Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 2 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003
Impugnazione - istanza: Richiesta di amnistia del sig. D.V.C. della sanzione dell’inibizione per mesi dieci per violazione degli artt. 27 comma 1 e 2 dello statuto e 1 comma 1 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: Con la concessione del beneficio dell’amnistia termina l’esecuzione della sanzione inflitta.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003
Impugnazione - istanza: Richiesta di amnistia dell’A.C. Pro Ebolitana della sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale
Massima: L’amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, è concessa esclusivamente per le sanzioni temporali, cioè per le inibizioni inflitte ai dirigenti e non anche per le sanzioni pecuniarie. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 26/C Riunione del 12 Gennaio 2004 n. 2/3 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003Impugnazione - istanza: Reclamo Calcio Como e richiesta di amnistia in ordine alla sanzione dell’ammenda di e 30.000,00 per violazione degli artt. 2 comma 3 e 4 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 3.7.2003, per dichiarazioni lesive rilasciate dal presidente E.P..
Massima: L’istanza di amnistia proposta dalla società in merito alla comminata sanzione dell’ammenda è dichiarata inammissibile in quanto, tale sanzione non è oggetto del provvedimento di amnistia deliberato dal Consiglio Federale.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 8 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003
Impugnazione - istanza: Richiesta di amnistia del Calcio Catania e del sig. R.G. per le sanzioni sottoindicate: - inibizione per 10 mesi al sig. R.G. e dell’ammenda di € 80.000,00 alla società Calcio Catania rispettivamente per violazione dell’art. 27, commi 1, 2 e seguenti dello Statuto, dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1379/388pf/ef/mm; - ammenda di € 10.000,00 ciascuno rispettivamente per violazione dell’art. 3 comma 1, del C.G.S., dell’art. 4, comma 3, del C.G.S. al sig. R.G. e per le violazioni degli artt. 3, comma 2, 2, comma 4 e 4, comma 5 C.G.S. la società Calcio Catania a seguito di deferimento della Procura Federale del 30 maggio 2003 prot. 1371/384pf/ef/mm
Massima: Viene accolta la richiesta di amnistia di cui al provvedimento del Consiglio Federale n. 75/A dell’11.9.2003, per quel che riguarda la sanzione dell’inibizione conseguita per aver violato la clausola compromissoria, inoltrando riscorso al TAR, quando il ricorrente ha rinunciato al ricorso e ne è stata dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 24 Novembre 2003 n. 11 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 51/C del 19.6.2003
Impugnazione - istanza: - Richiesta di amnistia del sig. P.G. in ordine alla sanzione dell’inibizione comminata fino al 25.1.2008 con proposta di radiazione
Massima: L’amnistia, di cui al C.U. n. 80/A del 17.09.2003, è stata concessa solo per le violazioni dell’art. 3 C.G.S. e della clausola compromissoria prevista dall’art. 27 comma 2 dello Statuto, per cui restano escluse le squalifiche irrogate per comportamento violento nei confronti dell’arbitro.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 6 Novembre 2003 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003
Impugnazione - istanza: - Richiesta di amnistia dell’A.C. Perugia e del sig. L.G. relativa alle seguenti sanzioni: - dell’ammenda di € 20.000,00 per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S. al sig. L.G.; - dell’ammenda di € 20.000,00 per violazione dell’art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva e dell’art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta alla società A.C. Perugia
Massima: La richiesta di amnistia, con la quale si chiede la restituzione delle somme già versate non può essere accolta, in quanto da una corretta interpretazione del provvedimento federale si deve intendere che la cessazione dell’esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni delle norme oggetto del provvedimenti amnistia concessa dal Consiglio Federale e pubblicata sul Com. Uff. n. 75/A dell’11.9.2003, può trovare applicazione solo nel caso in cui non sia già avvenuto il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 16/Cf del 16 Aprile 2004 n. 9 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Presidente Federale, ex artt. 30, comma 9 dello Statuto Federale e 19, comma 1 del codice di Giustizia Sportiva, sull’istanza dell’A.C. Martina di commutazione della sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di Serie C1 2003/2004 inflittale per la mancata partecipazione alla gara Giulianova/Martina del 31.8.2003
Parere: L’istituto dell’amnistia (di cui al C.U. 11 settembre 2003, n.75/A) ha come destinatari i dirigenti, i soci di associazioni e i tesserati ed ha ad oggetto unicamente le dichiarazioni lesive e le violazioni della clausola compromissoria (Nel caso di specie non è applicabile il provvedimento di amnistia in quanto si tratta di una società che chiede l’annullamento della sanzione della perdita della gara irrogata ex art. 53 NOIF).
