Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0078/CFA del 22 Gennaio 2024 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA, pubblicata con Com. Uff. n. 84 del 26.06.2018

Impugnazione – istanza: –  sig. M.U.

Massima: Accolta l’istanza di riabilitazione formulata dall’associato AIA squalificato per 13 mesi dal 26 giugno 2018 al 25 luglio 2019 dalla Commissione di disciplina d’appello dell’AIA nonostante il parere contrario della procura federale che aveva osservato l’assenza di prova circa la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 42 C.G.S. (sussistenza di condizioni tali da far presumere la non reiterazione dell’illecito) non potendo in tal senso ritenersi idonee le mere dichiarazioni dell’istante….Ai sensi dell’art. 42 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non solo non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata ma si prende atto che nessuna contestazione in tal senso è stata sollevata dalla Procura federale. La sussistenza del presupposto di cui alla lettera b) è documentata da autodichiarazione dell’istante e non è affatto contestata dalla Procura federale. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), correttamente il rappresentante della Procura ha evidenziato che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante; tali dichiarazioni, tutt’al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie. Ciò nonostante, non è inibito a questo Collegio la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c). A tal fine, deve evidenziarsi che l’illecito per il quale l’istante è stato all’epoca sanzionato si è sostanziato esclusivamente in una serie di violazioni formali degli obblighi amministrativi conseguenti alla carica di Presidente di sezione AIA all’epoca ricoperta. Ne consegue, dunque, che la possibilità di reiterazione di simili condotte è subordinata ad una doppia condizione: il favorevole esito dell’istanza di riabilitazione e, successivamente, il conferimento di nuovi incarichi direttivi all’interno dell’AIA. La sussistenza di tale doppia condizione diminuisce considerevolmente le probabilità di reiterazione della condotta. A tali considerazioni si devono aggiungere quelle deducibili dalla dichiarazione in data 30 novembre 2023 del Presidente della Sezione di Roma 2 dell’AIA che elogia l’attività di Osservatore arbitrale periferico svolta dall’istante in maniera gratuita e con serietà e competenza. Da tali elementi emerge un quadro prognostico – per quanto di natura meramente probabilistica – che autorizza a ritenere sussistente la citata condizione di cui alla lettera c) del citato art. 42 CGS.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0076/CFA del 27 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Istanza di riabilitazione n. 0088/CFA/2022-2023, proposta dal sig. M.C. in data 26.01.2023

Impugnazione – istanza:  – Sig. M.C.

Massima: Il Collegio è dell’avviso che l’intervento in camera di consiglio del rappresentante della Procura federale, che ha espresso in tale sede il parere obbligatorio prescritto dall’art. art. 42, comma 1°, CGS, consenta di superare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica alla Procura, considerato che risultano rispettati sia il principio del contraddittorio, poiché il difensore ha potuto contestualmente controdedurre, sia le esigenze di economicità del procedimento.

Massima: L’istanza di riabilitazione è ricevibile quanto al presupposto temporale fissato dall’art. 42, posto che il 17 maggio 2020 sono trascorsi tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione principale inflitta al signor Cavaliere.

