COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 08/02/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 dicembre 2017 a carico di MARZELLA Filippo, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS, per aver partecipato in qualità di calciatore nella squadra ASD Cantù Sanpaolo a quattro gare del campionato di I° Categoria Gir. B (TAVERNOLA/CANTU’ SANPAOLO del 1.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017, SERENISSIMA CALCIO/CANTU’ SANPAOLO del 12.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/PORTICHETTO del 19.2.2017) in posizione irregolare, non essendo tesserato per la predetta società; NOVELLI Gennaro, Presidente della società ASD CANTU’ SAN PAOLO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF, per non avere impedito al calciatore MARZELLA Filippo di prendere parte alle gare di cui sopra in posizione irregolare; AGNOLETTO Andrea, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, le distinte delle gare TAVERNOLA/CANTU’ SANPAOLO del 1.2.2017 e SERENISSIMA CALCIO/CANTU’ SANPAOLO del 12.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; MAGRINI Alessio, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS in relazione all’Art. 39 NOIF per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della ASD Cantù Sanpaolo, la distinta della gara CANTU’ SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017 (Campionato I° Categoria Gir. B) in cui ha preso parte il calciatore MARZELLA Filippo, in posizione irregolare non essendo tesserato per la predetta società; ASD CANTU’ SANPAOLO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva , ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dal Presidente e dai tesserati, di cui sopra.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 20 dicembre 2017 a carico di MARZELLA Filippo, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e dell’Art. 10, comma 2, del CGS, per aver partecipato in qualità di calciatore nella squadra ASD Cantù Sanpaolo a quattro gare del campionato di I° Categoria Gir. B (TAVERNOLA/CANTU’ SANPAOLO del 1.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/REAL ANZANO del 5.2.2017, SERENISSIMA CALCIO/CANTU’ SANPAOLO del 12.2.2017, CANTU’ SANPAOLO/PORTICHETTO del 19.2.2017) in posizione irregolare, non essendo tesserato per la predetta società; NOVELLI Gennaro, Presidente…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 30/11/2017 – Delibera – Deferimento Procura Federale datato 16 ottobre 2017 a carico di: ALBERTO MONTAGNER, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 36 commi 1 e 3 e 38 comma 1 NOIF, e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Reg. del Settore Tecnico, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017 assunto il ruolo di allenatore della ASD Ceriano Laghetto in assenza di tesseramento; GIUSEPPE SALA, art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, con riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF e all’art. 34 del Reg. del Settore Tecnico, per aver impiegato il dirigente Alberto Montagner come allenatore nella Stagione Sportiva 2016/2017 nel ruolo di allenatore in assenza di tesseramento; ASD CERIANO LAGHETTO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai suddetti tesserati;

Deferimento Procura Federale datato 16 ottobre 2017 a carico di: ALBERTO MONTAGNER, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 CGS, con riferimento agli artt. 36 commi 1 e 3 e 38 comma 1 NOIF, e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Reg. del Settore Tecnico, per avere nel corso della Stagione Sportiva 2016/2017 assunto il ruolo di allenatore della ASD Ceriano Laghetto in assenza di tesseramento; GIUSEPPE SALA, art. 1 bis, commi 1 e 5 CGS, con riferimento…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – Deferimento Procura Federale datato 14 settembre 2017 a carico di:

  Deferimento Procura Federale datato 14 settembre 2017 a carico di: POZZOLINI Luciano, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 e 10, CGS, nonché dell’Art. 100, comma 3, NOIF per avere consentito che il sig. CREPALDI Doriano, Direttore Tecnico della propria società prendesse direttamente contatto, nel mese di novembre 2016 con i genitori di tre calciatori minori (categoria pulcini 2006) tesserati per la ASD Ternatese Calcio, al fine di favorire il loro trasferimento; CREPALDI Doriano per violazione dell’Art. 1 bis,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 02/11/2017 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2017 a carico di: Roberto MASINI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Aurora Induno per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., nonchè dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, “perchè, in concorso con il Sig. Cristian Rabolini, dirigente accompagnatore della stessa società, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno prima della relativa disputa prevista per il giorno 23 aprile 2017, promettendo denaro e/o altre utilità al direttore sportivo della societa Ceresium Bisustum, sig. Claudio Rota e, per il tramite di quest’ultimo, all’intera squadra, nonchè direttamente al calciatore della stessa società Souiai Marouane, qualora la partita in questione fosse stata giocata con scarso impegno dai calciatori della società ospitante, al fine di consentire alla società Aurora Induno di conseguire la vittoria per non incorrere nella fase dei Play Out, risultando fondamentale il conseguimento dei ire punti alla penultima giornata di campionato per ottenere la salvezza, poi raggiunta all’ultima giornata”; Cristian RABOLINI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ed anche calciatore della società A.P.D. Aurora Induno, responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. nonchè dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, “perchè, in concorso con il sig. Roberto Masini, Presidente della stessa società, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Ceresium Bisustum – Aurora Induno prima della relativa disputa prevista per il giorno 23 aprile 2017, promettendo denaro e/o altre utilità al direttore sportivo della società Ceresium Bisustum, sig. Claudio Rota e, per il tramite di quest’ultimo, all’intera squadra nonchè direttamente al calciatore della stessa società Souiai Marouane, qualora la partita in questione fosse stata giocata con scarso impegno dai calciatori della società ospitante, al fine di consentire alla società Aurora Induno di conseguire la vittoria per non incorrere nella fase dei Play Out, risultando fondamentale il conseguimento dei tre punti alla penultima giornata di campionato per ottenere la salvezza, poi raggiunta all’ultima giornata”; A.P.B. AURORA INDUNO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., attesa l’appartenenza a tale società, al momento della commissione dei fatti, del Presidente e del Dirigente Accompagnatore sopra deferiti e, comunque, nei cui confronti e nel cui interesse veniva espletata l’attività sopra contestata. deferiva avanti Questo Tribunale Roberto MASINI, Cristian RABOLINI e A.P.B. Aurora Induno per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

