei principi costituzionali.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.053/TFN del 29 Aprile 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza:(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).
Massima:….ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale… sui due capitoli di prova articolati a pag. 37 della memoria difensiva….Ammette la prova testimoniale nei limiti di cui sopra, onerando il deferito della convocazione del teste (omissis).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.056/TFN del 03 Giugno 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (175) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.U. (Calciatore tesserato per la Società Reggina Calcio Spa), P.F. (Presidente della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa - (nota n. 9152/399 pf14-15 GT/dl del 16.4.2015).
Massima: Sono inutilizzabili le dichiarazioni rese dal presidente e dal calciatore alla procura federale perché a seguito dell’esposto presentato da altro calciatore le posizioni di questi soggetti non potevano essere quella di semplici persone informate sui fatti, come quella degli altri calciatori sentiti dalla Procura federale, bensì quella di soggetti sottoposti ad indagine, e come tali essi dovevano essere convocati e sentiti dalla Procura federale, con tutte le garanzie, i diritti e i doveri loro spettanti. Ne deriva che essendo stati invece sentiti come persone informate sui fatti, le dichiarazioni da essi rese alla Procura federale non sono utilizzabili in questa sede. I verbali contenenti tali dichiarazioni effettuate vanno quindi eliminati dagli atti del procedimento.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 22 Maggio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 069/CFA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 29.4.2015
Impugnazione – istanza: RICORSO SIG. M.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE A), DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 7044/205 PF12-13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -
Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. M.M.DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO, CAPO DI IMPUTAZIONE B) (NOTA N. 7044/205 PF12- 13/SP/AM/BLP DEL 9.3.2015) -
Massima: In relazione alla richiesta ammissione di ulteriori testimoni, questa Corte ritiene, infine, di condividere quanto indicato nell'ordinanza n. 3 della sentenza impugnata, laddove il TFN ha ritenuto irrilevanti e genericamente formulati i capitoli di prova non ammessi con gli altri testi indicati.
Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Unite: Decisione n. 35 del 10/08/2015 – www.coni.it
Decisione impugnata: delibera della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., a Sezioni Unite, adottata in data 22 maggio 2015 (in Comunicato ufficiale n. 58/CFA), con motivazioni pubblicate il 5 giugno 2015 (in Comunicato ufficiale n. 69/CFA)
Parti: Mario Macalli /Federazione Italiana Giuoco Calcio/Sergio Briganti
Massima: Con un ulteriore motivo pregiudiziale il presidente – omissis - ha sostenuto che erroneamente la Corte Federale non ha dato rilievo alle censura riguardante la mancata audizione di numerosi testi che avrebbero potuto fornire chiarimenti sulla vicenda, con la violazione dell’art. 34, comma 4, del CGS. Ma la censura, come ha ritenuto la Corte Federale, è infondata. Ben poteva essere, infatti, limitato il numero dei testi ammessi a testimoniare se erano stati indicati per fornire chiarimenti su questioni o già sufficientemente chiare o su questioni ritenute non rilevanti ai fini della decisione o comunque già oggetto delle testimonianze di altri testi. Fermo restando la valutazione degli organi giudicanti sul materiale probatorio raccolto. In ogni caso, come si è già accennato, il Presidente – omissis -, alla luce degli atti di causa, non può dolersi di non aver avuto modo di rappresentare compiutamente le sue ragioni nel procedimento che lo ha riguardato.
Decisione C.S.A.: Comunicato ufficiale n. 035/CSA del 27 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CSA del 16 Novembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 18.10.2016
Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. R.M. SEGUITO 2 GARA GUBBIO/MACERATESE DEL 15.10.2016
Massima: Questa Corte, sul punto, rileva che le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni testimoniali i fatti occorsi in occasione della gara – non possono essere accolte, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della F.I.G.C.. Se è vero, infatti, che l’art. 34 C.G.S. prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34, comma 5, C.G.S. esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1. C.G.S. attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate ed altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Pertanto ciò premesso, non è possibile a questa Corte ammettere una prova testimoniale o documentale che il C.G.S. non consente. Preme peraltro a questo organo giudicante evidenziare come la regola posta dal C.G.S. sia ben giustificata in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, le cui relative valutazioni competono strutturalmente e funzionalmente al direttore di gara, si esaurisca al suo termine e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; diversamente le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta può offrire, con la diretta conseguenza di inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati. Questo, senza dimenticare che alla classe arbitrale sono attribuite, dal sistema federale, funzioni di garanzia che se potessero essere messe in discussione dalle parti in causa, tali non sarebbero, in modo pieno, efficace ed affidabile. Queste sono le regole che l’ordinamento sportivo si è dato con metodo democratico; quindi ogni soggettiva considerazione, valutazione/rivendicazione in senso contrario, o di diversa interpretazione dei fatti, risulta del tutto ininfluente ai fini dell’applicazione delle regole. Inoltre, secondo la costantemente giurisprudenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), già Supremo Organo di Giustizia del CONI, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., C.G.S., circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, in particolare, tale disposizione attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile ed equiparabile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici (cfr. lodo TNAS Maggioni + 4/FIGC del 15.01.13; lodo TNAS ASD Palleronese/FIGC dell’11.11.2009).