Massima: Rigettata la richiesta di riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC formulata dal soggetto che la Commissione disciplinare nazionale FIGC, con decisione del 17 maggio 2012, ha sanzionato con la squalifica fino al 17 maggio 2017, disponendo contestualmente la preclusione definitiva alla sua permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC (testo previgente dell’art. 19, comma 3 CGS) in quanto espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con due pugni al volto il D.G., provocandogli una ferita al labbro e a un occhio. Non domo, aggrediva l’arbitro, nel frattempo caduto a terra, con calci alla schiena e schiaffi al volto. A causa delle gravi conseguenze fisiche riportate nell’aggressione, il D.G. era costretto a sospendere definitivamente l’incontro”. Successivamente visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piombino, l’arbitro veniva riscontrato affetto da lesioni personali guaribili in 7 gg., s.c.….si può passare all’esame di merito e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, CGS per la concessione della riabilitazione: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da Sezioni unite n. 22/2020 -2021), per i quali: - le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; - l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; - relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità. Nell’istanza di riabilitazione in trattazione le condizioni obiettive di cui alla lettera a) e b) possono ritenersi soddisfatte, posto che: - dagli atti e per ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione; - il richiedente ha reso autodichiarazione attestante la non interrotta condotta incensurabile sotto il profilo, civile, penale e sportivo, e il non assoggettamento a misure di prevenzione. Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), questa Corte federale d’appello, con la recentissima decisione n. 71 del 23 febbraio 2023, ha chiarito che “Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva”. Nel caso di specie, viene in evidenza che: - il richiedente è stato punito con cinque anni di squalifica per condotte particolarmente gravi, ancor più censurabili per il ricorso alla violenza fisica che hanno causato lesioni personali guaribili in 7 gg; - tali lesioni hanno riguardato il direttore di gara. Al riguardo occorre ribadire che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: è colui che in campo rappresenta il regolamento di gioco, ed è lui che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Inoltre – secondo il costante orientamento di questa Corte federale d’appello - l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023;) - al C. è stata comminata contestualmente la sanzione accessoria della “preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC”, che - non è superfluo ricordarlo - ha sostituito la misura della radiazione in origine decisa dal Presidente federale su proposta dell’organo di giustizia sportiva, ma che non ne muta né i presupposti né il contenuto, vale a dire da una parte il riscontro del rilevante disvalore dei comportamenti sanzionati in via principale, dall’altro l’applicazione di uno sbarramento interdittivo per l’interessato alla permanenza nei ranghi della FIGC a qualsiasi titolo. In ragione di quanto sin qui considerato, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorrano “ le particolari condizioni” previste dalla più volte citata lettera c) dell’art. 42 CGS per la concessione della riabilitazione, primariamente per la gravità del comportamento oggetto della sanzione, secondariamente per mancanza di riscontri apprezzabili sull’avvenuto ravvedimento e - non ultimo - per l’evidente sproporzione esistente tra l’interesse del sig. C. alla riabilitazione e l’interesse dell’Istituzione a riammetterlo nei ranghi. Tantomeno si possono ritenere idonee a mutare le valutazioni del Collegio le ulteriori argomentazioni con le quali il richiedente ritiene sussistenti le “particolari condizioni” che gli consentirebbero di accedere al beneficio cui aspira, quali: - l’aver raggiunto un accordo transattivo sul risarcimento del danno, che se pure rappresenta un’ammissione di responsabilità tra le parti, di fatto protegge l’autore del fatto dal rischio di azioni penali; - l’aver prestato medio tempore e ininterrottamente opera di volontariato, peraltro genericamente descritta e priva di riferimenti concreti, nelle tre dichiarazioni firmate dai responsabili organizzativi delle stesse.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0071/CFA del 23 Febbraio 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Sull'istanza di riabilitazione n. 0084/CFA/2022-2023, proposta dal sig. G.M. in data 20.01.2023

Impugnazione – istanza:  – G.M.

