Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 6 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 6 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 15/D del 7.12.2007

Impugnazione - istanza: Ricorso della F.C. Monteponi Iglesias avverso la declaratoria di nullità del tesseramento in proprio favore del calciatore T.F. nato il 18.11.1988

Massima: La C.G.F rimette gli atti del ricorso alla Procura Federale affinché accerti i profili inerenti l’asserita apocrifia della sottoscrizione interpellando il titolare della firma.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 16 febbraio 2006 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. 13/D del 25.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello sig.ra B.T. avverso la reiezione della richiesta di annullamento del tesseramento del figlio minore F.D. in favore della U.S. Fiorenzuola

Massima: E’ valido il vincolo del calciatore quando la Commissione Tesseramenti, con puntuali e precise argomentazioni, ha stabilito che “ l’esame comparativo delle sottoscrizioni attribuibili di certo alla reclamante, poste in calce al ricorso ed al documento d’identità prodotto, con quella apposta in calce alla richiesta di tesseramento impugnato, appaiono, invero, sovrapponibili tra loro e con tratti del tutto identici per conformazione delle lettere, inclinazione e pressione della scrittura. In particolare assolutamente identici appaiono le conformazioni delle lettere iniziali del cognome e nome oltre che l’intera scrittura di quest’ultimo.”

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 34/C Riunione del 9 febbraio 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.S. Triestina 1946 avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice S.V. in proprio favore

Massima: Al fine di verificare l’apocrifa della firma della madre del calciatore minore sulla lista di tesseramento, può procedersi alla comparazione della firma apposta dalla signora nel ricorso originario e nella carta di identità rilasciata dal Comune.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 59/C Riunione del 24 Giugno 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Avellino avverso l’annullamento del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore B.C. dall’U.S. Avellino alla A.C. Martina

Massima: La sottoscrizione apposta dal calciatore sull’atto di trasferimento risulta apocrifa quando si procede alla comparazione tra le firme apposte da quest’ultimo davanti alla Commissione Tesseramenti e la firma contenuta nella memoria difensiva presentata in quella sede.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 9/C Riunione del 14 ottobre 1999 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D - Riunione del 3.6.1999

Impugnazione - istanza:Appello della sig.ra T.G., madre del calciatore minore B.C., avverso la convalida del tesseramento di questi in favore del G.S. S. Basilio Pionieri.

Massima: La Commissione Tesseramenti può verificare l'autenticità della firma sul tesseramento mediante un confronto della firma apposta sull'originale del tesseramento con quella apposta in calce al reclamo.

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