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 020/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017
Impugnazione - istanza: RICORSO DEL SIG. REPACE LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 18; - AMMENDA € 3.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 6005/307PF16-17GP/GT/VGDEL3.12.2016
Massima: Quanto all’eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa conseguente al rigetto da parte del TFN della richiesta di assunzione della prova dichiarativa articolata dal dott. – omissis -, anche di essa si impone la reiezione alla luce dell’art. 35, punto n. 4.1, CGS, che prevede che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione alla quale, con decisione sul punto non censurabile, il TFN ha ritenuto evidentemente di non dare ingresso nel caso di specie.
Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: C. U. n. 74/CFA del 29 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI – Seconda Sezione - Decisione n. 83/2017 del 13.11.2017
Impugnazione – istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. A SEGUITO ALL’ACCOGLIMENTO E DELLA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE E NULLITÀ DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO NEI CONFRONTI DEL SIG. REPACE LUIGI, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF. N. 020/CFA DELL’1.8.2017
Massima: Come già sopra testualmente riportato, con la decisione n. 83 del 2017 di cui trattasi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha censurato la decisione della Corte federale di appello nella parte in cui «ha ritenuto giustificato il rigetto delle istanze istruttorie orali formulate dall'incolpato in primo grado, sul rilievo che le decisioni degli Organi di giustizia debbano assumersi sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura Federale e delle memorie difensive degli incolpati, è manifestamente errata e si traduce nella denunciata violazione del principio del contraddittorio oltre che del diritto di difesa dell'incolpato», nonché laddove ha ritenuto non censurabile la determinazione del Tribunale federale nazionale «in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti». Questa Corte è, dunque, tenuta a riesaminare il merito della controversia e la propria decisione, in relazione al denunciato vizio (accolto dal Collegio di Garanzia), in ordine al capo delle acquisizioni probatorie, sotto il profilo della possibile violazione del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio e, in tale prospettiva rivalutativa, è tenuta ad applicare il principio di diritto posto dallo stesso predetto Collegio di Garanzia. In particolare, il suddetto autorevole Collegio sembra censurare la decisione assunta da questa Corte nella parte in cui non ha tenuto conto che «la riferita previsione di cui all'art. 35, comma 4.1, CGS FIGC deve essere correttamente intesa nel senso che, una volta esaurita la fase delle indagini, il procedimento disciplinare prosegue davanti agli Organi giudicanti sulla base degli elementi probatori posti a fondamento dell'atto di deferimento e delle memorie difensive, che costituiscono, invero, gli atti introduttivi, rispettivamente, della Procura Federale e degli incolpati; essendo scontato che, nel prosieguo del giudizio, gli Organi giudicanti possano (anzi, debbano) assumere gli ulteriori elementi probatori ritenuti utili ai fini della decisione». Orbene, la Corte federale d’appello, in questa sede rivalutativa, presta piena e convinta adesione al principio posto dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Non vi è dubbio, infatti, che l'art. 34, comma 4, CGS, assegna agli organi della giustizia sportiva, «i più ampi poteri di indagine e di accertamento». Ed in tale direzione, dunque, avuto sempre riguardo alla necessità di rispettare il principio del contraddittorio delle parti, anche in attuazione degli ordinari (consolidati e, oggi, anche codificati) canoni del giusto processo, gli organi di giustizia sportiva federale possono, ad esempio, incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti o supplementi d'indagine, così come non vi è dubbio che possano disporre l’assunzione di informazioni testimoniali, o, ancora, disporre apposita consulenza tecnica, ecc. Ciò detto in via generale e di principio, occorre ora passare all’esame della concreta fattispecie dedotta nel procedimento che qui ci occupa. Nel caso di specie, viene, particolarmente, in rilievo la richiesta di ascoltare alcuni testi, formulata dalla difesa – omissis - in sede di costituzione nel giudizio di primo grado e ribadita alla udienza del 28 aprile 2017. In relazione alla predette istanze istruttorie la Procura federale ha formulato la propria opposizione, ritenendole non utili ai fini del decidere. Il TFN, sciogliendo la riserva assunta, ha rigettato le istanze istruttorie, «considerato che i mezzi istruttori richiesti con la suddetta istanza, non risultano necessari ai fini del decidere alla luce degli atti e delle memorie depositate in giudizio». Del resto, «la motivazione del rigetto di un'istanza di mezzi istruttori - nella specie, escussione di alcuni testimoni - non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto» (cfr. Cassazione, sez. lav. 2 aprile 2004, n. 6570) ovvero «da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo» (cfr. Cassazione, sez. II, 16 giugno 1990, n. 6078). Orbene, siffatta decisione sui mezzi istruttori è stata, dalla Corte, ritenuta, da un lato, non censurabile, dall’altro, corretta, in relazione al rilievo che le decisioni degli organi di giustizia debbono essere assunte sulla base degli elementi probatori precostituiti, posti a fondamento