Massima: Respinta l’istanza di riabilitazione ai sensi dell’art. 42 del Codice di giustizia sportiva della FIGC. formulata dall’associato AIA di Siena, sanzionato nel 2017 con anni 2 di inibizione per la  violazione dell’art. 6 del Codice di giustizia sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo - Salernitana (campionato di serie B) del 14 maggio 2005 vinta dalla squadra di casa per 1 a 0…Quanto alla sussistenza delle condizioni previste l’art. 42 C.G.S. per la concessione del beneficio, il richiedente:- rappresenta che l’inibizione è cessata il 1° settembre 2008 e che pertanto è trascorso il termine di tre anni per la presentazione dell’istanza de quo;- afferma di non aver tratto alcun vantaggio economico diretto o indiretto dal fatto sanzionato; - dichiara di non essere stato destinatario, dopo la sanzione, di misure di prevenzione, né di alcuna condanna in sede penale e civile in merito ai fatti contestatigli dalla giustizia sportiva avendo, tra l’altro, la FIGC rinunciato ad ogni domanda proposta nei suoi confronti nel procedimento RG 5610/2015 definito presso la Corte di Appello di Napoli, di cui allega la pronuncia; - precisa di non essere stato destinatario di misure di prevenzione; - sottolinea di aver tenuto dal 2008 condotta inappuntabile all’interno dell’Associazione e di non essere incorso in alcun procedimento disciplinare in ambito AIA e FIGC, circostanza che comprova il suo sincero pentimento rispetto ai fatti oggetto di sanzione; - allega la dichiarazione del Presidente della sezione AIA di Siena, in carica dal 13 luglio 2018, in cui si attesta che dall’irrogazione della sanzione disciplinare de qua il richiedente ha tenuto costantemente un comportamento ottimale, contribuendo grazie alle sue capacità tecniche alla formazione dei giovani arbitri e offrendo la sua disponibilità a visionare, anche al di fuori di designazioni ufficiali, gare dirette dai colleghi senesi; - aggiunge, infine, che ad oggi non occupa alcun ruolo dirigenziale all’interno dell’AIA, circostanza che esclude che possa assumere condotte analoghe a quelle contestategli..Preliminarmente deve essere verificata l’ammissibilità dell’istanza in relazione al disposto dell’art. 42, comma 1, CGS, il quale prevede che la richiesta di riabilitazione possa essere presentata trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione. Nel caso in esame il termine iniziale decorre dal 18 agosto 2008, sicché la richiesta di riabilitazione, presentata il 20 gennaio 2023, è ammissibile…..Al riguardo, vanno richiamati i principi di diritto affermati da questa Corte federale d’appello (a partire da Sezioni unite n. 22/2020 -2021), per i quali: - le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; - l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; - relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità. Nell’istanza di riabilitazione la condizione di cui alla lettera a) può ritenersi soddisfatta, posto che dagli atti e per stessa ammissione dell’interessato non risulta che lo stesso abbia tratto direttamente o indirettamente vantaggio economico dal fatto che ha cagionato la sanzione. Diversamente, l’autodichiarazione resa dal M. relativamente alla seconda condizione è soltanto in parte conforme al disposto della lettera b) dell’art. 42, il quale prescrive che l’interessato debba produrre “un’autodichiarazione attestante la non interrotta condotta incensurabile sotto il profilo, civile, penale e sportivo, e il non assoggettamento a misure di prevenzione”. Sul punto il richiedente è tassativo nell’affermare di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione, mentre è più cauto e circoscritto nella parte in cui autocertifica di non essere stato destinatario di alcuna condanna penale e civile in riferimento ai fatti contestatigli dalla giustizia sportiva. Quanto alla sussistenza dei presupposti cui ancorare il giudizio sulla terza condizione posta dall’art. 42, lettera c), la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 44/2021-2022). Si tratta, in effetti, di una potestà riabilitativa attribuita a questa Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similarmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti. A titolo di esempio si rinvia per gli appartenenti al pubblico impiego all’art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per il personale scolastico all’art. 501 del d.lgs. 15 aprile 1994, n. 297; per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza all’art.10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; e, ancora, per i notai all’art. 47 del d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249. Orbene, in tale prospettiva, il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva. Coerentemente con quanto appena affermato, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, fermi restando i rilievi che rendono quantomeno incompleta l’autodichiarazione di cui alla lettera b), non ricorrano comunque “le particolari condizioni” previste dalla più volte citata lettera c) dell’art. 42 CGS per la concessione della riabilitazione: - primariamente per la gravità dei comportamenti a suo tempo posti in essere, in quanto il richiedente è stato punito per aver commesso un illecito sportivo, cioè - com’è noto - un illecito disciplinare particolarmente grave che lede il bene giuridico della lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche e che rappresenta il più grave dei comportamenti antisportivi; - in secondo luogo - ma non certo di minore rilevanza quanto a gravità - per la posizione e gli incarichi ricoperti dal M. all’epoca dei fatti accertati (vicecommissario CAN, responsabile della formazione degli assistenti arbitrali e designatore degli stessi). Tantomeno si possono ritenere idonee a mutare le valutazioni del Collegio le ulteriori considerazioni con le quali il richiedente ritiene sussistenti le “particolari condizioni” che gli consentano di accedere al beneficio cui aspira. Al riguardo non appaiono pertinenti i richiami all’esito di procedimenti penali e civili tenutisi medio tempore anche se conclusisi favorevolmente per il richiedente. A parte la genericità delle citazioni, va ancora una volta evidenziata l’autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e l’autonomia degli organi della giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta, com’è noto, di un’autonomia riconosciuta dall’art. 2, comma 1 della l. n. 280/2003, ribadita dall’art. 3, comma 3, CGS e più volte affermata dalla giurisprudenza sportiva (ex multis: Collegio di Garanzia - SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022 e recentemente CFA – Sezioni unite 30 gennaio 2023 n. 63/2022-2023). Quanto, poi, all’attestazione del presidente in carica della Sezione AIA di Siena circa l’ottimale comportamento tenuto dal richiedente quale iscritto all’Associazione e l’impegno posto nella formazione di giovani arbitri, si tratta di comportamenti ordinari cui sono tenuti tutti gli associati. Parimenti la considerazione per la quale il richiedente, non ricoprendo al momento cariche dirigenziali, non potrebbe reiterare condotte identiche a quelle sanzionate, piuttosto che essere indicativa di ravvedimento, contraddice il principio per il quale gli associati, indipendente dal ruolo ricoperto, sono tenuti a tenere un comportamento irreprensibile in qualunque situazione e a darne prova se richiesti dagli organi di giustizia sportiva. Conseguentemente l’affermazione non può concorrere a motivare un giudizio prognostico favorevole al richiedente.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0044/CFA del 20 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Istanza di riabilitazione numero 0055/CFA/2021-2022.

