COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’1 agosto 2018 a carico di: ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, ora trasfuso nell’art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici, in favore della squadra femminile della S.S.D. Pro Sesto S.r.1. partecipante nella stagione 2017/2018 al campionato regionale femminile Serie D. – S.S.D. Pro Sesto S.r.l. squadra femminile per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 1 e 2 del CGS per il comportamento posto in essere da1 Sig. Giancarlo MERONI soggetto appartenente alla società a1 momento della consumazione del fatto e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’1 agosto 2018 a carico di: ALBERTINI Gabriele, presidente della Pro Sesto S.r.1., all’epoca dei fatti per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1, del CGS in relazione all’art. 41, comma 3, ora trasfuso nell’art. 40 comma 31 del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Giancarlo MERONI di svolgere attività di proselitismo o comunque collegata direttamente o indirettamente al trasferimento o al collocamento di giovani calciatrici,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 20/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di: MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, per rispondere della violazione all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione e con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel suo interesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Carducci – Alcione disputata in data 2 dicembre 2017, poi terminata con il punteggio di 1-1, in quanto a seguito dell’imprevista marcatura di una rete da parte della squadra Alcione a pochi minuti dalla fine dell’incontro, i relativi calciatori senza esultare, ma anzi lasciandosi andare anche ad evidenti atteggiamenti di stizza consentivano ai calciatori della squadra avversaria del Carducci di pareggiare, circostanza che si verificava dopo soli due minuti in seguito dello sviluppo di un’azione su calcio d’angolo; risultato che consentiva ad entrambe le squadre, di fatto gestite esclusivamente da un’unica compagine societaria facente capo all’Alcione, di essere promosse ai campionati regionali, l’Alcione come prima del girone H in virtù della differenza reti, il Carducci come migliore seconda dello stesso girone; A.S.D. ALCIONE, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione; GSD CARDUCCI, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente al tempo della commissione dei fatti in contestazione.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE del 2 ottobre 2018 a carico di: MONTINI Marcello, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Alcione, per rispondere della violazione  all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. nonché dell’art. 7, commi 1 e 2, del CGS, perchè, in concorso con TENTARDINI Marco, all’epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. Alcione e con ODDI Remo, all’epoca dei fatti Presidente della società GSD Carducci, commetteva direttamente e comunque consentiva che altri commettessero, a suo nome o nel…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 13/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’8 ottobre 2018 a carico di: – Ennio Luciano VANELLI, all’epoca dei fatti tesserato presso la USD Grumellese quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Angelo BONOMELLI, all’epoca dei fatti Segretario dello USD Grumellese, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Roberto DODAJ, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per aver concorso nella illegittima operazione del proprio trasferimento a titolo definitivo dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Manuel TOTI, all’epoca dei fatti tesserato presso l’A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Alberto VESCOVI, dirigente dello ASD Telgate Sir Met, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Giulio TEBALDI, Presidente della A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – A.S.D. Calcio San Paolo D’Argon, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti; – ASD Telgate Sir Met, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra indicati.

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE dell’8 ottobre 2018 a carico di: – Ennio Luciano VANELLI, all’epoca dei fatti tesserato presso la USD Grumellese quale Direttore Sportivo, per rispondere della violazione di cui all’Art.1 bis, comma 1, per aver concorso nella illegittima operazione di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Roberto Dodaj dalla USD Grumellese alla ASD Calcio San Paolo D’Argon e poi alla ASD Telgate Sir Met ad insaputa della prima; – Angelo BONOMELLI, all’epoca dei fatti  Segretario dello USD Grumellese,…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 05/12/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 ottobre 2018 a carico di : SINGH RANDHAWA JASJIT, calciatore in costanza di tesseramento con la Pol. D. Vergherese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; CASTELLUCCIO Alessio, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; GANDOLFO Riccardo, calciatore in costanza di tesseramento con il Club Amici dello Sport, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; SOCCER BOYS, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati; CLUB AMICI DELLO SPORT, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per quanto ascritto ai propri tesserati;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 4 ottobre 2018 a carico di : SINGH RANDHAWA JASJIT, calciatore in costanza di tesseramento con la Pol. D. Vergherese, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’Art. 28 del Regolamento Giovanile Scolastico ed all’92 NOIF, per aver partecipato in data 11.10.2017 presso il Campo Sportivo di Origgio al provino organizzato da ASCD Torino Club Marco Parola, in assenza del necessario nulla osta; CASTELLUCCIO Alessio, calciatore in costanza di tesseramento con…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/04/2019 – Delibera – Reclamo società GENOA CFC Camp. Allievi Reg. Femminile Gir. A Gara del 16.03.2019 tra Novara / Genoa C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019