dell'atto di deferimento della Procura federale e delle memorie difensive degli incolpati. Siffatto passaggio della motivazione è un evidente lapsus calami e così come formulata la pronuncia è errata, seppure l’errore è conseguenza e frutto di mera incompletezza espositiva. Premesso e ribadito, infatti, che il procedimento disciplinare – sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui il medesimo è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione, quanto alle decisioni dell’organo di primo grado in punto ammissione o meno dei mezzi istruttori non vi è dubbio che le stesse siano suscettibili di esame da parte del giudice dell’appello, che, laddove le ritenga ingiustamente rigettate, in base ad una valutazione (che la Corte dovesse ritenere, appunto, errata) di non necessità dell’ulteriore acquisizione probatoria, ben può disporre la stessa e, nel caso si tratti di audizione di testi, assumere direttamente i medesimi innanzi a sé. Infatti, la Corte federale di appello ha cognizione piena del procedimento di prima istanza, seppur «limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati» e, in tale prospettiva, recita ancora la norma di cui all’art. 37 CGS, «se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito», anche «con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti». Del resto, «l'omessa, insufficiente o non corretta acquisizione dei mezzi istruttori nel corso del giudizio di primo grado non dà luogo ad un vizio di procedura cui possa seguire l'annullamento della sentenza impugnata in appello con rinvio della causa al primo giudice, atteso che l'effetto devolutivo dell'appello consente di porre rimedio ad ogni incompletezza, carenza o irregolarità dell'attività istruttoria» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6821). Salva l’ipotesi di vizio di nullità della sentenza, in altri termini, che impone la remissione della causa al giudice di primo grado, il giudice dell’appello può ammettere esso stesso le parti all'esercizio delle facoltà istruttorie loro (ingiustamente) precluse dal giudice di primo grado (cfr. Cassazione, sez. II, 6 marzo 2014, n. 12416), pur dovendosi considerare, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, evenienza eccezionale, da limitarsi alle ipotesi di valutazione di assoluta necessità conseguente alla ritenuta insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (cfr. Cassazione, sez. II pen., 27 settembre 2013, n. 41808; Cassazione, sez. II pen., 1 dicembre 2005, n. 3458) Occorre, allora, verificare, nella prospettiva rivalutativa propria di questo giudizio in sede di rinvio, se, in concreto e con specifico riferimento al procedimento disciplinare di cui trattasi, la valutazione del TFN, che ha ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di assunzione di mezzi di prova, possa essere considerata corretta, dovendosi ritenere, per quanto sopra precisato, superata l’apparente ritenuta incensurabilità, sotto tale profilo, della stessa predetta pronuncia. Ora, ritiene questa Corte che, nel quadro del principio, anche espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salva fatta, ovviamente, l’efficacia vincolante di quelle che assumono rilievo e natura di prova legale), il giudice ben possa apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti o meno per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo, espressamente o anche implicitamente, altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento, come detto, è, peraltro, sindacabile in sede di appello (cfr. Cassazione, sez. II, 8 maggio 2017, n. 11176). In questo senso deve, dunque, considerarsi integrata e/o corretta la motivazione, in punto valutazione ed ammissione istanze istruttorie, di cui alla decisione resa da questa Corte all’esito del giudizio d’appello e pubblicata sul C.U. n. 20/CFA del 1 agosto 2017. In tale prospettiva, peraltro, la Corte non ha dubbi nel ritenere che, sotto il profilo del convincimento probatorio, il TFN si sia mosso nel solco della costante giurisprudenza federale. Come già in precedenti pronunce affermato da queste Sezioni unite, il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito endofederale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva ad esso e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, da reputare intimamente ed immancabilmente connessa con l’autonomia dell’ordinamento sportivo la sua idoneità a munirsi in via indipendente di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport: anche questa pronta capacità di replica alla rottura delle regole interne è implicita condizione del riconoscimento e della salvaguardia provenienti dall’ordinamento statale. Sotto tale profilo, del resto, la giurisprudenza endo ed esofederale ha costantemente affermato la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un canto, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, appunto, il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti che si svolgono in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari, ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Quelle sottoposte alla giustizia sportiva sono controversie che vanno risolte alla luce delle norme poste nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ordinamento che ha, conserva e deve conservare la capacità di regolare fattispecie generali ed astratte con valenza verso la generalità dei soggetti che spontaneamente aderiscono allo stesso ordinamento, in funzione del perseguimento di specifiche finalità, pur sempre rientranti nell’interesse generale in ragione del quale esso stesso è costituito. Non possono, pertanto, non nutrirsi dubbi sulla possibilità