Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 0063/CFA del 16 Dicembre 2025 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 0085/TFNSD-2025-2026 del 03.10.2025
Impugnazione – istanza: – società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.
Massima:…la penalizzazione conseguente ad inadempimenti retributivi o contributivi assolve anche al compito di ripristinare la parità di condizioni nella competizione, parità che la condotta della società inadempiente ha comunque immediatamente e irrimediabilmente alterato in danno delle antagoniste, le quali si sono invece impegnate per onorare le proprie scadenze: il che – trattandosi appunto di ripristinare una par condicio comunque oggettivamente violata dalla società inadempiente– preclude al Giudice di scendere sotto il minimo edittale ritenuto all’uopo congruo dal legislatore federale, anche a fronte di comportamenti sananti ma pur sempre successivi alla originaria violazione. In tal senso, è stato di recente evidenziato che “… la ratio di tutto il sistema amministrativo-contabile delle società calcistiche professionistiche è quella di garantire la regolarità delle competizioni mediante la partecipazione di società che possano dimostrare, anche attraverso un rigoroso sistema di controllo ex post ed in adesione ad inderogabili criteri di trasparenza, una capacità finanziaria riferita a tutto l’arco temporale della specifica annualità sportiva, assolvendo agli oneri finanziari e contributivi previsti dalla legge, facendo fronte diligentemente agli oneri di gestione ed in generale ai costi che caratterizzano una stagione sportiva nel suo complesso, ivi compresa l’eventuale partecipazione alle competizioni europee” (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2022).
Massima: Il Collegio infatti aderisce all’indirizzo interpretativo – assolutamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte Federale – secondo cui le sanzioni a carico delle Società che consistano nell’irrogazione di punti negativi (di penalizzazione) per inadempimenti connessi a obblighi di garanzia nell’ambito retributivo non possano esorbitare dal limite edittale minimo, che nello specifico caso all’esame è per ciascuna infrazione quello di almeno 1 punto di penalizzazione.
Come è stato efficacemente chiarito, a favore di tale tesi milita un rilievo di consistente spessore sistematico. Infatti “L’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali.” (cfr. per tutte CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025.).
