PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°4 a carico di: sig. Maurizio FABIANO, tesserato quale Co-Presidente per la società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato con una lettera aperta pubblicata sul giornale “Il Quotidiano del Sud” del 27/12/2017 dal titolo ““Una sfida che era stata già decisa dalle semifinali” dichiarazioni che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 03/10/2018 – Delibera – PRCEDIMENTO DISCIPLINARE n°3 a carico di: ù – Signor DOMENICO DIACO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; – la società U.S. KROSIA (matricola 610596) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.Prot.818/878 pfi 17-18/CS/GB del 19/07/2018.
PRCEDIMENTO DISCIPLINARE n°3 a carico di: ù – Signor DOMENICO DIACO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 25/07/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di: – Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l’ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente; – la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610668), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.nr. 13940/1100/pfi17-18/CS/sds del 22/06/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di: – Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d’immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all’art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 25/07/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.1 (2018/2019) a carico di: sig. VIOLANTE Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, (matricola 74898), della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,12956/800/pfi17-18/CS/sds del 07/06/2018.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.1 (2018/2019) a carico di: sig. VIOLANTE Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.9 del signor LIOTTA Pasquale (Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.10.2018 ( inibizione fino al 30.11.2018).
RECLAMO n.9 del signor LIOTTA Pasquale (Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.47 del 18.10.2018 ( inibizione fino al 30.11.2018). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito dell’avvocato di fiducia; RILEVA il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per essere entrato abusivamente nello spogliatoio arbitrale a fine gara e tenuto…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 8 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( squalifica calciatore TROPEA Riccardo per SEI gare effettive).
RECLAMO n. 8 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( squalifica calciatore TROPEA Riccardo per SEI gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la sanzione di prime cure che si impugna con l’odierno reclamo punisce il calciatore Riccardo Tropea che “si affrontava verbalmente con un avversario arrivando quindi allo scontro fisico con schiaffi…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 30/10/2018 – Delibera – RECLAMO n. 7 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( ammenda € 150,00, squalifica calciatore CATALANO Vincenzo per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n. 7 della Società A.S.D. ROSARNO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 47 del 18.10.2018 ( ammenda € 150,00, squalifica calciatore CATALANO Vincenzo per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il giudice sportivo ha sanzionato il calciatore Vincenzo Catalano per cinque gare effettive per aver offeso e minacciato l’arbitro al termine della gara e la società Rosarno…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 23/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.6 del Sig. LIOTTI Aldo (Società A.S.D. Vibo Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’ 11.10.2018 (inibizione fino al 12/12/2018).
RECLAMO n.6 del Sig. LIOTTI Aldo (Società A.S.D. Vibo Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’ 11.10.2018 (inibizione fino al 12/12/2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che il reclamante non ha sostanzialmente contestato quanto risultante dagli atti ufficiali, che peraltro costituisce prova privilegiata, invocando esclusivamente una riduzione della inibizione; considerato che effettivamente la…
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C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 23/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.5 della Società A.S.D. HIERAX avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (squalifica del calciatore AGOSTINO Raffaele fino al 03/12/2018).
RECLAMO n.5 della Società A.S.D. HIERAX avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (squalifica del calciatore AGOSTINO Raffaele fino al 03/12/2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che le argomentazioni difensive non paiono sufficienti ad inficiare il contenuto del referto di gara, che costituisce prova privilegiata, dal quale si evince la volontarietà della spinta e le frasi offensive e…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 23/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.4 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DE LUCA Andrea per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n.4 della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 04.10.2018 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore DE LUCA Andrea per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante nega che i suoi tesserati abbiano proferito frasi offensive e pesantemente minacciose nei confronti dell’arbitro, né in particolare il calciatore…