concettuale, prima ancora che normativa, di introdurre, nell’ambito del procedimento sportivo, specifiche regole di diritto sostanziale o di diritto procedurale proprie di altri sistemi di giustizia e, segnatamente, di quelle poste dal legislatore ordinario per il processo penale. Diverse sono le posizioni giuridiche coinvolte e la rilevanza delle stesse; diverse sono le finalità perseguite dall’ordinamento sportivo e da quello generale. Nel processo sportivo devono essere applicate le disposizioni dell’ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale. Solo in via eccezionale e nella sola ipotesi di lacuna possono essere di ausilio le regole dettate per altri sistemi di giustizia e, in particolare, di quello civile, fermi restando, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo, il diritto di difesa. Non vi è, quindi, alcun bisogno di disporre ulteriori accertamenti ed acquisizioni documentali o testimoniali se la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. In altri termini, le regole del procedimento sportivo, cui gli organi di giustizia sono tenuti ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa a suo avviso le esigenze del giudizio. Sotto siffatto profilo, dunque, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva. Del resto, deve anche aggiungersi che era, peraltro, onere della parte ricorrente che ha impugnato il provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie, specificare come l'espletamento dei mezzi in questione avrebbe potuto influire sulla pronuncia di merito (cfr., in tal senso, Cassazione, sez. II, 21 settembre 2001, n. 11936). Appare, invece, inevaso, a parere di questa Corte, l'onere, posto a carico della parte ricorrente, di specificazione delle ragioni dell'idoneità dei mezzi istruttori richiesti a sovvertire l'ordine logico prescelto dal giudice, essendosi, lo stesso, limitato a prospettare la mera probabilità di valutazioni alternative allo stesso più favorevoli (cfr. Cassazione, sez. III, 2 aprile 2009, n. 8016). Spiegate, dunque, le ragioni in relazione alle quali il Collegio ritiene non necessario e, comunque, utile, nel caso di specie, un approfondimento istruttorio di carattere testimoniale, occorre ora passare ad un riesame del merito della vicenda, anche e specie alla luce del quadro di riferimento probatorio come arricchito dalla produzione documentale di cui si è detto.
Decisione C.F.A.: C. U. n. 98/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017
Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. C.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4337/118 PF 17-18 GP/AA/MG DEL 21.11.2017
Massima: La Corte ammette l’esame testimoniale del calciatore circa l’effettivo e tempestivo pagamento delle somme da parte della società per come accertate dalla CAE. A mente dell’art. 342 c.p.c. nell’attuale formulazione conseguente alla riforma di cui alla L. 07/08/2012 n. 134 di conversione del D.L. 22.6.2012, l’appello, a pena d’inammissibilità, deve essere congruamente motivato senza possibilità di mutare le ragioni del gravame; in precedenza la richiamata disposizione processuale era parimenti rigorosa prevedendo che l’appello dovesse contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” assolutamente inalterabili. Siffatta prescrizione processuale va integrata con quella dell’art. 345 stesso codice che vieta di proporre domande e/o eccezioni nuove, nonché di produrre nuovi documenti “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa imputabile”, circostanza da escludersi nella fattispecie nella quale, tuttavia, la Corte ha diversamente opinato per le ragioni subito esplicitate. Va, invero, rilevato che la stessa Corte ha ritenuto avvalersi della disposizione di cui all’art. 359 c.p.c. che le consente di osservare, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado innanzi il Tribunale, comprendendo in tale rinvio anche le disposizioni dettate per le controversie di lavoro e pertanto l’art. 421 stesso codice che autorizza il giudice (del Tribunale) a “disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova”. In virtù delle richiamate disposizioni codicistiche, nonché nel perseguimento di indubbie esigenze di giustizia, il Collegio giudicante ha ammesso la produzione documentale e l’escussione testimoniale entrambe vietate dall’art. 345 c.p.c..
Decisione C.F.A.: C. U. n. 116/CFA del 04 Maggio 2018 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare c/o Settore Tecnico - Com. Uff. n. 256/TFN del 21.3.2018
Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. CORDA NINNI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 E DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO E AGLI ARTT. 37, COMMA 1 N.O.I.F. E 22, COMMA 8 C.G.S., COME RICHIAMATO DALL’ART. 19, COMMA 11.4 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6180/124 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 18.1.2018
Massima: La Corte nel procedimento a carico dell’allenatore dichiara inammissibile la produzione del documento relativo alla contestazione disciplinare al calciatore, assunto come teste nel procedimento a carico del legale rapp.te della società (all’esito del quale è stato sanzionato) per aver consentito all’allenatore di esercitare, in via di fatto e diversamente dalla qualifica ufficialmente attribuitagli, le mansioni di direttore generale del sodalizio e ciò in quanto non direttamente pertinente al petitum sostanziale qui in cognizione.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.048/TFN del 01 Febbraio 2016 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.E. + ALTRI - (nota n. 4327/859 pf14-15 SP/blp del 4.11.2015).
