COMITATO REGIONALE CAMPANIA

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C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alfredo Croce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Umberto Granato, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Martino Coppola, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022 valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Umberto Granato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. F3 Nuceria: 4. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F3 Nuceria alla gara F3 Nuceria – Ac Vietriraito 1970 del 15.3.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. F3 Nuceria a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfredo Croce, Martino Coppola ed Umberto Granato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11229/18 pfi 22-23/PM/ce/fm del 3.11.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Alfredo Croce, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F3 Nuceria: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 21/TFT del 22/12/2022 – Delibera – Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Salvatore Anton Esposito nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021 valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Umberto Granato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Salvatore Anton Esposito, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. C.S. Lentiscosa all’incontro C.s. Lentiscosa – Atletico San Marco del 14.11.2021, valevole per il campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2021-2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. C.S. Lentiscosa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Sabato Fimiani e Salvatore Anton Esposito, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 11355/19 pfi 22-23/PM/ce/fm del 4.11.2022 (Campionato 3° Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: ilsig. Sabato Fimiani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. C.S. Lentiscosa: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Rocco Cirino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagliartt.39,comma1,e43,commi1e6,delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mario Faggiano, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Silvestro Giaquinto, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D.Città di Montoro: violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1e5,delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021-2022, sotto scritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Mario Faggiano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso il sig. Mario Faggiano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2,comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Città di Montoro: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Città di Montoro alla gara Cicciano – Città di Montoro del 5.2.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società U.S.D. Città di Montoro a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cirino, Silvestro Giaquinto e Mario Faggiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10705/1 pfi22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato 1° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Rocco Cirino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Città di Montoro: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagliartt.39,comma1,e43,commi1e6,delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Fumarolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Vincenzo Castaldo nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, nonché per avere consentito, e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Stefano Dell’Aversana, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Vincenzo Castaldo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Vincenzo Castaldo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016, alla gara ASD Arpino Soccer Academy 2016 – ASD Sant’Aniello Gragnano del 27.2.2022 valevole per campionato Regionale Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Fumarolo, Stefano Dell’Aversana e Vincenzo Castaldo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10895/886 pfi 21-22/PM/rn del 28.10.2022 (Campionato Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonio Fumarolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arpino Soccer Academy 2016: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Cristian Ionut Cocea e Diabi Aboubabar nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Atletik alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Cristian Ionut Cocea alle gare ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik–ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik– ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022, mentre il calciatore sig. Diabi Aboubabar alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco Alfieri nonché per aver consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik in occasione quantomeno della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Francesco Alfieri, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Atletik, pur non essendo tesserato per tale società; sig. Luca Immerso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik; violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare valevoli per il girone I del Campionato Seconda Categoria: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021 ed ASD Atletik–ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; nonché per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diabi Aboubabar, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022, valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Ubaldo Mangone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Atletik: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cristian Ionut Cocea, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 valevole per il girone I del Campionato Seconda Categoria; sig. Cristian Ionut Cocea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletik, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Atletico Paestum – ASD Atletik del 3.10.2021, ASD Atletik– ASD Ascea 2018 del 20.11.2021, ASD Atletik – ASD Novi Velia dell’11.12.2021, ASD Atletik – ASD Real San Nicola del 22.1.2022 ed ASD Atletik – ASD Cellarum 2012 del 26.2.2022; sig. Diabi Aboubabar, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Atletik: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletik alla gara ASD Ascea 2018 – ASD Atletik del 27.3.2022 valevole per girone I del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; La società A.S.D. Atletik a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Di Rienzo, Francesco Alfieri, Ubaldo Mangone, Luca Immerso, Cocea Cristian Ionut e Aboubabar Diabi così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10775/876 pfi21-22/PM/ps del 27.10.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Francesco Di Renzo, all’epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletik; a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 19/TFT del 15/12/2022 – Delibera – Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabio Fusco nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Orlando Natella ed Antonio Bratami nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed il compito di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società C.S. Neapolis in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021-2022: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; il sig. Orlando Natella, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022 valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Antonio Bratomi, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabio Fusco, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalla gara C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021 – 2022, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Fabio Fusco, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.C. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.C. Neapolis, alle gare Real Acerrana 1926 – C.S. Neapolis del 14.11.2021, C.S. Neapolis – Napoli United del 13.2.2022 e Real Frattaminore – C.S. Neapolis del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Regionale della stagione sportiva 2021- 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società S.C. Neapolis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Orlando Natella, Antonio Bratomi e Fabio Fusco così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