Impugnazione – istanza: sig. A.M. -Procura Federale

Massima: E’ inammissibile la domanda di riabilitazione in quanto il richiedente ha erroneamente ritenuto che alla data di presentazione dell’istanza, fossero “trascorsi oltre tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione”. Infatti, come correttamente osservato dalla Procura federale e come si evince dalla documentazione in atti, la sanzione della squalifica di anni 5 inflitta al signor M., alla quale si riferisce l’istanza oggetto del presente giudizio, decorre dal 4 novembre 2018. Pertanto, in assenza di altre cause di estinzione, l’esecuzione della sanzione avrà termine il 3 novembre 2023 e soltanto a decorrere dal giorno successivo potrà essere computato il triennio decorso il quale l’istanza potrà essere presentata e valutata favorevolmente, purché ricorrano le ulteriori condizioni previste dall’art. 42 C.G.S. L’art. 42, comma 1, del C.G.S., che così recita: “I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione possono chiedere la riabilitazione alla corte federale di appello a Sezioni riunite”. La disposizione, coerentemente con la finalità che persegue - volta cioè a consentire che il soggetto colpito da sanzione disciplinare definitiva possa riacquistare la capacità perduta ed essere quindi reinserito a pieno titolo nelle attività che gli sono state precluse prevede che la presentazione dell’istanza di riabilitazione sia subordinata alla sussistenza di un presupposto temporale, fissato in almeno un triennio decorrente dalla data in cui la sanzione è stata scontata o estinta per altra causa; ciò anche nell’intento di stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato. Tale disposizione introduce, quindi, una vera e propria “condizione di ammissibilità”, sicché l’inosservanza del suddetto termine triennale impedisce all’organo giudicante di esaminare la richiesta di riabilitazione per carenza di un requisito ineludibile fissato dalla norma codicistica.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 0019/CFA del 13 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera n. 15 della Commissione di disciplina AIA per la Sicilia, pubblicata il 9 dicembre 2013

Impugnazione – istanza: Sig. R.Z.

Massima: La Corte concede la riabilitazione all’osservatore arbitrale che con delibera della Commissione di disciplina AIA per la Sicilia, pubblicata il 9 dicembre 2013 è stato sanzionato  con la sanzione della sospensione per mesi quattordici in quanto ai sensi dell’art. 42 C.G.S. da un lato sono trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione de qua, beneficando .del provvedimento di grazia concessagli dal Presidente federale pro-tempore (C.U. n. 117/A) in data 14 gennaio 2015 ai sensi dell’art. 33, comma 8, dello Statuto federale e dall’altro sussistono le tre condizioni come di recente chiarito dalla Corte –Sezioni unite con decisione n. 22/2020-2021 del 25 settembre 2021, per i quali: - le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; - l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanza in un mero riscontro oggettivo; - nel caso della lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, e cioè “se ricorrano le particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”….Orbene, nel caso in esame, ricorre indubbiamente il presupposto richiesto dal Codice quanto alla condizione di cui alla lettera a), poiché dagli atti del procedimento e dalla decisione della Commissione di disciplina AIA non emerge che il richiedente abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dai comportamenti contestatigli. Relativamente alla verifica del presupposto di cui alla lettera b) il Collegio è dell’avviso che l’inchiesta per presunta infedele refertazione, risalente al 2016 e conclusasi con l’archiviazione, in assenza di ulteriori elementi di dettaglio, non possa produrre l’effetto di far venir meno il requisito della condotta ineccepibile medio temporetenuta dall’interessato, né tanto meno riflettersi negativamente sul giudizio prognostico che la Corte è tenuta a formulare ai sensi lettera c). Passando, quindi, alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) è pacifico che, in analogia agli ordinamenti diversi da quello sportivo, anche in quest’ultimo l’istituto della riabilitazione ha una funzione premiale e promozionale, in quanto presuppone l’avvenuta espiazione della sanzione disciplinare e la buona condotta dell’interessato successivamente all’esecuzione della sanzione. Con riferimento all’affare in esame non si può disconoscere che la continuità della buona condotta del richiedente per un lungo periodo di tempo (oltre un sessennio) e la grazia concessagli dal Presidente federale, che presuppone un apprezzamento positivo sul ravvedimento dell’interessato e sull’osservanza dei propri doveri, costituiscano elementi concreti dei quali ragionevolmente questa Corte può legittimamente tener conto per motivare un giudizio prognostico favorevole al richiedente, senza con ciò disattendere la cautela richiesta dalla disposizione codicistica nella valutazione delle “particolari condizioni” che devono essere riscontrate dal giudicante.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 022 CFA del 25 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Richiesta di riabilitazione numero di registro 13/CFA/2020-2021, presentata dal sig. L.F., tesserato AIA (Associazione Italiana Arbitri), nato a Policoro (MT) il 13 Settembre  1978 e residente in Rocca Imperiale (CS) alla Contrada Arena snc.