  Deferimento del Procuratore Federale del 22 settembre 2017 a carico di: Roberto MASINI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Aurora Induno per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., nonchè dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, “perchè, in concorso con il Sig. Cristian Rabolini, dirigente accompagnatore della stessa società, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 26/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 12.9.2017 a carico di: SSD LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne, PIEDINOVI Samuele, per violazione della clausola compromissoria ex Art. 1 bis e 15, comma 1, del CGS.

della Procura Federale del 12.9.2017 a carico di: LOMELLINA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dal calciatore minorenne, PIEDINOVI Samuele, per violazione della clausola compromissoria ex Art. 1 bis e 15, comma 1, del CGS.   Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, sentiti i deferiti in contraddittorio con il rappresentante della Procura, – preso atto che il calciatore PIEDINOVI Samuele è stato assolto dalle violazioni…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 19/10/2017 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 4.9.2017 a carico di: ALLEVI Enrico, tesserato in qualità di calciatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS per aver preso parte alle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, nonostante fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; MAGISTRATI Federico, vice Presidente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016 e 2.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; AZZALI Fausto, dirigente della US Castelvetro Incrociatello, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, dove figurava il calciatore ALLEVI Enrico che non aveva titolo a prendere parte alle suddette gare in quanto squalificato; SCARINZI Roberto, allenatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS, per aver schierato nella formazione delle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, il calciatore ALLEVI Enrico, nonostante quest’ultimo fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul CU n. 67 del 5.5.2016; US Castelvetro Incrociatello, a titolo di responsabilità oggettiva ex Art. 4 comma 2 CGS per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Deferimento della Procura Federale del 4.9.2017 a carico di: ALLEVI Enrico, tesserato in qualità di calciatore della US Castelvetro Incrociatello, nella stagione sportiva 2016/2017, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, nonché dell’art. 22 comma 6 del CGS per aver preso parte alle gare del campionato di 1° categoria girone H disputate in data 4.9.2016, 11.9.2016, 18.9.2016, 25.9.2016, 2.10.2016, 9.10.2016, 16.10.2016, 23.10.2016 e 30.10.2016, nonostante fosse stato squalificato per una gara dal Giudice Sportivo provvedimento pubblicato sul…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 23/11/2017 – Delibera – Reclamo società AC DESIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 4.11.2017 tra AC Desio / Senago C.U. n. 18 della Delegazione di Monza Brianza datato 9.11.2017.

Reclamo società AC DESIO Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 4.11.2017 tra AC Desio / Senago C.U. n. 18 della Delegazione di Monza Brianza datato 9.11.2017.   La società AC DESIO ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione comminata al massaggiatore, POTE’ Gaetano sino al 30.6.2019, sostenendo che il POTE’ si era limitato a protestare vivacemente, senza compiere alcun atto violento e/o gesto di aggressione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini,…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 22/05/2018 – Delibera – gara del 20/ 5/2018 SOVICESE – SPORTED MARIS

  gara del 20/ 5/2018 SOVICESE – SPORTED MARIS Dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla ” Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 -maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti – stagione sportiva 2017/2018 ” e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 09/05/2018 – Delibera – GARA: Valtrompia- Torrazzo Malagnino del 6-5-2018

GARA: Valtrompia- Torrazzo Malagnino del 6-5-2018 Dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla ” Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 -maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti – stagione sportiva 2017/2018 “e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del…

C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 09/05/2018 – Delibera – GARA: Villa- Costamasnaga del 6-5-2018

GARA: Villa- Costamasnaga del 6-5-2018 Dato atto che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla ” Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 -maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti – stagione sportiva 2017/2018 ” e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del…

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