COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 14.02.2013 DELIBERA del Giudice Sportivo Gara del 2/ 2/2013 REAL ACCIARELCAMPESE – BENESTARNATILESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.107;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 14.02.2013 DELIBERA del Giudice Sportivo Gara del 2/ 2/2013 REAL ACCIARELCAMPESE – BENESTARNATILESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.107; letto il reclamo con il quale la società Real Acciarelcampese ha chiesto la ripetizione della gara sostenendo che la gara stessa, nonostante alcuni spiacevoli episodi verificatesi in campo, si sarebbe svolta regolarmente; letto,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: LUCIA Francesco, calciatore e MACRI’ Giuseppe, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 , comma 1, e 10, comma 6 C.G.S. per aver il sig. LUCIA Francesco disputato la gara del 15/12/2011 tra San Francesco e Real San Mauro Marchesato, nelle fila di quest’ultima sotto la falsa identità di altro tesserato (Macrì Giuseppe), conseguentemente il Macrì Giuseppe, per avere, con il proprio atteggiamento omissivo, pur se svincolato, concorso all’illecito posto in essere dal sig. Lucia;nonché delle violazioni di cui agli art.1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentati, senza giustificato motivo, alla convocazione della Procura federale per l’audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale,così come compiutamente descritto nella parte motiva S.S. RELA SAN MAURO MARCHESATO per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di: LUCIA Francesco, calciatore e MACRI’ Giuseppe, calciatore, per rispondere delle violazioni di cui agli art. 1 , comma 1, e 10, comma 6 C.G.S. per aver il sig. LUCIA Francesco disputato la gara del 15/12/2011 tra San Francesco e Real San Mauro Marchesato, nelle fila di quest’ultima…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.67 della Società U.S.C. DON BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Real Kroton – Don Bosco con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 103,00 per abbandono della gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.67 della Società U.S.C. DON BOSCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 SGS del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 Real Kroton – Don Bosco con il punteggio di 0-3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di €…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.66 della Società A.S.D. CR SANTACROCERAVOLO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 CR Santacroceravolo 1965 – Mesoraca con il punteggio di 0-3, squalifiche dei calciatori CERMINARA Gianluca e DE SANTIS Paolo fino al 23.4.2013, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.66 della Società A.S.D. CR SANTACROCERAVOLO 1965 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 24.01.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 19/1/2013 CR Santacroceravolo 1965 – Mesoraca con il punteggio di 0-3, squalifiche dei calciatori CERMINARA Gianluca e DE SANTIS Paolo…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.56 della Società S.S. GALATRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 SGS del 03.1.2013 (inibizione del massaggiatore DISTILO Francesco fino al 30 giugno 2013, inibizione del dirigente accompagnatore SAPIOLI Gaspare fino al 31 marzo 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DEL 13.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.56 della Società S.S. GALATRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 SGS del 03.1.2013 (inibizione del massaggiatore DISTILO Francesco fino al 30 giugno 2013, inibizione del dirigente accompagnatore SAPIOLI Gaspare fino al 31 marzo 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 17.01.2013 (squalifiche: STILLITANO Giovanni per TRE gare, TIGNANELLI Gianluca fino al 30.05.2013, AQUINO Marco fino al 30.04.2013, MIGALDI Francesco fino al 30.04.2013; ammenda di € 300,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.65 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 17.01.2013 (squalifiche: STILLITANO Giovanni per TRE gare, TIGNANELLI Gianluca fino al 30.05.2013, AQUINO Marco fino al 30.04.2013, MIGALDI Francesco fino al 30.04.2013; ammenda di € 300,00). LA COMMISSIONE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa ASD del 8/12/2012, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.52 della Società A.S.D.AC ACQUAPPESA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Calcio Cittadellabonifati-Acquappesa ASD del 8/12/2012, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante;…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.50 della Società A.S.D.BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Brutium Cosenza – S.Maria del Cedro del 2/12/2012, inibizione del dirigente BRUNO Giuseppe fino al 31/1/2013, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.50 della Società A.S.D.BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Brutium Cosenza – S.Maria del Cedro del 2/12/2012, inibizione del dirigente BRUNO Giuseppe fino al 31/1/2013, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna – Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al 31 marzo 2013, squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale FRUSTACI Francesco fino al 31 marzo 2013). RECLAMO n.49 del Sig.PUPO DONATO (Tesserato Società Real Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (squalifica fino al 10 marzo 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.48 della Società A.S.D. TAVERNA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.35 del 13.12.2012 (punizione sportiva della gara Taverna – Napitia del 9.12.2012, penalizzazione di DUE punti in classifica da scontare nella stagione sportiva corrente 2012/2013, squalifica del’allenatore DARDANO Giorgio fino al…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: Isidoro MACRÌ, dirigente della Società US Mammola; Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società US Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reagito alla condotta manifestata in campo da un giocatore della squadra dell’Africo, tentando di scavalcare, dalla tribuna ove gli stessi si trovavano ad assistere alla partita, la rete posta a recinzione del campo di gioco, non raggiungendo l’obiettivo solo per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, e, comunque, continuando a scuotere violentemente la stessa, incitando alla violenza la tifoseria dell’U.S. MAMMOLA e, comunque, contribuendo con la propria condotta a determinare possibili fatti di violenza durante la gara Mammola – Africo, disputata l’11.02.2012; comportamento già sanzionato con il provvedimento amministrativo DASPO, per la durata di due anni per il MACRÌ e di un anno per il BRUZZESE, emesso dal Questore di Reggio Calabria; il signor Gabriele SPATARI, collaboratore della Società U.S. Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere svolto arbitrariamente, in occasione della gara in esame, le funzione di Accompagnatore ufficiale della squadra dell’U.S. MAMMOLA, senza essere tesserato per la stessa Società e né per altre affiliate alla F.I.G.C.; la Società U.S. MAMMOLA; per rispondere, a titolo oggettivo, delle violazioni ascritte ai propri Dirigenti Isidoro MACRÌ e Cosimo BRUZZESE nonché al proprio Collaboratore, non tesserato, Gabriele SPATARI, ai sensi e per gli effetti dell’ad. 4, comma 2, del C.G.S.; nonché dell’art. 12, comma 5, del C.G.S., avendo tenuto il MACRÌ ed il BRUZZESE comportamenti tali da poter contribuire a determinare fatti di violenza durante la gara Mammola – Africo, disputata l’11.02.2012.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 05.02.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di: Isidoro MACRÌ, dirigente della Società US Mammola; Cosimo BRUZZESE, dirigente della Società US Mammola; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver reagito alla…

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