Massima: In ordine alle prove testimoniali …. le stesse sono inammissibili in quanto vertenti su circostanze del tutto irrilevanti, ovvero contengono (…) valutazioni inibite ai testi. Quanto alla prova testimoniale dedotta dalla difesa di …, anche essa é inammissibile. La circostanza dedotta contrasta con il non equivoco contenuto delle intercettazioni, non contestato dall’incolpato. Essa, inoltre, si risolve in una diversa ricostruzione della causale delle contestate dazioni, comprovabile, in linea teorica, unicamente dai soggetti cui tali diversi flussi sarebbero sostanzialmente riconducibili, salvo un indefettibile conforto di prove documentali. Nella specie, invece i testi indicati non risultano essere i titolari (attivo e passivo) dell’asserito diverso flusso, e uno di essi è la convivente dell’incolpato, autrice materiale del flusso stesso. Infine a supporto di tale diverso flusso non risulta depositato alcun documento. Sulle istanze di prove testimoniali presentate dalle difese di … e …, ne rileva l’inammissibilità trattandosi di provare con testimoni circostanze asseritamene avvenute in rapporti diretti che non hanno come protagonista il testimone indicato.
Massima: In ordine alla istanza avente ad oggetto l’esame in contraddittorio, se ne rileva la inammissibilità, trattandosi di un mezzo istruttorio non previsto dalla normativa di rito oltre che sprovvisto della necessaria capitolazione di cui all’art. 41, punto 5 CGS.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.017/TFN del 20 Agosto 2015 - www.figc.it
Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C., A.S., B.F.,C.D., C.W., C.S., C.A., C.L., C.N., C.F.M., D.S., D.L.F., D.N.E., F.A., F.G., M.F., M.E., M.V., N.V., P.G., S.G., Società USD AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI Srl, SS BARLETTA CALCIO Srl, SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, L’AQUILA CALCIO 1927 Srl, NEAPOLIS Srl, PAGANESE CALCIO 1926 Srl, AC PISA 1909 SS a rl, SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI, USD SAN SEVERO, SEF TORRES 1903 Srl, VIGOR LAMEZIA Srl – (nota n. 1319/859bis pf14-15 SP/blp del 30.7.2015).
Massima: La prova testimoniale articolata dalla difesa del C.va disattesa per le seguenti ragioni: - da provarsi documentalmente la circostanza di cui al cap. 1. - inammissibili le circostanze di cui ai capitoli 2, 3 e 6 perché valutative oltre che irrilevanti ai fini dell’accertamento del fatto. - inammissibili le circostanze di cui ai capitoli 4 e 5 perché formulate in termini negativi oltre che ininfluenti ai fini dell’accertamento del fatto. La prova testimoniale articolata dalla difesa del M., i cui testi sono peraltro assenti, va disattesa essendo irrilevanti le circostanze capitolate ai fini dell’accertamento del fatto; nonché da provarsi documentalmente le circostanze di cui ai capitoli 1 e 8
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 15/CDN del 01 settembre 2008 n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 78 del 28.12.2007
Impugnazione - istanza: (146) – Appello della società SS La Sammartinese avverso la sanzione della squalifica del campo per cinque giornate e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008 inflitta a seguito di deferimento del procuratore federale (142) – Appello del dirigente F.S. (Presidente Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (149) – Appello del calciatore G.L. tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica per anni cinque con proposta al presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria FIGC, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (147) – Appello del calciatore D.B. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del procuratore federale (136) – Appello del calciatore F.T. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (150) – Appello del calciatore Y.O. (tesserato Pol. Cancellese 1991) avverso la squalifica di anni tre inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (144) – Appello del calciatore G.A. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (143) – Appello del calciatore L.S. (tesserato SS La Sammartinese) avverso la squalifica di anni due e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale (145) – Appello del calciatore G.I. (tesserato AS Lattarico) avverso la squalifica di anni uno e mesi sei inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: È plausibile che i testi possano fornire versioni più o meno differenti dello stesso fatto che hanno percepito in circostanze di luogo e di tempo differenti seppur molto ravvicinate. È notorio, difatti, che, nel caso di una rissa o di una aggressione, i colpi si avvicendino rapidamente e le persone coinvolte assumano la qualità di partecipanti attivi anche solo per pochi momenti. Non per questo un riconoscimento personale, la percezione di un colpo o la constatazione di un comportamento tendente ad eccitare una situazione già di per sé drammatica, solo perché non riferiti in maniera univoca da tutti i testi presenti, devono essere ritenuti come non avvenuti.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 08/CDN del 17 Luglio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.P.(calciatore Celano FC Olimpia srl) e della società Celano FC Olimpia srl (nota n. 4211/839 pf07-08/sp/ma del 16.4.2008)
