Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1230 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GENCARELLI, Gianmarco MANNA, Francesco VITARO, Davide PROVENZANO, Renato FALBO, Natale COSTABILE e della società ASD D.B. ROSSOBLU CITTA’ DI LUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta: Luca GENCARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. DBROSSOBLU Città di Luzzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 17/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MILANI GIZZI CECCONI LIGA ARMAO CEOLATO MARCHIELLA S. MARCHIELLA A
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1002 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Cristian MILANI, Alessio GIZZI, Riccardo CECCONI, Sergio LIGA, Cristian ARMAO, Angelo CEOLATO, Simone MARCHIELLA, Alessio MARCHIELLA, Simone MORI e Vittorio VITTORI, avente ad oggetto la seguente condotta: Cristian MILANI, all’epoca dei fatti calciatore minore tesserato per la società A.S.D. Hellas Bainsizza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 15/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SETTI SSDARL WOMEN GELLAS VERONA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Federico SETTI, e della società SSDARL WOMEN HELLAS VERONA, avente ad oggetto la seguente condotta: Federico SETTI, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Women Hellas Verona, dimissionario a decorrere dal 15.1.2025, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 15/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LONGOBUCCO FRANCO ASDPOL THEMESEN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Serafino LONGOBUCCO, Francesco FRANCO e della società ASDPOL THEMESEN, avente ad oggetto la seguente condotta: Serafino LONGOBUCCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Themesen, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 12/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FARONI MOLINARI A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1223 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Javier Horacio FARONI, Juan Martin MOLINARI e della società A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta: Javier Horacio FARONI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., dal 07/09/2024, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 12/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE LUCIA SSD ARL REAL SUD WOMAN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1149 pfi 24-25 adottato nei confronti della Sig.ra Sara DE LUCIA, e della società SSD ARL REAL SUD WOMAN, avente ad oggetto la seguente condotta: Sara DE LUCIA, all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società SSD a r.l. Real Sud Woman, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, dopo la gara Grumese…
Decisioni di giustizia sportiva, F.I.G.C. - PRESIDENTE FEDERALE
FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 12/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MUSSA SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1099 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MUSSA, e della società SSD VIRTUS CISERANO BERGAMO 1909 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta: Giovanni MUSSA, allenatore UEFA A, tesserato nella stagione sportiva 2024-2025 per la Società S.S.D. Virtus Ciserano Bergamo in qualità di responsabile tecnico della prima squadra, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0039/CSA pubblicata del 3 Novembre 2025 – Sig. Fabrizio Castori
Decisione/0039/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0043/CSA/2025-2026 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO I SEZIONE composta dai Sigg.ri: Antonino Savo Amodio – Presidente Piervincenzo Pacileo – Componente (Relatore) Antonio Cafiero – Rappresentante AIA Michele Bonetti – Componente ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul reclamo n. 0043/CSA/2025-2026 proposto dal Sig. Fabrizio Castori in data 20.10.2025 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e ammenda di € 5.000,00 inflitta in relazione alla gara Südtirol/Empoli del 05.10.2025 con Delibera del Giudice…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale –DECISIONE N. 0038/CSA pubblicata del 30 Ottobre 2025 – calciatore Nicolas Valenti
Decisione/0038/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0038/CSA/2025-2026 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO III SEZIONE composta dai Sigg.ri: Fabio Di Cagno – Presidente Lorenzo D’Ascia – Vice Presidente Antonio Blandini – Componente (relatore) Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul reclamo n. 0038/CSA/2025-2026, proposto dal calciatore Nicolas Valenti in data 10.10.2025 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata nel comunicato n.083 Coppa della Divisione Nazionale Calcio a Cinque del 1.10.2025, relativo alla gara Marsala Futsal –…
Decisioni di giustizia sportiva, FIGC – CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
