Gara del 29/ 9/2019 IL DELFINO FLACCO PORTO – L AQUILA SOCCER SCHOOL Il Giudice Sportivo, visto che la Soc. L’Aquila Soccer School ha presentato tempestivo e rituale ricorso con il quale ha chiesto disporsi, ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) il recupero della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo entro il termine stabilito. Nello specifico, la ricorrente riferisce che la mancata partecipazione all’incontro è stata…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 10/10/2019 – Delibera – Gara del 30/ 9/2019 ALBA ADRIATICA – AMITERNINA SCOPPITO
Gara del 30/ 9/2019 ALBA ADRIATICA – AMITERNINA SCOPPITO Il Giudice Sportivo – Visto che la Soc. Amiternina Scoppito ha presentato tempestivo e rituale ricorso con il quale ha chiesto disporsi, ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) il recupero della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo entro il termine stabilito. Nello specifico, la ricorrente riferisce che la mancata partecipazione all’incontro è stata determinata dall’impossibilità di raggiungere…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 24/02/2020 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PATRICELLI GABRIELE, ALLENATORE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVERE RIVOLTO INSULTI E MINACCE NEI CONFRONTI DEL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DAL D.D.G. NEL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO E DALLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DEL SIG. PUGLIA IVO, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DEL SIG. CICHELLA DANI, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVER INVEITO ED INSULTATO IL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DALLE DICHIARAZIONI DELLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DELLA SOCIETÀ AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6 COMMA 2 DEL NUOVO C.G.S., SOCIETÀ ALLA QUALE APPARTENEVANO I TESSERATI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. PATRICELLI GABRIELE, ALLENATORE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL’ART. 4 DEL NUOVO C.G.S., PER AVERE RIVOLTO INSULTI E MINACCE NEI CONFRONTI DEL D.D.G. SIG. FABIO SATURNI, COME CONFERMATO DAL D.D.G. NEL SUPPLEMENTO DI RAPPORTO E DALLA TESTIMONE JESSICA ANGELINI; DEL SIG. PUGLIA IVO, DIRIGENTE DELLA AP 2000 CALCIO ACQUA E SAPONE ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART.…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 09/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. ALFIERI PIERLUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PARTECIPANTE AL CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A REGIONE ABRUZZO SENZA CHE LO STESSO FOSSE ANCORA REGOLARMENTE TESSERATO PRESSO IL SETTORE TECNICO FIGC PER LA STESSA SOCIETÀ (TESSERAMENTO PERFEZIONATO IL 19.12.2018); DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ALFIERI PIERLUIGI ED AL TECNICO CIARROCCHI AMEDEO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ MEDESIMA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. ALFIERI PIERLUIGI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. SANT’OMERO PALMENSE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.38 COMMA 1 DELLE NOIF (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) PER AVER CONSENTITO…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 09/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE F. RENZETTI DI LANCIANO (CH) PRESSO IL QUALE IL SANGUEDOLCE È STATO TRASPORTATO IN AMBULANZA, NONCHÉ PER AVER POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO – TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI E ANTONIO SORGETTI. NELLO SPECIFICO AL TERMINE DELLA GARA, MENTRE I CALCIATORI PERCORREVANO IL TUNNEL PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI ALCUNI GIOCATORI DELLA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – TRA I QUALI A SEGUITO DELL’INDAGINE SONO STATI INDIVIDUATI I SIG.RI FRANCESCO DI GENNARO, ANDREA KOSSIAKOV E LO STESSO FILIPPO BOCCANERA – HANNO INIZIATO AD AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI. L’ALLENATORE SIG. FABIO SANGUEDOLCE INTERVENUTO PER PLACARE GLI ANIMI È STATO QUINDI COLPITO DAL SIG. BOCCANERA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG. FRANCESCO DI GENNARO, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. NELLO SPECIFICO IL SIG. DI GENNARO HA COLPITO CON UNO SCHIAFFO AL VOLTO IL SIG. MATTIA GRANATA. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DEL SIG ANDREA KOSSIAKOV CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVER POSTO IN ESSERE – IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO – UNA CONDOTTA VIOLENTA CONSISTITA NELL’AGGREDIRE VERBALMENTE E FISICAMENTE ALCUNI CALCIATORI DELLA SSD ORTONA CALCIO TRA I QUALI I SIG.RI MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI ALL’INTERNO DEL TUNNEL CHE CONDUCE AGLI SPOGLIATOI. IL TUTTO COME EMERSO DALLE TESTIMONIANZE DEI SIG.RI FABIO SANGUEDOLCE, MATTIA GRANATA, LORIS SCIOLETTI, ANTONIO SORGETTI E MASSIMO MANGIFESTA; DELLA SOCIETA’ A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 (CODICE 919074) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIG.RI FILIPPO BOCCANERA, FRANCESCO DI GENNARO E ANDREA KOSSIAKOV SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. FILIPPO BOCCANERA, CALCIATORE DELLA A.S.D. LANCIANO CALCIO 1920 ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PERCHÉ IN DATA 07.04.2019 AL TERMINE DELLA GARA ASD LANCIANO CALCIO 1920 – SSD ORTONA CALCIO HA AGGREDITO NEL TUNNEL DEGLI SPOGLIATOI CON UN VIOLENTO PUGNO ALLA TESTA IL SIG. FABIO SANGUEDOLCE ALLENATORE DELLA S.S.D. ORTONA CALCIO CAGIONANDOGLI UN “TRAUMA CRANICO MINORE, CERVICALGIA, CON PROGNOSI INIZIALE DI SETTE GIORNI” COSÌ COME EMERGE DAL…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 25/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA – RAPINO) E DEL 28.10.2018 (TRIGNO CELENZA – REAL CASALE) SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO CON QUEST’ULTIMA. IL TESSERAMENTO CON LA A.S.D. TRIGNO CELENZA È INFATTI AVVENUTO IN DATA 20.11.2018; DELLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLA 69566) PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SIG.RI FELICE FRANCO NICOLA E VITTORIO GASPARI, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E COMUNQUE NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
