COMITATO REGIONALE CAMPANIA

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C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc.10025/878 pfi21-22/PM/fm del 20.10.2022 (Campionato 2° categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Muhammed Barrow, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Matteo Football King, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 3.10.2021, ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022, ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 ed ASD Tre Torri San Marcellino –ASD Matteo Football King del 26.3.2022; il sig. Mubarick Hidir, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King, alla gara ASD Giove Academy – ASD Matteo Football King del 24.10.2021 valevole per Girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; sig. Fadiya Drame, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King, alla gara ASD Borbonia Felix – ASD Matteo Football King del 10.10.2021 valevole per Girone D del Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Proc.10025/878 pfi21-22/PM/fm del 20.10.2022 (Campionato 2° categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Muhammed Barrow, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Moises Bosco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Oscar Conde nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea alle gare Agostino Lettieri /A.S.D.Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021, entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Vincenzo Piacente, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Agostino Lettieri – A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per il girone A del Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Oscar Conde, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Oscar Conde, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare Agostino Lettieri – A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea disputata in data 9.10.2021 ed A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea – Mama Futsal San Marzano disputata in data 16.10.2021,entrambe valevoli per ilgironeAdelCampionatodiSerieC1di Calcio a Cinque, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Moises Bosco, Vincenzo Piacente ed Oscar Conde, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 10000/856 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato Calcio A5 C1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Moises Bosco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pozzuoli Futsal Flegrea: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Enrico Della Ragione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig.Andrea Abate nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Gruppo Giovani Banzano alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021,valevoleperil girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Raffaele Forgione, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano – A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andrea Abate, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Andrea Abate, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante perl’ordinamentofederaleaisensidell’art.2,comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art.43, comma 1,delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.D. Gruppo Giovani Banzano – A.S.D. Michele Amodeo Monteforte disputata in data 27.11.2021, valevole per il girone A del Campionato Provinciale di Avellino di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2,del C.G.S. per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Della Ragione, Raffaele Forgione ed Andrea Abate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9924/855 pfi21-22/PM/mf del 20.10.2022 (Campionato 3° Categoria – Av) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Enrico Della Ragione, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Gruppo Giovani Banzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti preparatore atletico tessserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell’11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano – Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano – Real Acerrana del 23.4.2022; la società ASD Pomigliano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Violetti e Francesco Ferullo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti preparatore atletico tessserato per la A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 39, comma 1 lett. d), del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Pomigliano in assenza della relativa abilitazione prescritta dal Settore Tecnico F.I.G.C., scaduta in data 31.12.2018,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Violetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l’attività diAllenatore in seconda della prima squadra della società dallo stesso rappresentata in assenza dell’abilitazione prescritta dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Pomigliano – Virtus Avellino del 20.11.2021, Grotta – Pomigliano del 28.11.2021, Pomigliano – Palmese del 5.12.2021, Real Acerrana – Pomigliano dell’11.12.2021, Città di Avellino – Pomigliano del 18.12.2021, Pomigliano Pol. Lioni del 22.1.2022, Audax Cervinara – Pomigliano del 30.1.2022, Pomigliano – Forza e Coraggio del 26.2.2022, Pomigliano – Virtus Volla del 5.3.2022, Ottaviano – Pomigliano del 12.3.2022, Pomigliano – LMM Montemiletto del 19.3.2022, Pomigliano – Grotta del 3.4.2022, Virtus Avellino – Pomigliano del 9.4.2022, Palmese – Pomigliano del 16.4.2022 e Pomigliano –Real Acerrana del 23.4.2022; il sig. Raffaele Carrella, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, consentito che il sig. Pasquale Fiorillo svolgesse le mansioni di massaggiatore della squadra, nonostante lo stesso non fosse tesserato, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forzae Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino – Saviano dell’11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021, Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano – Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022; il sig. Pasquale Fiorillo, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della ASC. D. Saviano 1960: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per avere svolto l’attività e le