Massima: I deferiti vengo prosciolti dall’incolpazione di cui all’art. 11 comma 1 e art. 1 comma 1 CGS, per aver tenuto nel corso della gara, un comportamento discriminatorio consistito nell’aver rivolto al calciatore straniero ingiurie per motivi di razza e colore quando quasi tutte le testimonianze escludono tale comportamento e tra queste anche quelle di fede privilegiata.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 01/CDN del 02 Luglio 2008 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:– Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.S. (già calciatore US Imperia 1923 Srl ed attualmente tesserato US Sestri Levante 1919) e della società US Imperia Calcio 1923 Srl (nota n. 3900/277pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)
Massima: Il calciatore va assolto dall’accusa di aver colpito con un pugno al volto un avversario al termine della gara, quando le testimonianze acquisite sono contraddittorie (alcuni hanno confermato la circostanza, altri la hanno negata, altri ancora la hanno minimizzata) e le informazioni fornite dai rappresentanti delle forze dell’ordine non sono circostanziate. Ne deriva che, in mancanza di prova certa sul comportamento violento del calciatore, questi vada prosciolto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 2 giugno 2000 n.8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 98 del 9.5.2000
Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Galatro avverso le sanzioni della retrocessione all’ultimo posto in classifica e della squalifica fino all’8.5.2003 all’allenatore S.G. loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo. Massima: Sulla genuinità di tale dichiarazione non è lecito dubitare, quando non é stata prospettata alcuna ragione di animosità.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 25 maggio 2000 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 45 del 19.4.2000
Impugnazione - istanza:Appello della Real Noventaromanziol avverso la sanzione della squalifica fino al 21.3.2003 inflitta al calciatore D.P.N.
Massima: Non possono trovare accesso in sede di appello alla CAF le istanze istruttorie dirette all’audizione di testimoni.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 4/C Riunione del 29 luglio 1999 n. 4,5,6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 262/C del 17.7.1999
Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento del calciatore V.F. - tesserato dell’A.S. San Donato – e l’incongruità della sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del campionato 1999/2000 inflitta all’A.S. San Donato a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo. Appello dell’A.S. San Donato avverso la sanzione della penalizzazione di punti 4 nella classifica del campionato 1999/2000 inflittale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo. Appello del calciatore G.D. avverso la sanzione della squalifica per anni 3 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo.
Massima: La prova per l’illecito sportivo può essere fornita dalla denuncia del presidente della società che fu oggetto della richiesta di alterazione della gara, dalla testimonianza dello stesso che confrontata con quella di altro tesserato, al di là di ininfluenti divergenze, appare coerente e costante dal riscontro positivo che tali dichiarazioni sono state rese da persone che non nutrivano nei confronti del deferito risentimento od ostilità di sorta, sicché assumono caratteristiche di genuinità e veridicità che non possono essere contrastate dalla negativa opposta dell'incolpato. Massima: In materia di illecito sportivo sono inattendibili le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prodotte dall’incolpato, con le quali tenta di dimostrare un proprio alibi, quando sono rese a distanza di oltre tre mesi dal fatto.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/C Riunione del 15 luglio 1999 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 162 dell'11 .6.1999
Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Latina avverso le sanzioni delle squalifiche ai calciatori D.D.A., M.S. e P.R. fino al 30.11.1999 e dell'ammenda di L. 1.000.000 ad essa reclamante loro inflitte, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione rispettivamente degli artt. 1 comma 1 e 6 comma 2 C.G.S.
Massima: Quando ci si trova di fronte a dichiarazioni contrastanti di due parti contrapposte, sul piano probatorio, in mancanza di altri elementi di riscontro, non possono che avere uguale valenza.
Massima: Le dichiarazioni accusatorie nei confronti dei calciatori, identificati come partecipanti all'aggressione a fine gara del medico sociale, che non hanno trovato alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e, in particolare, nel referto arbitrale e nelle dichiarazioni rese dal Direttore di gara e dai due Assistenti i quali non hanno potuto riferire circa l'episodio avvenuto fuori dalla loro diretta percezione, né risultano confermate da altri elementi obiettivi di prova, non sono idonee a fondare la colpevolezza dei deferiti.
Massima: Se non ci sono tranquilli elementi di prova circa l'identificazione dei calciatori in ordine ai comportamenti antiregolamentari loro ascritti, si impone il loro proscioglimento.
Decisione CF: Comunicato Ufficiale 12/CF del 12 febbraio 1999 n.1 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del Dr. G.E., Presidente della L.N.D., e tesserati vari, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamenti antiregolamentari tenuti in relazione alla gara Rieti/Pomezia dell’1.6.1997.