DEFERIMENTO: DEL SIG. VITTORIO GASPARI, PRESIDENTE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA (MATRICOLO 69566) ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. FELICE FRANCO NICOLA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. TRIGNO CELENZA PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZO DI 1^ CATEGORIA NELLE GARE DEL 24.10.2018 (TRIGNO CELENZA –…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), PER AVER CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI, DI SVOLGERE LE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, IN OCCASIONE DELLA S.S. 2018-2019, TESSERATO COME CALCIATORE; DEL SIG. TRAVAGLINI VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), PER AVERE SVOLTO LE FUNZIONI DI ALLENATORE DELLA A.S.D. ROCCASPINALVETI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019, SEPPUR SPROVVISTO DELL’ABILITAZIONE E NON ISCRITTO ALL’ALBO DEI TECNICI: DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 , C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 (RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ATTUALMENTE VIGENTE, SOCIETA’ ALLA QUALE APPARTENEVANO I SOGGETTI COINVOLTI AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL’ART. 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO);
DEFERIMENTO: DEL SIG. PASSUCCI ROSARIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROCCASPINALVETI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI ED OGGI TRASFUSO NEGLI ARTT. 4 COMMA 1 (OBBLIGATORIETÀ DELLE DISPOSIZIONI IN GENERALE), 2 COMMI 1 E 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO), IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 DELLE NOIF (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO RICHIEDERE…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 18/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018 SINO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA, AL SIGNOR EMANUELE BONELLI, CALCIATORE SPROVVISTO DELLA NECESSARIA QUALIFICA PER LA SUINDICATA CATEGORIA, IN QUANTO PRIVO DEI TITOLI ABILITATIVI RICHIESTI DALLA GIÀ RICHIAMATA DISPOSIZIONE FEDERALE; DEL SIG. EMANUELE BONELLI, TESSERATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 CON LA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C. QUALE CALCIATORE, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE ASSUNTO SENZA AVERNE TITOLO, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE 2018, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, IN ASSENZA DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COMPARENDO COME CALCIATORE NELLE DISTINTE DELLE GARE:
DEFERIMENTO: DEL SIG. DI DONATO MASSIMO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. CASALINCONTRADA F.C., NELLA STAGIONE 2018/2019, LA VIOLAZIONE DI CUI L’ART 1 BIS COMMA 1 C.G.S. PREVIGENTE, IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ARTICOLO 23 1 COMMA DELLE N.O.I.F. CON IL COMUNICATO UFFICIALE N° 1 PUNTO 14 LETTERA C) DELLA L.N.D., PUBBLICATO L’1.7.2018, PER AVERE CONSENTITO, PERMESSO E AUTORIZZATO, NELLA SUA QUALITÀ, DI AFFIDARE LA CONDUZIONE TECNICA DELLA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA, A FAR DATA DAL MESE DI NOVEMBRE…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL SIG. DI CORCIA – E, QUINDI, SENZA ESSERE REGOLARMENTE TESSERATO, COME EMERGE DALLA DISTINTA DELLA GARA A.S.D. RAIANO – A.S.D. SCAFA CAST 2017 DEL 19.01.2019; DELLA SOCIETÀ A.S.D. RAIANO (CODICE 41150), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAI SOGGETTI SIG.RI ALDO DI CORCIA E DANIELE DI BARTOLO, APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL FATTO E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE È STATA ESPLETATA L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;
DEFERIMENTO: DEL SIG. DANIELE DI BARTOLO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. RAIANO, CODICE 41150, ALL’EPOCA DEI FATTI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F. PER AVERE CONSENTITO E, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. ALDO DI CORCIA, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018 – 2019 DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA A.S.D. RAIANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE “B” REGIONE ABRUZZO IN DATA ANTECEDENTE AL 28.03.2019 – DATA DI TESSERAMENTO DEL…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 11/11/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L’OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ) E ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. CHE, TESTUALMENTE, RECITA: “E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D, AI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE A E B DEL CALCIO FEMMINILE E DEL CALCIO A CINQUE, AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, DI PROMOZIONE, DI 1A E 2A CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE”, PER AVER CONSENTITO AL SIG. PULSONE MARIO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA PUR NON AVENDONE TITOLO IN QUANTO NON TESSERATO, NONCHÉ PER AVER COMUNQUE OMESSO DI AFFIDARE LA CONDUZIONE AD UN ALLENATORE TESSERATO ED ABILITATO DAL SETTORE TECNICO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA PER LE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE MUNITO DI LEGALE RAPPRESENTANZA NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA.
DEFERIMENTO: DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER L’OMESSO REGOLARE TESSERAMENTO QUALE TECNICO ABILITATO DEL SIG. PULSONE MARIO, LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 38 COMMA 1 DELLE N.O.I.F (SECONDO IL QUALE I TECNICI PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER…