Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0047/CFA del 24 Novembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale Nazionale- Sezione Disciplinare n. 4/TFN del 15.9.2022
Impugnazione – istanza: Procuratore Federale Interregionale/sigg.ri E. G., S. S., F. R., A. D. S., A. L. D’A., R. C. e della società ASD FCD Hellas Taurasi.
Massima: …. la Corte precisa che intende limitare la trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Questo in base al principio giurisprudenziale della “ragione più liquida”, in forza del quale è possibile invertire l’ordine logicogiuridico delle questioni dedotte in giudizio nel caso in cui ricorra un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria, sì da assorbire l’interesse e la soluzione dell’intero giudizio. La Suprema Corte (ex multis, Cass., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ammette infatti la possibilità per il giudice di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene da sola sufficiente per la decisione, potendo poi la sentenza fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre deduzioni ed eccezioni, che non sono affrontate e decise. Il principio de quo è desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sicché il giudizio può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, per esigenze di economia processuale e di celerità dei giudizi.