Impugnazione – istanza: Sig. F.L./Procura Federale

Massima: Rigettata l’istanza di riabilitazione presentata dal tesserato AIA al quale era stata comminata la sanzione della squalifica di mesi 14 la cui esecuzione è cessata il 14 Settembre  2016 per la mancanza della condizione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera c) C…la richiesta di riabilitazione è ammissibile ai sensi dell’art. 42 del C.G.S., essendo trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata la sanzione de qua (14 Settembre  2016)…Passando all’esame di merito dell’istanza e, in particolare, alla verifica della sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione, il Collegio premette, in primo luogo, che le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente. In secondo luogo osserva che, laddove l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo, nel caso della lettera c) la valutazione appare discrezionale, come si vedrà. Orbene, nel caso in esame, ricorrono indubbiamente i presupposti richiesti dal Codice quanto alle condizioni di cui alle lettere a) e b), poiché dall’esame degli atti del procedimento e dalla decisione del TFN non emerge che il F. abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico dai comportamenti contestatigli; inoltre l’autodichiarazione da lui prodotta in ordine alla condotta incensurabile tenuta medio tempore trova conferma, per quanto attiene ai profili civili e penali, nei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti senza iscrizioni allegati alla richiesta. Quanto alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 42 e cioè se “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta”, è indubbio che il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento, fermo restando che debbono concorrere a formare la valutazione i riscontri concreti e documentati, forniti dal ricorrente, purché temporalmente collocabili nel periodo successivo all’ultimazione della sanzione. L’ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce il giudicante a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. Quanto ai riferimenti normativi, viene in evidenza che l’obbligo di osservare i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, ora espresso nell’art. 4, comma 1, del C.G.S., è richiamato anche nell’art. 40, comma 1, del regolamento AIA, che al successivo comma 2 dispone altresì che gli arbitri “devono osservare lo Statuto e le altre norme della FIGC, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali”, dando, quindi, rilievo al dovere degli iscritti di acquisire e curare l’aggiornamento delle competenze necessarie per assolvere al meglio gli incarichi loro assegnati. Non è superfluo aggiungere che, nel caso di specie, un’ulteriore indicazione affinché l’apprezzamento discrezionale del giudice sia estremamente attento ai profili comportamentali e saldamente motivato si trae dall’art. 13, comma 3, del regolamento AIA, che, nell’indicare i requisiti degli aspiranti all’elezione alla carica di presidente di sezione, rinvia al disposto del comma 1, lettera c) dello stesso articolo, che per i candidati alle cariche presso gli organi centrali prescrive che gli stessi “non siano stati colpiti nel corso degli ultimi 10 anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione e squalifica, superiori complessivamente ad un anno da parte dell’AIA, della FIGC e del CONI e di organismi sportivi internazionali riconosciuti”. Tanto precisato sui riferimenti normativi, si osserva che nessun riscontro documentato, a cui ancorare il giudizio prognostico favorevole, è stato prodotto dal richiedente che si è limitato a richiamare l’incarico di componente del collegio dei revisori della sezione, ricoperto per un quadriennio in epoca di molto antecedente al mandato di presidente della Sezione di Bernalda. In ultimo, a fronte della complessità degli addebiti per i quali gli è stata inflitta la sanzione dell’inibizione, non valgono a motivare “la presunzione che l’infrazione non sarà ripetuta” né la generica citazione del premio ricevuto quale migliore presidente di sezione della Basilicata per le stagioni sportive 2012/2013 e 2013/2014, nei fatti contraddetto dalla sanzione subita, né il dichiarato intendimento di non ricadere negli errori commessi e di porre al servizio della F.I.G.C. la sua esperienza.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 111/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 061/CFA – del 19 Dicembre 2018

Impugnazione Istanza:  RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. D.A.S. EX ART. 26 C.G.S.

Massima: Concessa la riabilitazione nei confronti del tesserato squalificato per il periodo di 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della F.I.G.C., per aver colpito l’arbitro con un violentissimo pugno alla nuca che gli provocava caduta in terra, prolungata nausea, intenso mal di testa e stordimento…Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi 3 anni  dal  termine  del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), correttamente il rappresentante della Procura ha evidenziato che la prova della sussistenza del presupposto non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante; tali dichiarazioni, tutt’al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie. Ciò nonostante, non è inibito a questo Collegio la facoltà di desumere aliunde gli elementi che facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla citata lettera c). In particolare, deve evidenziarsi che l’illecito per il quale l’istante è stato all’epoca sanzionato si caratterizza quale illecito d’impeto, causato anche dalle particolari circostanze in cui l’episodio è maturato (all’esito di una rissa tra calciatori che l’arbitro era corso a sedare). La natura violenta dell’illecito, dunque, se da un lato ne acuisce la gravità e giustifica l’inflitta sanzione, dall’altro ne sminuisce il pericolo di reiterazione attesa la limitatissima probabilità che si possano ripresentare le medesime circostanze nelle quali è maturata la condotta così sanzionata. Conseguentemente, dall’esame delle complessiva fattispecie appare presumibile escludere il pericolo di reiterazione dell’illecito. Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 57CFA DEL  05/12/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 002 CFA DEL  10/07/2018 (DISPOSITIVO)

Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. C.S. EX ART. 26 C.G.S.