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 23 Ottobre 2003 n. 4,5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003
Impugnazione - istanza: - Richiesta di amnistia del Cagliari Calcio relativa alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 comminata a seguito di deferimento del 30.7.2003 del Procuratore Federale per violazione dell’art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. Richiesta di amnistia del sig. C.M. relativa alla sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 comminata a seguito di deferimento del 30.7.2003 del Procuratore Federale per violazione dell’art. 3 comma 1 e art. 1 comma 1 C.G.S.
Massima: L’amnistia di cui al comunicato ufficiale n. 80/A del 17 settembre 2003 può essere applicata d’ufficio o a richiesta di parte.In quest’ultima ipotesi, riguardante l’applicazione dell’amnistia può essere richiesta dagli interessanti con istanza da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora il procedimento disciplinare sia ancora in corso, e agli organi di giustizia che abbiano pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento sia già stato definito. Consegue che qualora la parte istante non ha presentato appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare rimane di competenza di quest’ultima l’applicazione dell’amnistia richiesta dai ricorrenti. La richiesta di amnistia inoltrata alla CAF è pertanto inammissibile.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 13/C Riunione del 23 Ottobre 2003 n. 3 – www.figc.it
Impugnazione - istanza: - Richiesta di amnistia del Calcio Como relativa alle sanzioni comminate a seguito di decisioni dalla C.A.F. su diversi deferimenti del Procuratore Federale (20/c, del 8.11.2002 e 11.11.2002), (36/c, del. 23.12.2002, 13.1.2003 e 15.1.2003) (6/c, def. 5.5.2003, 16.5.2003 e 30.5.2003)
Massima: Per quel che riguarda l’istanza di restituzione delle ammende già corrisposte va rilevato che essa non può essere accolta in quanto il provvedimento concessivo dell’amnistia di cui al Com. Uff. nn. 75/A dell’11.9.2003 prevede solo la cessazione dell’esecuzione delle sanzioni stabilite degli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.
Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 13 Ottobre 2003 n. 1/2/3 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003
Impugnazione - istanza: Richiesta di amnistia del sig. E.P. relativa alle sanzioni comminate a seguito di decisioni dalla C.A.F. su diversi deferimenti del Procuratore Federale (com. uff. 20/c del 8.11.2002 e 11.11.2002), (com. uff. 36/c del 23.12.2002, 13.1.2003 e 15.1.2003) (com. uff. 6/c 5.5.2003, del 16.5.2003 e 30.5.2003)
Massima: La violazione dell’art. 17 comma 8 C.G.S. che sanziona l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gara di tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari non rientra nel provvedimento con cui il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha concesso l’amnistia ai dirigenti, ai soci ed ai tesserati per le violazioni commesse sino all’11.9.2003, come da C.U. n. 75/A in pari data.
Massima: Il provvedimento concessivo della amnistia prevede solo la cessazione della esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del C.G.S., ma non la restituzione delle ammende già corrisposte.
Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 8/Cf del 11 Settembre 2003 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza:Richiesta di parere del Presidente Federale, ex art. 30, comma 9, dello Statuto Federale, per la proposta di un provvedimento straordinario di amnistia
Massima: Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale deve essere prevista la facoltà di rinuncia all’amnistia tenuto conto ad esempio, di quei casi in cui non essendo stato ancora definito il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, l’interessato ritenga di poter utilmente resistere e discolparsi.
Massima: La Corte Federale, su richiesta del Presidente Federale, è competente ad esprimere il parere in merito alla sussistenza di condizioni preclusive all’esercizio, da parte del Consiglio Federale, del potere di emanare il provvedimento di clemenza (amnistia).