Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 giugno 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 234/CGF del 27/4/2012 e con motivazione successivamente pubblicata
Parti: A.S. BARI SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Le premesse del C.U. costituiscono parte integrante del comunicato medesimo, la cui conoscenza e integrale rispetto si impongono comunque agli affiliati, cosicché è evidente che di tali premesse si debba tenere conto nell’interpretazione dell’ articolato normativo.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 giugno 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Toscana pubblicata sul C.U. n. 53 del 29/03/2012
Parti: Sig. G.C. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Le premesse del C.U. costituiscono parte integrante del comunicato medesimo, la cui conoscenza e integrale rispetto si impongono comunque agli affiliati, cosicché è evidente che di tali premesse si debba tenere conto nell’interpretazione dell’ articolato normativo.
Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 55/CDN del 27 gennaio 2009 n. 1 - www.figc.it
Impugnazione - istanza: (106) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: C. B. (già Presidente della Soc. US Sanremese Calcio Srl), G.B. (Presidente della Soc. Derthona FBC 1908), F. M. (Direttore Sportivo della Soc. Derthona FBC 1908) e della società Derthona FBC 1908 (nota n. 3189/1433pf/07-08/SP/AM/blp del 10.12.2008)
Massima: E’ principio generale, espressamente richiamato dall’art. 2, comma 2 CGS, quello per cui ignorantia legis non excusat, sicchè non può ragionevolmente invocarsi l’ignoranza dell’obbligo di denuncia di un illecito sportivo quale esimente della condotta.