Massima: In ordine ai poteri istruttori della Corte Federale, il disposto delle norme contenute nello Statuto (art. 29) e nel Codice di Giustizia Sportiva (titoli quinto e sesto), prevede che nei giudizi promossi per violazione dall'art. 1 di detto Codice, agli Organi della Giustizia Sportiva può essere concessa la valutazione degli atti esclusivamente sulla base delle risultanze documentali prodotte in giudizio dalle parti (Procura Federale e difesa degli incolpati). (Nel caso di specie la Corte Federale ha ritenuto di poter decidere senza dare ingresso alle prove testimoniali richieste dalla Procura Federale e dalla difesa di alcuni incolpati).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 26 giugno 1997 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 250 del 14 maggio 1997
Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Folgore Castelvetrano avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo, in ordine alla gara Folgore Castelvetrano/Nissa del 14.4.1996, di cui al comunicato ufficiale n. 250 del 14.5.1997 della Lega Nazionale Dilettanti (G.S. Folgore Castelvetrano: penalizzazione di n. 3 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 1997/98; B.A.: inibizione per anni 3; calciatore ...: squalifica per anni 3).
Massima: L’accusa di illecito sportivo può essere fondata sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona che sostiene di essere stata contattata al fine di alterare il risultato della gara.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 19 dicembre 1996 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 20 del 24.10.1996
Impugnazione - istanza: Appelli: A.C. Isoalta Feder e F.G.; U.S. Vallese Oppeano; A.S. Nuova Unione e calciatore F.M.; calciatore C.N. avverso decisioni, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per illecito sportivo, in relazione alla gara Vallese Oppeano/Parona del 7.5.1995, di cui al Com. Uff. n. 20 del 24.10.1996 del Comitato Regionale Veneto (A.C. Isoalta Feder e F.G.: inibizione F.G. fino al 18.10.1999 e penalizzazione n. 10 punti nella classifica del Campionato 1996/97; U.S. Vallese Oppeano: penalizzazione n. 5 punti nella classifica del Campionato 1996/97; A.S. Nuova Unione e calciatore F.M.: ammenda di L. 1.100.000 e squalifica calciatore F.M. fino al 18.10.1999; calciatore C.N.: squalifica fino al 18.10.1999)
Massima: L’illecito sportivo può essere provato dalle dichiarazioni testimoniali, nonché dal comportamento tenuto dai tesserati (nella specie, il Presidente, si portava, non autorizzato, negli spogliatoi della società avversaria ove "festeggiava" il pareggio conseguito sul campo (favorevole ai fini della classifica finale alla sua squadra), offrendo spumante ai calciatori avversari (episodio ammesso dal presidente).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 7/C Riunione del 12 ottobre 1995 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Dísciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 5/C del 30.8.1995
Impugnazione - istanza: Appello del calciatore L.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.1995 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Innanzi agli organi di giustizia sportiva possono essere prodotte dichiarazioni testimoniali, rilasciate e sottoscritte, con firma autenticata, da parte dei calciatori in ordine ai fatti di cui è procedimento con le quali vengono ritrattate le precedenti dichiarazioni rilasciate innanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Protessíonisti Serie C in occasione della vertenza economica introdotta da altro calciatore.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (213) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (calciatore) e N.F. (Amministratore Unico US Massese 1919 Srl) e della società US Massese 1919 Srl (nota n. 2701/324pf07-08/SP/ma del 12.2.2008)
Massima: Non può essere chiamato a testimoniare chi, secondo la prospettazione della difesa, ha commesso materialmente l’illecito.
Decisione C.A.F.: Delibera della CAF n. 1/C – Riunione del 14 luglio 2006 – www.figc.it
Impugnazione - istanza:Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. A carico di: 1) L.M., all’epoca dei fatti Amministratore e Direttore Generale Juventus F.C. S.p.A.;2) A.G., Amministratore Delegato F. C. Juventus S.p.A.; 3) F. C. Juventus S.p.A.; 4) A.G. all’epoca dei fatti Vice Presidente ed Amministratore Delegato della A. C. Milan S.p.A., nonché Presidente della L.N.P.; 5) L.M., Dirigente Addetto Arbitro A.C. Milan S.p.A.; 6) A.C. Milan S.p.A.;7) A.D.V., Presidente della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 8) D.D.V, Presidente Onorario della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 9) S.M., Amministratore Delegato della A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 10) A.C.F. Fiorentina S.p.A.; 11) C.L., Presidente del Consiglio di Gestione S.S. Lazio S.p.A.; 12) S.S. Lazio S.p.A.; 13) C.M.F., all’epoca dei fatti Dirigente Federale; 14) F.C. all’epoca dei fatti Presidente F.I.G.C.; 15) I.M., all’epoca dei fatti Vice Presidente F.I.G.C.; 16) T.L., Presidente A.I.A.; 17) P.B., Commissario CAN A e B; 18) P.P., Commissario CAN A e B; 19) G.M., Vice Commissario CAN A e B; 20) P.I., Osservatore CAN A e B; 21) P.B., Arbitro effettivo; 22) M.D.S., Arbitro CAN; 23) P.D., Arbitro effettivo; 24) F.B., Arbitro benemerito; 25) D.M., Arbitro CAN A e B; 26) G.P., Arbitro effettivo CAN A e B; 27) G.R. Arbitro CAN A e B; 28) P. R., Arbitro effettivo CAN A e B; 29) P.T., Arbitro CAN A e B; 30) C.P., Arbitro benemerito; per rispondere di quanto appresso.