Massima: Concessa la riabilitazione dopo essere stata espiata tutta la sanzione inflittaAi sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), deve evidenziarsi che il ricorrente non riveste più la qualifica di arbitro effettivo fin dal 1° luglio 2006. Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, non vi è prova che l’istante abbia tratto vantaggi economici (diretti o indiretti) dalla condotta sanzionata.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : C. U. n. 96/CFA 11 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione – istanza: RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. Z.M.AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Massima: La Corte concede la riabilitazione associato AIA, sanzionato dapprima,  con la sanzione della sospensione per mesi 16 e, quindi, quella definitiva del ritiro della tessera, in quanto resosi responsabile, in occasione della redazione del referto della direzione della gara valevole per la Coppa Italia della L.N.D., di un grossolano errore consistito nell’attribuzione ad un giocatore di azioni invettive per le quali questi ebbe a ricevere la sanzione della squalifica dagli Organi della giustizia sportiva e di essersi subito assunto la responsabilità di un tale errore in occasione della di lui convocazione presso la Commissione disciplinare FIGC. L’istante ha allegato una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione, come previsto dall’art. 26, comma 3, lett. b), nonché un curriculum vitae dal quale si evince, tra l’altro, l’iscrizione nel marzo del 2004 all’Albo degli Avvocati, il conseguimento nel febbraio 2017 dell’abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori, lo svolgimento di attività di consulenza legale e di incarichi di docenza presso scuole pubbliche. Tanto, effettivamente comprova il percorso di vita personale e professionale condotto successivamente agli eventi sportivi per i quali egli ebbe a scontare dichiaratamente la giusta sanzione dell’inibizione inflittagli e la conseguente idoneità di un tale percorso di vita ad integrare il presupposto per invocare, anche ai sensi del disposto della lett. c), del comma 3, dell’art. 26 C.G.S. (ferma restando la presunzione assoluta di irripetibilità dell’infrazione trattandosi di un ex associato AIA), il beneficio della riabilitazione qui richiesto. Va, infine, considerato che dal fatto che ha cagionato la sanzione, non ha tratto direttamente o indirettamente alcun vantaggio economico.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 038/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione - istanza: ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. C.G., AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 3 C.G.S..

Massima: Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, del C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso in specie: il presupposto di cui alla lettera a) appare evidente ed anche documentato a mezzo autocertificazione e non contestato dal rappresentante della Procura; quello di cui alla lett. b) risulta accertato a mezzo dichiarazione/attestazione del Presidente della sezione A.I.A. di Belluno; quanto al presupposto di cui alla lett. c), considerate le violazioni di cui trattasi, le dichiarazioni dell’interessato (scuse per il comportamento assunto e garanzia di non reiterazione), alla luce di quanto evidenziato dal Presidente sezione A.I.A. di Belluno, anch’esso può ritenersi integrato.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione - istanza: RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. A.M. AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso di specie, tutti i richiesti presupposti paiono sussistere, sia perché, successivamente allo scadere del periodo di inibizione, il ricorrente non ha posto in essere comportamenti illeciti, sia perché non ha tratto vantaggi economici dall’illecito che ha originato la sanzione, sia, infine, perché ne risulta la successiva condotta irreprensibile. Con riferimento, infine, all’eccezione sollevata dalla Procura, occorre ritenere che l’originaria istanza di riabilitazione sia stata integrata con riferimento ai due ulteriori provvedimenti di inibizione prodotti in udienza. Conseguentemente, si deve valutare complessivamente il periodo di inibizione in relazione al quale il ricorrente propone istanza di riabilitazione; poiché tale periodo è, seppure per pochi giorni, superiore all’anno, la domanda deve ritenersi ammissibile e conforme ai presupposti di cui all’art. 26 citato.

 

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione - istanza: RICHIESTA DI  RIABILITAZIONE DEL SIG. M.P. AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; b) che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; c) che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura. Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), deve evidenziarsi come l’AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all’epoca contestata possa essere reiterata. Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l’istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un’indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate. Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Comunicato ufficiale n.  095/CFA del 22 Gennaio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. P.T. AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

Massima: Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché: non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata; che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile; che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta. Nel caso di specie, i presupposti di cui alle lettere b) e c) sono stati documentati e non contestati neanche dal rappresentante della Procura. In particolare, deve evidenziarsi come l’AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all’epoca contestata possa essere reiterata. Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l’istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un’indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate. Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 079/CFA del 10 Febbraio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 127/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE SIG. M.G. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. G.M.

