COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: ASSISI Elio, tesserato AIA Sezione di Vibo Valentia, per aver contravvenuto al divieto per gli arbitri di calcio di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, nonché delle disposizioni dell’art.28 del Settore Tecnico per aver svolto le funzioni innanzi precisate senza essere…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità del Presidente del Comitato Regionale LND Calabria, del Comitato stesso, dell’arbitro della gara S.Lucido – Praia del 9.1.2011, nonché della struttura regionale dell’AIA-Comitato Regionale Calabro, come descritto nella parte motivata; società U.S. PRAIA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, della violazione dell’art.4, coma 1 e 5, comma 2 del C.G.S. per dichiarazioni rese dal Presidente p.t. della società. Deferimento del Procuratore Federale del 15 marzo 2011
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.16 a carico di: Gino D.. SPOLITU, tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 con l’U.S. Praia in qualità di Presidente, per rispondere della violazione dell’articolo 5, commi 1,4,5 e 6, lettera a), b), c) e d) del C.G.S., per aver reso, pubblicamente, dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella corrente stagione sportiva 13 gare di campionato nelle file della società F.C Albidona senza averne titolo perché squalificato, così come descritto nella parte motiva;del Sig.Pasquale IPPOLITO, dirigente della Società FC Albidona,per rispondere della violazione di cui alI’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 12 gare di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva;del Sig.Leonardo CIRIGLIANO, dirigente della Società FC Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, deI C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consegnato all’arbitro nella corrente stagione sportiva in occasione di 1 gara di campionato una distinta gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Alessandro Roma non ne avesse titolo perché squalificato, come descritto nella parte motiva; la società F.C ALBIDONA per aver beneficiato nella corrente stagione sportiva della partecipazione del calciatore Alessandro ROMA non avente titolo in occasione di 13 gare valevoli per il Campionato Regionale di I Categoria — Girone “A”, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 146 del 10 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di: Alessandro ROMA, calciatore tesserato della società F.C. Albidona, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato nella…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi d lealtà, correttezza e probità per aver partecipato alla gara di cui alla parte motiva del presente atto senza averne titolo, essendo tesserato per altra società sportiva; PERRI Michele, in qualità di dirigente accompagnatore dell’A.S.D. VIGOR ACRI, per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva per aver presentato all’arbitro la distinta dei calciatori partecipanti al gara di cui alla parte motiva del presente atto con inclusione del calciatore Straface Giuseppe non avente titolo in quanto tesserato per altra società; la Società A.S.D. VIGOR ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio tesserato ovvero dei soggetti che abbiano comunque svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1 comma 5 del C.G.S. così come descritto nella parte motiva; la Società F.C. CALCIO ACRI, per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, delle violazioni ascritte al proprio calciatore
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di: STRAFACE Giuseppe, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società F.C. Calcio ACRI ed attualmente in prestito alla A.S.D. VIGOR ACRI per la violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alla disposizione dell’art. 10, commi 2 e 6 dello…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194/BIS) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. EUGENIO MINNITI (Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE S.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria –…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RANATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTES.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU n. 49 del 4.11.2010).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 119 del 22 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale (194) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AC LOCRI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RANATALIA SPADA (già Presidente) E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTES.S. 2010/2011 ALLA SOCIETA’, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria – CU…
COMITATO REGIONALE BASILICATA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. NAPPO NICCOLO’ (prot.17/10-11 registro C.D.T.).
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 27/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SIG. NAPPO NICCOLO’ (prot.17/10-11 registro C.D.T.). La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Messina Michele – Presidente – Giordano Giuseppe e Grenci Arturo, nella seduta del 16/04/2011 ha deliberato quanto segue. Letto il deferimento del 13.01.2011 prot. 4526/1003pf09-10/AM/ma…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: • DEL SIGNOR LUCIANI ARTURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. CAROSELLA ANGELO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011, DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR NON ESSENDO ABILITATO A SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI TECNICO. • DEL SIGNOR CAROSELLA ANGELO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E DELL’ART. 38, COMMA 2, IN RELAZIONE ALL’ ART. 37, PUNTO C DEL REGOLAMENTO PER IL SETTORE TECNICO, AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER SVOLTO L’ATTIVITÀ DI ALLENATORE, PUR ESSENDO PRIVO DI TALE QUALIFICA. • DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, CON RIFERIMENTO ALLA CONDOTTA ASCRIVIBILE AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL PROPRIO DIRIGENTE;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°65 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: • DEL SIGNOR LUCIANI ARTURO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CERRATINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., AVENDO CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ NEI RAPPORTI COMUNQUE RIFERIBILI ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, PER AVER CONSENTITO AL SIG. CAROSELLA ANGELO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011, DI SVOLGERE LA FUNZIONE DI ALLENATORE, PUR NON…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – del Sig. MALVONE Aurelio, Presidente della Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., per la violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non aver ottemperato: 1. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 60 del 6/10/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CHIAFFITELLA Davide; 2. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. AGOSTO Giuseppe; 3. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 73 dell’8/11/2010, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio giocatore, Sig. CIANO Maurizio; – alla Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L. la violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°63 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – del Sig. MALVONE Aurelio, Presidente della Società MORRO D’ORO CALCIO S.R.L., per la violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. e 8, commi 9 e 15, C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non aver ottemperato: 1. alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. N° 60 del…
COMITATO REGIONALE ABRUZZO, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatori tesserati per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con la partecipazione alla gara Cat. Esordienti A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970 – CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, alla quale non avevano titolo per prendervi parte, avendo tutti un’ètà oltre il limite consentito per l’attività Esordienti; – del Sig. CANOFARI Angelo, Dirigente della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità con la sottoscrizione, quale dirigente accompagnatore della squadra Esordienti della A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, la distinta della gara contro la CEDAS FIAT SULMONA del 2.1.2010, certificando, così, la regolare posizione dei sette giovani di cui al capo che precede, i quali non avevano titolo per prendervi parte, così come poco sopra descritto; – del Sig. DELL’OMO Roberto, Allenatore e responsabile dell’attività giovanile della Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, Statuto e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo fatto partecipare i sette giovani sopra specificati alla suddetta gara,alla quale non avevano titolo per prendervi parte per le illustrate ragioni; – alla Società A.S.D. MONTEREALE CALCIO 1970 per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva, in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati;
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – dei giovani CECI Remo, DE SANTIS Mauro, FOGLIETTA Mirco, PICCHIONI Marco, DE VECCHIS Domenico, SOCCORSI Natalino, DE SANTIS Riccardo, calciatori tesserati per la Società A.S.D. MONTEREALE Calcio 1970, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione agli artt. 10, comma 2, C.G.S. e 23, comma 1, lett. b), Reg. S.G.S., per…