Massima: Sono inammissibili le prove testimoniali per genericità della formulazione dei relativi capitoli e comunque perché attinenti a circostanze non conferenti ai fini del decidere.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 11– www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 100 del 1.3.2006
Impugnazione - istanza: Appello del sig. P.G. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.7.2006 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: Non può essere negata analoga valenza pro-incolpato alla dichiarazione sottoscritta da numerosi genitori di giovani calciatori, secondo cui la scelta di tesserare i propri figli con la società non fu determinata da pressioni subite ad opera del deferito, ma piuttosto dalle migliori strutture offerte dalla società rispetto a quelle dell’altra società ove gli stessi calciatori erano tesserati con vincolo annuale.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 7 Marzo 2005 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 17 del 15.10.2004
Impugnazione - istanza:Appello della Procura Federale avverso il proscioglimento dei signori T.M. e C.F., a seguito di proprio deferimento
Massima: L’insuperabile stato di incertezza del quadro probatorio della Procura Federale, basato su dichiarazioni non univoche, provenienti unicamente dai tesserati di una società, non è idoneo a fondare la colpevolezza del deferito, in quanto occorrerebbe l’esistenza di una fonte di prova, che rivesta una posizione di terzietà, soprattutto alla semplice considerazione che le condotte denunciate - reiterate espressioni irriguardose ed offensive nei confronti delle calciatrici e nei confronti del pubblico - sarebbero state attuate nel corso di tutta la gara e non si sarebbero esaurite in un lasso di tempo così breve da non potere essere percepite da altri all’infuori dei diretti interessati”.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 7 Febbraio 2001 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 220 del 17.01.2002
Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dell’assistente arbitrale P.C., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S.
Massima: La prova del comportamento dell’assistente dell’arbitro – che in occasione della gara (professionistica) ha proferito all’indirizzo del calciatore la frase irriguardosa espressiva di discriminazione razziale: “nero bastardo” – è fornita sia dal referto arbitrale, dalle dichiarazioni accusatorie dello stesso calciatore, nonché dalle dichiarazioni di altro compagno di squadra del calciatore. Il caso di specie: Dalle risultanze degli atti risulta che l’assistente arbitro durante la gara, mentre stava correndo lungo la linea laterale seguendo con lo sguardo l’azione di gioco, cadde inciampando sulla gamba del calciatore di colore, che stava svolgendo esercizi di riscaldamento e di allungamento dei muscoli a terra. Dalle dichiarazioni rese dal compagno di squadra del calciatore risulta, inoltre, che l’assistente, dopo essersi rialzato da terra, si rivolse pronunziando nei confronti del calciatore l’espressione “nero bastardo” o “bastardo nero”. Il direttore di gara ha dichiarato all’Ufficio Indagini di essersi avvicinato all’assistente (essendo il gioco comunque interrotto) per chiarimenti e di aver da questi appreso che era inciampato nel “nero”, precisando che il termine “nero” era stato utilizzato dall’incolpato per identificare il calciatore nel quale era inciampato. Riferiva di non aver sentito altro e certamente di non aver sentito la parola bastardo. Il calciatore ha dichiarato in modo univoco e certo di aver udito l’assistente apostrofare il calciatore di colore con l’epiteto “nero bastardo” o “bastardo nero”, dall’altra, il direttore di gara non ha escluso in modo altrettanto univoco che il suo assistente potesse aver pronunciato la frase in esame, avendo solo dichiarato di non avere ascoltato il predetto proferire la stessa. Pertanto sulla base di una testimonianza diretta e certa di un determinato fatto storico e di un’altra che non esclude in modo certo la verificazione dello stesso, si impone di dare credito alla prima, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni. Del resto le dichiarazioni del calciatore hanno un valore probatorio pieno in quanto non provengono dalla parte lesa, né da un soggetto che aveva particolari motivi di risentimento nei confronti del deferito non evidenziati dagli accertamenti e neppure prospettati dal deferito. Ulteriore conferma alla conclusioni a cui si è pervenuti è rappresentata dai seguenti elementi logici di riferimento. La circostanza che subito dopo l’impatto con il calciatore di colore, l’assistente accusò il calciatore di averlo sgambettato volontariamente (secondo quanto riferito dal team manager), fa ritenere, in modo evidente, il motivo di impeto che indusse il deferito a pronunciare la frase. Inoltre, l’animata discussione fra l’assistente arbitro e i tesserati della società di cui fa parte il calciatore di colore, che sedevano in panchina, conferma ulteriormente la veridicità del fatto contestato all’assistente.