Massima: Osserva, all'uopo, questa Corte che la sanzione di mesi 12 di cui alla decisione C.D.N. (Com. Uff. n. 49 del 31.01.2011) è stata inflitta in dipendenza delle incolpazioni esplicitate nell'atto di deferimento del Procuratore Federale datato 18.10.2010. Ora rileva il Collegio che il ricorrente, che da parte sua non ha impugnato la richiamata decisione di prime cure, è stato sanzionato anche per aver “utilizzato in modo indebito i fondi del Comitato Regionale per la riparazione dell’autovettura personale”. Ne consegue dunque che, al di là di quanto auto-dichiarato, il medesimo non può essere ritenuto in possesso del requisito di cui al citato art. 26, comma 3, lett. a) C.G.S, in base al quale è richiesto “che dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico”.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 19 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CFA del 19 Maggio 2016 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 6. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. P.T.

Massima: Osserva, preliminarmente, la Corte adita che l'istanza è, allo stato, inammissibile non sussistendo il presupposto ex art. 26, comma n. 3, C.G.S., che statuisce il decorso di anni 3 dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione inflitta. Il richiedente, infatti, ha scontato la sanzione di mesi 18 (diciotto) il 22.11.2013, con la conseguenza che l'istanza invocata non potrà essere proposta prima del 22.11.2016..

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 101/CFA del 08 Aprile 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CFA del 18 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. M.A. AVANZATA DAL SIG. M.A. Massima: L'istanza di riabilitazione così come formulata, motivata e documentata, può essere in questo caso accolta, sussistendo i presupposti ex art. 26, comma 3, C.G.S.. Osserva, questa Corte, che il richiamo della pur indiscutibile assoluta gravità delle condotte, a sostegno dell’avviso negativo opposto dal Sostituto del Procura Federale, che ha già rilevato nella commisurazione della sanzione inflitta, e nell’applicazione della misura accessoria della preclusione, non può assumere, invece, assorbente e decisivo rilievo in sede di delibazione dell’istanza di riabilitazione, una volta accertata la sussistenza dei presupposti giuridico-normativi di cui al citato art. 26 n. 3 C.G.S..

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. Sig. A.M.

Massima: Questa Corte, esaminata l'istanza, preso atto della resipiscenza dell’istante deve, però, prendere altresì atto che lo stesso non ha in alcun modo attestato la sussistenza dei presupposti giuridico-normativi di cui all'art. 26 n. 3 C.G.S., e pertanto ne dispone, allo stato, il rigetto.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 19 Novembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 077/CFA del 08 Febbraio 2016 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. G.G.

Massima: L'eccezione della Procura Federale non coglie nel segno e non può essere condivisa atteso che ciò significherebbe pretendere dal richiedente la prova presuntiva e negativa di un fatto o di una circostanza il cui onere, non adempiuto, deve far capo invece al Procuratore Federale. Rileva, al contrario, questa Corte che il richiedente, nell'istanza di concessione del beneficio, ha richiamato alcuni attestati di stima che consentono di ritenere escluso il pericolo di reiterazione della violazione addebitatagli. Ricorrono, pertanto, le particolari condizioni, visto anche il comportamento complessivamente tenuto nel triennio, che fanno presumere che l’infrazione non sia più ripetuta. Di conseguenza, alla stregua della versione novellata del richiamato art. 26, comma 3, C.G.S., sussistendone i presupposti giuridici ed i requisiti in fatto, può essere, ad avviso della Corte, accordata la riabilitazione richiesta.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 072/CFA del  11 Giugno 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. G.G.

Massima: In disparte il rilievo relativo alla eccepita reiterazione della istanza, che l'invocato beneficio, così come sancito nel testo della sua precedente decisione di cui al Com. Uff. n. 014/CFA del 16.1.2015, non può essere concesso non sussistendo nel caso di specie i requisiti normativamente previsti dall'art. 26 n. 3 C.G.S., posto che la sanzione inflitta al ricorrente è di specie e di entità diversa rispetto alla preclusione. Né al riguardo può efficacemente richiamarsi l’articolo 29 dello Statuto federale FIGC, che è norma sui requisiti di nomina alle cariche federali e sulle relative incompatibilità, ma non può considerarsi norma che amplia la platea delle possibilità per ottenere l’invocata riabilitazione.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 023/CFA del 03 Febbraio 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 28 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DELSIG. A.D.A..