  Proc. 10756/4 pfi 22-23/PM/fb del 27.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: la sig.ra Concetta Raccuglia, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carlo Martino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19; il sig. Raffaele Di Palma, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Città di Torre del Greco – ViribusUnitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100), nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Josè Fonseca Duarte Nirton, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. F.C. ViribusUnitis 100 (già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100) alla gara Città di Torre del Greco – Viribus Unitis 100 disputata in data 18.10.2021 e valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato; la società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma 100, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Carlo Martino, Raffaele di Palma e Josè Fonseca Duarte Nirton, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10429/869 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 (Campionato Under 19 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carlo Martino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Viribus Unitis 100, già A.S.D. F.C. Viribus Somma100: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc.10087/865 pfi21-22/PM/ep del 21.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine Giabo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata ASD Akropolis 2021; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022 valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Alfonso Martuscielli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione dalle Perdifumo – Ascea 2018 del 7.5.2022 valevole per il Campionato Regionale Campania di Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Perdifumo, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.10087/865 pfi21-22/PM/ep del 21.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Carmine Giabo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società A.S.D. Perdifumo, oggi denominata ASD Akropolis 2021; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luca Tagliafierro, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Ferdinando Amato De Serpis, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese del 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Albanova Calcio, pur non essendo tesserato per tale società; il sig. Ferdinando Amato De Serpis, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Albanova Calcio alla gara Albanova Calcio – Polisportiva Sannicolese disputata in data 12.12.2021 valevole per il Campionato Regionale Campania Juniores Under 16, senza averne titolo perché non tesserato.

Proc.10428/870 pfi21-22/PM/ag del 25.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Luca Tagliafierro, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Albanova Calcio: a.- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/TFT del 08/12/2022 – Delibera – Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Xhulio Balliu, Pio Bernardo Gennaro, Giuseppe Casertano, Dieye Makhou, Mario Gazzillo, Manuel L’Aprea e Mattiantonio Sgambato nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Valle alle seguenti gare, tutte valevoli per girone A del campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. XhulioBalliu alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Gennaro Pio Bernardo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il sig. Giuseppe Casertano alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.03.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022, il calciatore sig. Dieye Makhou alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. del 27.3.2022, il calciatore sig. Mario Gazzillo alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, il calciatore sig. Manuel L’Aprea alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, il calciatore sig. Mattiantonio Sgambato alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Casertano Giuseppe, Makhou Dieye, Gazzillo Mario, L’Aprea Manuel e Sgambato Mattia Antonio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone A del campionato di Terza Categoria: ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022, ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022, ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.20222, ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 ed ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022; il sig. Xhulio Balliu, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Pio Bernardo Gennaro, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Giuseppe Casertano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Valle alle gare ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 ed ASD Virtus Pietramelara – ASD Valle del 20.3.2022 entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Dieye Makhou, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Il Monello S.A.D. Alife del 27.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mario Gazzillo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Valle – ASD Real Pignataro del 13.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Manuel L’Aprea, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Union Vitulazio – ASD Valle del 27.2.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; il sig. Mattiantonio Sgambato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Valle: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Valle, alla gara ASD Real Grazzanise – ASD Valle del 6.3.2022 valevole per il girone A del Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Valle a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Girolamo Pratillo, Balliu Xhulio, Gennaro Pio Bernardo, Giuseppe Casertano, Makhou Dieye, Mario Gazzillo, Manuel L’Aprea e Mattiantonio Sgambato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10500/875 pfi21-22/PM/fm del 25.10.2022 (Campionato 3° Categoria – CE) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Girolamo Pratillo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valle:a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere…

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