Decisione/0036/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0031/CSA/2025-2026 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa – Presidente Daniele Cantini – Componente Paolo Del Vecchio – Componente (relatore) Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A. ha pronunciato la seguente DECISIONE Sul reclamo numero 031/CSA/2025-2026 proposto dal sig. Raffaele Vrenna, per la riforma della decisione del Giudice sportivo nazionale presso la Lega PRO – Serie C n. 22/DIV del 30 settembre 2025; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza del 13 ottobre 2025, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza, l’avv. Paolo Del Vecchio e udito l’Avv. Cesare Di Cintio per il reclamante e il reclamante personalmente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO Nel corso della partita disputatasi il 28 settembre 2025, Crotone – Casertana, al 44’ minuto del primo tempo il dirigente responsabile del Crotone, Sig. Raffaele VRENNA, secondo il referto arbitrale: “entra sul terreno di gioco per protestare o interferire con il gioco….mentre mi accingevo al monitor per visionare la richiesta di card effettuata dalla società Crotone il suddetto dirigente entrava sul terreno di gioco e protestava vivacemente sbracciando continuamente all’indirizzo del mio operato. Dopo la notifica di espulsione si avvicinava, arrivando a mettersi con il suo volto contro il mio a una distanza di pochi centimetri, tuttavia senza mai toccarmi e gridare contro di me testuali parole ‘ma che cazzo fai’”. Il Giudice sportivo della Lega PRO comminava per le condotte sopra refertate dall’arbitro Dario Di Francesco, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale a tutto il 24 ottobre 2025, “per avere al 44 ‘ minuto del primo tempo tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto: 1) in occasione di una revisione FVS entrava sul terreno di gioco protestando platealmente nei suoi confronti per contestarne l’operato; 2) alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava all’arbitro al volto con fare minaccioso, proferendo al suo indirizzo frasi irrispettose per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4, 13 comma 1 e 36 comma 2 lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS”. Avverso tale comunicato propone reclamo ex art. 71 C.G.S il sig. Vrenna, chiedendo in via principale il proscioglimento dagli addebiti a lui ascritti per non aver commesso il fatto nei termini indicati all’articolo 36, comma 2 C.G.S. e in via subordinata, la riduzione dell’inibizione al presofferto o nella misura ritenuta di giustizia. CONSIDERATO IN DIRITTO La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l’ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni “idonee a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF). Si ha ingiuria, quindi, anche in presenza di “espressioni […] che tacciano gli ufficiali di gara di avere tenuto nell’esercizio delle loro funzioni di direzione della gara comportamenti non lineari di cui dovrebbero vergognarsi o addirittura di essere in malafede nell’esercizio di tali funzioni, [in quanto] lesive dell’onore degli ufficiali di gara” (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 marzo 2013, n. 212/CGF). La condotta irriguardosa, invece, è meno grave dell’ingiuria e consiste in espressioni “oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica” (cfr. Corte giust. fed., 28 aprile 2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.; Corte giust. fed., 19 gennaio 2010, cit.). Nel caso di specie siamo in presenza di una condotta composita che è sia irriguardosa che ingiuriosa, in quanto consta di due momenti. Un primo momento di protesta irriguardosa (e qui a poco rileva la differenza stressata nel reclamo tra “vivacemente” – referto arbitrale – e “platealmente” – Comunicato del Giudice di prime cure), in quanto ciò che conta è la contestazione, che, in ogni caso, non può ritenersi giustificata dal fatto che si era in presenza di una seconda espulsione nelle fila del Crotone. Un secondo momento, ancor più grave, è stato caratterizzato da un comportamento “quasi violento”, in quanto avvicinarsi a pochi centimetri dal volto dell’arbitro e urlargli “viso a viso”: “ma che cazzo fai”, rappresenta qualcosa che va anche oltre l’ingiuria, e si avvicina più alla minaccia o all’intimidazione. Tale ricostruzione è stata refertata in modo puntuale dall’arbitro e il referto, come noto, fa fede privilegiata. Pertanto, alla luce dell’accaduto, appare assolutamente equilibrata la sanzione inflitta (meno di un mese), in ossequio a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, C.G.S., anche in considerazione della già avvenuta valutazione da parte del Giudice sportivo di primo grado delle circostanze di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Paolo Del Vecchio Patrizio Leozappa Depositato IL SEGRETARIO Fabio Pesce
Decisione/0037/CSA-2025-2026 Registro procedimenti n. 0033/CSA/2025-2026 LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO III SEZIONE composta dai Sigg.ri: Fabio Di Cagno – Presidente (Relatore) Agostino Chiappiniello – Componente Carmine Fabio La Torre – Componente Franco Granato – Rappresentante AIA ha pronunciato la seguente DECISIONE per la correzione dell’errore materiale riguardante la decisione n. 0030/2025-2026 della Terza Sezione della CSA, pubblicata il 23 ottobre 2025; Relatore alla camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 il Presidente ed estensore Fabio Di Cagno; Considerato…