Massima: La Corte d’appello Federale a Sezioni Unite, acquisito il parere (negativo) espresso nel corso della riunione tenutasi davanti alle Sezioni Unite il 3.2.2015 dal rappresentante della Procura Federale, ritiene che l’istanza non possa trovare in effetti accoglimento. In effetti, nella fattispecie, pur essendo decorso il termine fissato dall’art. 26, comma 3, C.G.S. perché possa essere ritenuta ammissibile l’istanza di riabilitazione (possano chiedere la riabilitazione i soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione) – termine nel caso di specie decorso alla data del 28.10.2006 – l’istante non ha tuttavia dato concretamente conto, in alcun modo, della sussistenza delle condizioni che, a norma della medesima disposizione, devono concorrere perche possa essere concessa la riabilitazione (le lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 26 C.G.S., prevedono, rispettivamente, che l’istante dimostri di non avere tratto vantaggio economico dalla violazione disciplinare per la quale è stato sanzionato, che il medesimo produca una dichiarazione sostitutiva attestante l’ininterrotta condotta incensurabile, che l’istante dimostri che ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sia più ripetuta). L’estrema gravità dei fatti, unitamente al contegno successivo tenuto dall’istante, che non risulta tra l’altro essersi mai nemmeno pubblicamente scusato dei gravissimi fatti ascrittigli, depongono nel senso del rigetto dell’istanza.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 014/CFA del 10 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 18/CFA del 16 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 1. ISTANZA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. G.G..

Massima: L’istanza di riabilitazione non può trovare accoglimento posto che il beneficio invocato dalla norma è concedibile ai “soggetti ai quali sia stata preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione”. Nel caso di specie non sussistono, quindi, i presupposti previsti dalla norma invocata atteso che la sanzione irrogata al ricorrente è stata di anni 1 e mesi 6 di inibizione, quindi di specie e di entità diversa rispetto alla preclusione.

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 200/CGF del 19 Marzo 2009 n. 5 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 247/CGF del 03  Maggio 2010 n. 4 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza:  5) Istanza di riabilitazione calciatore P.L. matricola n.  2.484.067 Massima: Viene accolta l’istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore, sanzionato  con la squalifica fino al 20.1.2008, comminatagli dal Giudice  Sportivo, con proposta di preclusione ratificata dal Presidente Federale quando produce l’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 C.G.S. della previgente normativa in materia, norma questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Istanza di riabilitazione avanzata dal sig. B. S. nato il 20.5.1958 Massima: L’istanza di riabilitazione presuppone tra l’altro che la sanzione sia stata espiata e siano decorsi i termini di cui all’art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 21 Dicembre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 26 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 4) Istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore A.E. n. matricola 3.007.579 Massima: L’istanza di riabilitazione presuppone tra l’altro che la sanzione sia stata espiata e siano decorsi i termini di cui all’art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie poiché più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F. Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 5) Istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore R. F. matricola n. 1.930.568 Massima: Il dirigente, squalificato per 5 anni  nei confronti del quale il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. può essere riabilitato quando, sussistendo i requisiti, è decorso il termine di sei anni previsto dall’art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F. Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 70/CGF del 16 novembre 2009 www.figc.it Impugnazione - istanza: 4) Istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore M. A. matricola n. 2.861.063 Massima: Il calciatore, squalificato per 5 anni  nei confronti del quale il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. può essere riabilitato quando, sussistendo i requisiti, è decorso il termine di sei anni previsto dall’art. 19.3 del previgente C.G.S., norma, questa, che deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto al vigente art. 26.3 C.G.S.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/Cf del 27 Aprile 2005. n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. L.F., arbitro dismesso a seguito di provvedimento disciplinare di ritiro tessera nella stagione 1992/1993, ex artt. 32, comma 5, dello statuto federale e 22, comma 3, del codice di giustizia sportiva, avverso il mancato inserimento negli organici dell’A.I.A., pur avendo superato un corso arbitri nella stagione 2001/2002, a causa di detto ritiro tessera

Massima: Nell’istituto della riabilitazione, previsto dall’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, non è inclusa l’ipotesi del ritiro della tessera a carico degli arbitri. La lacuna in parola è colmabile, eventualmente, mediante un intervento normativo da parte dei competenti organi della Federazione per cui non può, allo stato della normativa, ravvisarsi alcuna violazione di un diritto fondamentale azionabile innanzi alla Corte federale.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/Cf del 23 Febbraio 2004 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di parere sull’istanza di riabilitazione del sig. L.F., già arbitro effettivo sottoposto a provvedimento di ritiro tessera.

Massima: All’interno della fattispecie cui è applicabile, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l’istituto della riabilitazione non è inclusa l’ipotesi del ritiro della tessera a carico degli arbitri. Ed infatti, la fattispecie disciplinata dalla norma in questione è quella della preclusione – intesa quale sanzione autonoma e finale e non, come nel caso di specie, quale conseguenza di fatto di diversa sanzione – alla permanenza del destinatario della misura punitiva in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Ora, la lacuna in parola – in ipotesi colmabile mediante un intervento normativo da parte dei competenti organi della Federazione o con l’invocazione, da parte dell’interessato, delle appropriate forme di tutela previste dallo Statuto federale a garanzia di diritti fondamentali altrimenti non protetti – non può che comportare una pronuncia di non farsi luogo al parere richiesto, per difetto del necessario presupposto di diritto positivo.

 

 

 

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