C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 02/03/2022 – Delibera – Reclamo n. 62 2021/2022 della società U.S.D. FULGOR FARRA D’ALPAGO (matr. 62724). Campionato di Seconda Categoria/T, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 Arsiè-Fulgor Farra d’Alpago. La società FULGOR FARRA D’ALPAGO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Antonio Bortoluzzi, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Belluno pubblicata sul C.U. 38 del 16.2.2022.

Reclamo n. 62 2021/2022 della società U.S.D. FULGOR FARRA D’ALPAGO (matr. 62724). Campionato di Seconda Categoria/T, 2^ giornata di Ritorno, gara del 13.2.2022 Arsiè-Fulgor Farra d’Alpago. La società FULGOR FARRA D’ALPAGO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Antonio Bortoluzzi, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Belluno pubblicata sul C.U. 38 del 16.2.2022.

Il provvedimento impugnato riguarda le seguenti sanzioni: - Squalifica sino al 2.3.2022 inflitta al sig. BRANDALISE GIACOMO (allenatore); - Squalifica per n. 8 gare effettive inflitta al sig. D’ALPAOS FEDERICO (calciatore): n. 6 giornate per aver ripetutamente spinto con impeto il Direttore di gara facendolo indietreggiare in più circostanze; n. 2 giornate per reiterati insulti, offese e ingiurie; - Squalifica per n. 2 gare effettive inflitta al sig. DAL PAOS ALBERTO (calciatore); - Ammenda di Euro 200,00 inflitta alla società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società FULGOR FARRA D’ALPAGO; esaminata la documentazione agli atti; sentita la società reclamante nella persona del rappresentante legale sig. Antonio Bortoluzzi il quale, a specifica domanda, precisa che il ricorso proposto è volto ad ottenere la ripetizione dell’incontro a causa degli errori tecnici asseritamente compiuti dal Direttore di gara e a ribadire la lesione dell’immagine della società per quanto risultante dagli atti; rilevato che dal reclamo risulta effettivamente che le richieste della società reclamante vertano sui due temi di cui sopra; constatato allora che, in ordine alla richiesta di ripetizione della gara, non vi è in atti evidenza della comunicazione né del preannuncio né del reclamo alla società ARSIÈ contro interessata, il che rende il ricorso inammissibile per violazione del principio del contraddittorio precludendo l’esame di ogni altra questione di merito che, peraltro, quanto alla lesione dell’immagine della società esula dalla competenza di questa Corte; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara il reclamo presentato dalla società FULGOR FARRA D’ALPAGO inammissibile. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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