C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 03/11/2022 – Delibera – Reclamo n. 14 2022/2023 della società A.S.D. VENEZIA 1907 (matr. 943473). Gara di Prima Categoria/F, 3^ giornata di Andata del2.10.2022 VENEZIA 1907-CALCIO LIDO DI VENEZIA.
Reclamo n. 14 2022/2023 della società A.S.D. VENEZIA 1907 (matr. 943473). Gara di Prima Categoria/F, 3^ giornata di Andata del2.10.2022 VENEZIA 1907-CALCIO LIDO DI VENEZIA.
La società A.S.D. VENEZIA 1907, nella persona del suo rappresentante legale sig. Gianalberto Scarpa Basteri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 37 del 12.10.2022: - Irricevibilità del ricorso al Giudice Sportivo di primo grado presentato dal Calcio Lido di Venezia per il mancato versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, neppure con richiesta di addebito sul conto societario, né in sede di preannuncio né in quella di ricorso. Il Giudice ha tuttavia rilevato, con riferimento alla regolarità della gara, il mancato schieramento in campo dal 24’ al 36’ del secondo tempo da parte della società Venezia 1907 di alcun giocatore nato dall’1.1.2002 in poi, nonostante non vi sia stata alcuna espulsione o infortunio occorso, a sostituzioni già esaurite, al giocatore della stessa classe di età. Tanto premesso, il Giudice deliberava quanto segue: o Non omologazione del risultato ottenuto sul campo (3-1);
o Punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Venezia 1907 con il risultato 0-3; o Ammenda di Euro 60,00 a carico della società Venezia 1907; o Inibizione al sig. Denis Brovedani (dirigente accompagnatore del Venezia 1907) fino al 24.10.2022. La società in sede di reclamo eccepisce alcune questioni di ordine formale nel procedimento di primo grado che avrebbero dovuto precluderne la pronuncia nel merito, ovvero: - Errata individuazione della competenza, in quanto sia il preannuncio sia il ricorso del Calcio Lido sono stati indirizzati al Giudice Sportivo di Secondo Grado (la Corte Sportiva di Appello Territoriale) anziché al primo (il Giudice Sportivo); - Dopo aver dichiarato l’irricevibilità del ricorso presentato dal Calcio Lido, il Giudice ha comunque deciso nel merito nonostante la conoscenza dei fatti di gara sia giunta al G.S. non per tabulas (sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali) ma a seguito del ricorso del Calcio Lido ancorché irricevibile; - Il Giudice di prime cure si è pronunciato nonostante il ricorso del Calcio Lido fosse privo di richiesta specifica ma si limitasse ad elencare la successione temporale delle sostituzioni del Venezia 1907. La reclamante si richiama inoltre al Regolamento del Campionato di Prima categoria pubblicato sul C.U. n. 1 a pag. 15 ove, in relazione al limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età, si prescrive l’obbligo dell’impiego di un calciatore “fuori quota” (nato dall’1.1.2002 in poi) fatta eccezione, tra l’altro, per i casi di espulsione dal campo. La sostituzione del n. 9 Selle Antonio (2002) sarebbe avvenuta dopo che il Venezia 1907 era rimasto in dieci per effetto dell’espulsione del n. 2 Rumor Marco (1996). Di qui l’asserita mancata sussistenza dell’obbligo di schierare un giovane calciatore. La reclamante invia altresì successiva memoria nella quale rimarca la supposta erroneità della delibera del G.S. stante l’assenza nel ricorso del Calcio Lido di ogni riferimento al Comunicato Ufficiale da cui poter inferire l’obbligo di schierare giovani calciatori nel Campionato di Prima categoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. VENEZIA 1907; esaminata la documentazione agli atti, considerato che tutte le eccezioni preliminari rilevate dalla reclamante non sono pertinenti con il caso de quo e, comunque, gli eventuali vizi formali dei principi cui è conformato il processo sportivo non costituiscono causa di invalidità dell’atto quando è comunque garantito il diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44 CGS); considerato che l’art. 65 co. 1 lett. b) CGS prevede che i Giudici Sportivi giudicano senza udienza e con immediatezza in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare e, conseguentemente, il Giudice Sportivo con la decisione pubblicata nel C.U. 37 a pag. 751 ha correttamente rilevato d’ufficio dal rapporto ufficiale di gara l’irregolarità commessa dalla società Venezia 1907 con riferimento al mancato impiego dal 24’ del secondo tempo al 36’ dello stesso tempo di almeno un calciatore nato dopo l’1.1.2002; considerato altresì che dal C.U. n. 1 del 6.7.2022 a pag. 15 risulta che le società partecipanti al campionato di Prima categoria hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno un calciatore nato dal 1.1.2002 in poi e che solo l’eventuale espulsione od infortunio di calciatore nato dopo l’1.1.2002 esime le società dall’obbligo di cui sopra; atteso che nel caso di specie la società Venezia 1907 non ha rispettato l’obbligo previsto dal predetto C.U. 1 e che, per l’effetto, la sanzione comminata è corretta; P.Q.M.
delibera di respingere il reclamo presentato dalla società VENEZIA 1907 confermando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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