Gara del 1/11/2018 CALCIO GIULIANOVA – VIRTUS PRATOLA CALCIO Il Giudice Sportivo – Con reclamo tempestivamente notificato la A.S.D. CALCIO GIULIANOVA chiede sia disposta la ripetizione della gara indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 4), del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell’arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell’incontro, terminato sul risultato di 2 a 3. – Deduce, in particolare, la Società reclamante che l’arbitro avrebbe erroneamente fatto iniziare il gioco alla ripresa del secondo tempo senza i…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 11/09/2018 – Delibera – Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM – LISCIANI TERAMO
Gara del 8/ 9/2018 HATRIA TEAM – LISCIANI TERAMO Il Giudice Sportivo – visto il reclamo della società Lisciani Teramo, fatto pervenire nel rispetto dell’abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. N. 65 F.I.G.C. del 11/06/2018, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Hatria Team (terminata con il risultato Hatria Team / Lisciani Teramo 3 a 1) per aver questa impiegato nella gara indicata in oggetto i calciatori…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 27/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, ALTRESÌ, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 3 C.G.S. (SECONDO CUI È FATTO OBBLIGO, SE CONVOCATI, DI PRESENTARSI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA), PER NON ESSERSI PRESENTATO INNANZI AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE, CHE LO AVEVA RITUALMENTE CONVOCATO, NELL’AMBITO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, IN SECONDA CONVOCAZIONE CON RACCOMANDATA A.R. DEL 22.12.2018 PER IL GIORNO 2.1.2019, SENZA ADDURRE VALIDA GIUSTIFICAZIONE CHE INTEGRASSE UN LEGITTIMO ED ASSOLUTO IMPEDIMENTO; DEL SIG. PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO; – DEL SIG. ANTONINI LUIGINO, ALL’EPOCA DEI FATTI (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D.VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA) IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMA 1 N.O.I.F. (SECONDO IL QUALE I TECNICI, PER SVOLGERE DI TECNICO, DEVONO ESSERE REGOLARMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ), NONCHÉ ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D. (E’ FATTO OBBLIGO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI …. AI CAMPIONATI DI I CATEGORIA, DI AFFIDARE LA PRIMA SQUADRA AD UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, ISCRITTO NEI RUOLI UFFICIALI DEI TECNICI. L’ALLENATORE DOVRÀ ESSERE PRESENTE IN PANCHINA NELLE GARE UFFICIALI, SALVO CASI DI FORZA MAGGIORE) E, INFINE, ALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE DI 1^ CATEGORIA UEFA PRO, DI 2^ CATEGORIA UEFA A, ALLENATORE DI BASE UEFA B …. ) A) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. PEZZUOLI PIETRO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO, SENZA CHE IL PREDETTO TECNICO FOSSE REGOLARMENTE TESSERATO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 PRESSO IL SETTORE TECNICO F.I.G.C. PER LA STESSA SOCIETÀ; B) PER AVERE CONSENTITO O, COMUNQUE, NON IMPEDITO AL SIG. FACIBENI PAOLO, SOGGETTO NON ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO DI SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA REGIONE ABRUZZO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA REAL, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ANTIREGOLAMENTARI ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI ANTONINI LUIGINO, AL TECNICO PEZZUOLI PIETRO E AI DIRIGENTI PIERAGOSTINI TOMMASO GASPARE E FACIBENI PAOLO;
DEFERIMENTO: – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (INOSSERVANZA DI NORME FEDERALI E COMPORTAMENTO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA), IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 40 LETT. DA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (TESTO PREVIGENTE) ORA TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (LA RESPONSABILITÀ DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI I CATEGORIA DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE AFFIDATA AD …. UN ALLENATORE…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL’ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018), PER AVERE, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, VIOLATO L’OBBLIGO DI AFFIDARE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, LA CONDUZIONE TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA A.S.D. PIAZZANO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO L.N.D., A UN ALLENATORE ABILITATO DAL SETTORE TECNICO, FORMALMENTE TESSERATO PER LA SOICETÀ, E PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO CHE TALE RUOLO VENISSE DI FATTO ESERCITATO DAPPRIMA DAL SIG. FRANCESCO PIERRI E POI DAL SIG. MICHELE BALDINI, – SOGGETTI RISPETTIVAMENTE TESSERATI PER LA SOCIETÀ QUALI CALCIATORI DILETTANTI – E CHE I PREDETTI FIGURASSERO, IN VESTE DI ALLENATORE, NELLE DISTINTE DI GARA DEL CAMPIONATO IN ATTI; – DELLA SOCIETA’ SOCIETÀ A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;
DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANGIORDANO CAMILLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PIAZZANO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., NONCHÉ ALL’ART. 40 LETT. C) E LETT. CA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 39 LETT. D E LETT. DA) DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018),…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 20/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE TECNICO), NONCHÉ DELL’ART. 39 PUNTO 1, LETT. E) E LETT. EA) DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (SECONDO CUI PER I CAMPIONATI DILETTANTI DI I E II CTG., LA PRIMA SQUADRA DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE AFFIDATA AD UN ALLENATORE DI 1^ CTG. – UEFA PRO, DI 2^ CTG. – UEFA A, ALLENATORE DI BASE – UEFA B, ALLENATORE DILETTANTI REGIONALE O ALLENATORE DILETTANTE), PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, SUCCESSIVAMENTE ALLE DIMISSIONI DELL’8.11.2017 DEL TECNICO SCIARRA ANDREA, AL TECNICO DI BASE SIG. ALIMONTI FABRIZIO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI TESSERAMENTO, NONCHÉ PER AVERE CONSENTITO, O, COMUNQUE, NON IMPEDITO, NELLA SUA QUALITÀ, AL TECNICO CON QUALIFICA N° 16, OVVERO ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI, SIG. DI PROSPERO PIETRO, DI SVOLGERE MANSIONI DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ G.S. PIZZOLI, 1^ CTG., S.S. 2017/2018, PRIVO DI QUALIFICA E DI TESSERAMENTO A TALE TITOLO, ESSENDO STATO TESSERATO DALLA PREDETTA SOCIETÀ IN DATA 8.11.2017 IN QUALITÀ DI TECNICO DELLE SQUADRE MINORI T3, ELUDENDO, IN TAL MODO, LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO; DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI (SORTA DALLA FUSIONE DELLA G.S. PIZZOLI CON LA NEW TEAM PIZZOLI), LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI I E II C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, NONCHÉ DAI SOGGETTI NON TESSERATI CHE HANNO SVOLTO, IN FAVORE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE, EX ART. 1 BIS COMMA 5 C.G.S., COME SOPRA DESCRITTI.
DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA ALIMONTI GABRIELLA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIZZOLI, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., OVVERO DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ, IN RELAZIONE ALL’ART. 38 COMMI 1 E 6 N.O.I.F. (SECONDO CUI I TECNICI ISCRITTI NEGLI ALBI DEL SETTORE TECNICO DEVONO CHIEDERE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ PER LA QUALE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITÀ E PER QUANTO NON PREVISTO SI APPLICANO LE NORME DEL SETTORE…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 13/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL’O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL’A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 – MONTESILVANO C5 DISPUTATA L’11.2.2017 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5, A NOTEVOLE LASSO DI TEMPO (PRESUMIBILMENTE ALCUNI MESI, ATTESO CHE AGLI ATTI DELLA PROCURA TALE RELAZIONE RECA LA DATA DEL 15.11.2017) DOPO LA DATA DELLA STESSA, COME DIMOSTRATO DALLE NUMEROSE INCONGRUENZE RISCONTRATE TRA QUANTO RIPORTATO NELLA RELAZIONE DELL’OSSERVATORE ARBITRALE ED IL RAPPORTO UFFICIALE DI GARA.
DEFERIMENTO: – DEL SIG. GIANCOLA ANGELO MARTINO, ARBITRO FUORI QUADRO DELLA SEZIONE A.I.A. DI VASTO, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., DELL’ART. 40 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A. E DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, ONESTÀ E PROBITÀ IVI CONTENUTI, NONCHÉ DELL’ART. 6 DEL CODICE ETICO A.I.A. PERCHÉ, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R.A. A.I.A. ABRUZZO, RESPONSABILE DELL’O.T. REGIONALE, STILAVA IL REFERTO RELATIVO ALLA VISIONATURA DELL’A.E. DI PAOLO, IN OCCASIONE DELLA GARA MINERVA C5 – MONTESILVANO C5 DISPUTATA L’11.2.2017 E…
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C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO – DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. DI SPALATRO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. LIBERATORE ANTONIO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO DI FATTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VASTO, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, UTILIZZANDO LA FUNZIONE DI “PRESTANOME” DEL TECNICO SIG. DI SPALATRO; – DELLA SOCIETA’A.S.D. SPORTING VASTO.