Reclamo società GENOA CFC   Camp. Allievi Reg. Femminile Gir. A Gara del 16.03.2019 tra Novara / Genoa C.U. n. 45 del CRL datato 21.03.2019 La società GENOA CFC ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha squalificato l’allenatore, FRANCOMACARO Cristiano, sino al 1.5.2019, lamentando che tale sanzione è eccessiva e sproporzionata, in relazione al comportamento dallo stesso tenuto al termine della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/04/2019 – Delibera – Reclamo società ASD SUPREMA ODB Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 16.03.2019 tra SGM Forza e Coraggio / ASD Suprema ODB C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 28.03.2019

Reclamo società ASD SUPREMA ODB Camp. Juniores Prov.  Gir. B  Gara del 16.03.2019 tra SGM Forza e Coraggio / ASD Suprema ODB C.U. n. 34 della Delegazione di Milano datato 28.03.2019 La società ASD SUPREMA ODB ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha dichiarato inammissibile il ricorso allo stesso proposto poichè l’invio delle motivazioni alla controparte non avrebbero rispettato le formalità richieste. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/04/2019 – Delibera – Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp. 2°Categoria Gir. R Gara del 31.03.2019 tra Centro Schuster / Atletico Liscate C.U. n. 35 della Delegazione di Milano datato 04.04.2019

Reclamo società ATLETICO LISCATE Camp.  2°Categoria Gir. R Gara del 31.03.2019 tra Centro Schuster / Atletico Liscate C.U. n. 35 della Delegazione di Milano datato 04.04.2019 La società ATLETICO LISCATE ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, PARIGI Stefano, per quattro gare, lamentando che la squalifica è ingiusta in quanto il calciatore non aveva avuto alcun contatto fisico con l’arbitro. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo S.S.D. PRO LISSONE Camp. Allievi Prov. U17 Gir. A Gara del 17.03.2019 tra Vibe Ronchese / SSD Pro Lissone C.U. n. 36 della Delegazione di Monza datato 21.03.2019

Reclamo S.S.D. PRO LISSONE Camp. Allievi Prov. U17 Gir. A  Gara del 17.03.2019 tra Vibe Ronchese / SSD Pro Lissone C.U. n. 36 della Delegazione di Monza datato 21.03.2019 La società SSD PRO LISSONE ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 31/12/2019 del calciatore KA Omar per aver spinto il Direttore di Gara facendolo cadere a terra e per aver proferito nei confronti di quest’ultimo frasi offensive ritenendo la durata della squalifica eccessiva rispetto allo svolgimento dei…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo società A.S.D. MOZZO Camp. Juniores Prov. Gir. A Gara del 16.03.2019 tra F.C. Curno / A.S.D. Mozzo C.U. n. 34 della Delegazione di Bergamo datato 21.03.2019

  Reclamo società A.S.D. MOZZO Camp. Juniores Prov.  Gir. A  Gara del 16.03.2019 tra F.C. Curno / A.S.D. Mozzo C.U. n. 34 della Delegazione di Bergamo datato 21.03.2019 La società A.S.D. A.C. Mozzo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione alla gara in epigrafe, ha comminato la squalifica sino al 5 maggio 2019 a carico dell’allenatore signor LOCATELLI Kevin, per avere protestato veemente contro l’arbitro e per essere entrato a fine gara nello suo spogliatoio…

C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 11/04/2019 – Delibera – Reclamo 1913 SEREGNO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. B Gara del 03.03.2019 tra Seregno Calcio / Cisanese C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019

Reclamo 1913 SEREGNO CALCIO Camp. Giovanissimi Reg. U15 Gir. B Gara del 03.03.2019 tra Seregno Calcio / Cisanese C.U. n. 43 del CRL datato 14.03.2019 La società 1913 SEREGNO CALCIO ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha disposto l’omologazione del risultato della gara ottenuto sul terreno di gioco respingendo il reclamo della società proposto; a sostegno dell’impugnazione affermava che l’arbitro aveva errato nell’assegnare un calcio di rigore alla squadra avversaria in quanto il fallo era avvenuto fuori dall’area…

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