mansioni di massaggiatore della squadra della ASC. D. Saviano, in assenza di tesseramento per talesocietà, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania di Eccellenza: Saviano – Vis Ariano Accadia del 3.9.2021, Forza e Coraggio – Saviano del 9.10.2021, Pomigliano – Saviano del 16.10.2021, Saviano – Virtus Volla del 24.10.2021, Ottaviano – Saviano del 30.10.2021, Saviano – LMM Montemiletto del 7.11.2021, Virtus Avellino – Saviano del 13.11.2021, Saviano – Grotta del 21.11.2021, Palmese – Saviano del 28.11.2021, Città di Avellino – Saviano del 11.12.2021, Saviano – Real Acerrana del 15.12.2021, Lioni – Saviano del 18.12.2021,Saviano – Audax Cervinara del 23.1.2022, Vis Ariano Accadia – Saviano del 30.1.2022, Saviano – Forza e Coraggio del 13.2.2022, Saviano – Pomigliano del 20.2.2022, Virtus Volla – Saviano del 27.2.2022, Saviano – Ottaviano del 6.3.2022, LMM Montemiletto – Saviano del 13.3.2022, Saviano Virtus Avellino del 20.3.2022, Grotta – Saviano del 27.3.2022, Saviano – Palmese del 3.4.2022, Acerrana – Saviano del 16.4.2022, Saviano – Città di Avellino del 23.4.2022 e Saviano – Città di Avellino del 30.4.2022; la società ASC. D. Saviano 1960 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Carrella e Pasquale Fiorillo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc. 9329/838 pfi21-22/PM/rn del 13.10.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Salvatore Violetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Pomigliano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere consentito al sig. Francesco Ferullo, all’epoca dei fatti soggetto tesserato per la A.S.D. Pomigliano ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC in qualità di preparatore atletico, di svolgere l’attività diAllenatore in seconda della prima squadra…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5,…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 14/TFT del 28/11/2022 – Delibera – Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania, di presentarsi e far presentare alla gara appena citata la squadra della stessa società con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli originariamente convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; Sig. Massimo Mocella, all’epoca dirigente tesserato, della società Polisportiva Dil. Lioni per della violazione dell’art. 30, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Città di Avellino – Polisportiva Lioni, disputata ad Avellino in data 27.3.2022 e valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Campionato Regionale Campania; in particolare lo stesso, a seguito delle minacce subite dai componenti della compagine della Polisportiva Lioni in data 27.3.2022 presso il ristorante Malaga di Atripalda (AV) da parte di alcuni soggetti non identificati, con propria autonoma decisione si è presentato ed ha fatto presentare alla gara citata la squadra della stessa società, della quale lui era il dirigente accompagnatore ufficiale, con un numero ridotto di calciatori (sette) rispetto a quelli convocati dall’allenatore sig. Osvaldo Ferullo, nonostante i calciatori della compagine convocati volessero partecipare all’incontro, determinando in tal modo, a seguito di un infortunio occorso ad un calciatore della Polisportiva Dilettantistica Lioni al secondo minuto del primo tempo ed al conseguente venir meno del numero minimo di calciatori per la disputa della già citata gara, la vittoria della squadra ospitante Città di Avellino assicurando a quest’ultima un vantaggio in classifica; La società Polisportiva Dil. Lioni a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Pasqualino Zarra e Massimo Mocella, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Proc.8185/659 pfi21-22/PM/ps del 3.10.2022 (Campionato Eccellenza). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Sig. Pasqualino Zarra, all’epoca dei fatti Presidente, della società Polisportiva Dil. Lioni per la violazione dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso omesso di informare tempestivamente e senza indugio la Procura Federale della autonoma decisione del sig. Massimo Mocella, dirigente tesserato per la società dallo stesso rappresentata ed accompagnatore ufficiale della compagine in occasione della gara Città di Avellino…

Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Falanga nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under16,nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Aniello Di Martino, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputataindata19.12.2021,valevoleperilgirone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16,sottoscrittoladistintadigaraconsegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Falanga, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; ll sig. Raffaele Falanga, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara A.S.C.D. Real Stabia – A.S.D. Rinascita Boscotrecase disputata in data 19.12.2021, valevole per il girone B del Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Sorrentino, Aniello Di Martino e Raffaele Falanga, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

  Proc. 9341/852 pfi21-22/PM/vdb del 13.10.2022 (Under 16 provinciale – Na). DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Il sig. Salvatore Sorrentino, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2,delCGSinrelazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – Proc.9358/854 pfi21-22/PM/ps del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Eduardo Matafora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl alla gara S.S. Giugliano Calcio 1928 srl – Raffaele Sergio academy del 12.12.2021, valevole per il campionato regionale under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

Proc.9358/854 pfi21-22/PM/ps del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Eduardo Matafora, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S. Giugliano Calcio 1928 srl; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art.…

C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Asd Fressuriello Calcio alla gara Asd Partizan– Asd Fressuriello Calcio del 27.02.2021, valevole per il campionato regionale di calcio a 5 serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43,…

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