DEFERIMENTO – DEL SIG. SIG. MAURIELLO ALFREDO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. SPORTING VASTO, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO L.N.D., NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVERE CONSENTITO AL SIG. LIBERATORE ANTONIO, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTO AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON LA QUALIFICA DI “MASSAGGIATORE”, RIVOLTO DAVANTI ALLA ZONA DEGLI SPOGLIATOI FRASI GRAVEMENTE OLTRAGGIOSE E OFFENSIVE DELLA DIGNITÀ PERSONALE NEI CONFRONTI DEL SIG. RENATO BUDA, IL QUALE, NELLA QUALITÀ DI OSSERVATORE ARBITRALE ERA IN ATTESA DI POTER ACCEDERE ALLO SPOGLIATOIO DELLA TERNA ARBITRALE; – DELLA SOCIETA’ A.S.D. VAL DI SANGRO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AI FATTI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO.
DEFERIMENTO: – DEL SIG. TRAVAGLINI NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO PER LA A.S.D. VAL DI SANGRO, LA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 66 COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE, AL TERMINE DELLA GARA VAL DI SANGRO – CHIETI TORRE ALEX DISPUTATA A MONTEMARCONE – ATESSA IL GIORNO 23.4.2017, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE ABRUZZESE DI PROMOZIONE, GIRONE “B”, IN CUI RISULTA ISCRITTO NELLA DISTINTA DI GARA CON…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04/2019 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO, E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLA SIG.RA MONTANARI MARIANGELA, ALL’EPOCA DEI FATTI E ATTUALMENTE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE VENISSE DI FATTO AFFIDATO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 IL RUOLO DI ALLENATORE DELLA G.S. CESE A.S.D., (PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIRONE B, ORGANIZZATO DAL COMITATO REGIONALE ABRUZZO) AL SIG. STEFANO MAZZEI, TECNICO PRIVO DI TESSERAMENTO – PERALTRO GIÀ IMPEGNATO,, SEPPUR DI FATTO, NEL CORSO DELLA MEDESIMA STAGIONE PER ALTRA SOCIETÀ – E PER AVERE CONSENTITO O COMUNQUE NON IMPEDITO CHE, IN TALE VESTE, FIGURASSE IN DISTINTA DI GARA; – DELLE SOCIETA’A.S.D. PESCINA CALCIO 1950 E G.S. CESE A.S.D., LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI E DA CHI, NEL LORO INTERESSE, HA ESPLETATO L’ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA PER COME SOPRA DESCRITTA, NELLA STAGIONE CALCISTICA 2017/2018;
DEFERIMENTO: – DEL SIG. TAROLA ANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. PESCINA CALCIO 1950, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 36 E 38 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART. 34 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E OGGI TRASFUSO NELL’ART. 33 DEL PREDETTO REGOLAMENTO, COME DA C.U. F.I.G.C. N° 69 DEL 13.6.2018) PER AVERE AFFIDATO E COMUNQUE NON IMPEDITO…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 18/04//2019 – Delibera – DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., DI SVOLGERE, DI FATTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO, CON IL CONSAPEVOLE AUSILIO DEL “PRESTANOME” SIG. RECCHIUTI LEONARDO QUALE ALLENATORE TESSERATO; – DEL SIG. FACIBENI PAOLO, TESSERATO QUALE DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., PER AVERE SVOLTO, DI FATTO, L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE DELLA PRIMA SQUADRA PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA ORGANIZZATO DALLA L.N.D. – C.R. ABRUZZO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914, PUR NON ESSENDO ABILITATO E PRIVO DI QUALIFICA IN QUANTO NON ISCRITTO IN ALCUN ALBO O NEI RUOLI DEL SETTORE TECNICO ED UTILIZZANDO A TAL FINE QUALE “PRESTANOME” LA FIGURA DI ALLENATORE SVOLTA DAL SIG. RECCHIUTI; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. NERETO FC 1914 (MATRICOLA 33310), ORA DENOMINATA PER FUSIONE CON ALTRA SOCIETÀ A.S.D. NERETO CALCIO 1914 (949176) LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE RISPETTIVAMENTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE SIG.RA GUARNIERI MONICA, NONCHÉ AGLI ALTRI SOGGETTI ALLA QUALE APPARTENEVANO AL MOMENTO DELLA CONSUMAZIONE DELLE RISPETTIVE VIOLAZIONI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L’ATTIVITÀ CONTESTATA;
DEFERIMENTO: DELLA SIG.RA GUARNIERI MONICA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA A.S.D. NERETO FC 1914, LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA DI CUI ALL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 44 COMMA1 DEL REGOLAMENTO L.N.D. NONCHÉ DEL C.U. N° 84 DELLA L.N.D., PER AVER CONSENTITO AL SIG. PAOLO FACIBENI, PERSONA NON ABILITATA E PRIVA DI QUALIFICA, IN QUANTO NON ISCRITTA AD ALCUN ALBO O RUOLO DEL SETTORE TECNICO, ED IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO…