CONI – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZI

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CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40 del 29/05/2025 – A.S.D. Marianella / A.S.D. Boys Caivanese / FIGC

Decisione n. 40   Anno 2025         IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE     composta da   Vito Branca – Presidente Piero Floreani – Relatore Marcello de Luca Tamajo Anna Cusimano Angelo Maietta – Componenti ha pronunciato la seguente   DECISIONE       nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2025, presentato, in data 5 maggio 2025, dalla A.S.D. Marianella, rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliata in Bologna, Via De Marchi, n. 4/2…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39 del 27/05/2025 – A.S.D. Città di Campagna 1919 / A.S.D. Polisportiva Rocchese / FIGC

Decisione n. 39 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Vito Branca – Presidente Angelo Maietta – Relatore Marcello de Luca Tamajo Anna Cusimano Piero Floreani – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2025, presentato, in data 17 aprile 2025, dalla A.S.D. Città di Campagna 1919, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Calabrese, contro la A.S.D. Polisportiva Rocchese, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Aita, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38 del 27/05/2025 – omissis – FIGC

Decisione n. 38 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Emanuela Loria – Presidente Roberto Vitanza – Relatore Alessandro di Majo Oreste Michele Fasano Mauro Sferrazza – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2025, presentato, in data 10 marzo 2025, dal sig. [omissis], rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Paolini, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36 del 27/05/2025 – A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61 / FIGC

Decisione n. 36 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Ferruccio Auletta – Presidente Giuseppe Albenzio – Relatore Ermanno de Francisco Enrico del Prato Michele Re – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2024, presentato, in data 21 giugno 2024, dalla A.S.D. Montanara Calcio Ducale 61, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniela Ferretti e Francesco Rondini, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, il…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35 del 23/05/2025 – omissis / A.G.S. D. Soriano 2010 / FIGC

Decisione n. 35 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Emanuela Loria – Presidente Mauro Sferrazza – Relatore Alessandro di Majo Oreste Michele Fasano Roberto Vitanza – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2025, presentato, in data 26 febbraio 2025, dal sig. [omissis], nella qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.G.S. D. Soriano 2010, elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Scrofa n. 14, presso lo studio dell’avv.…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34 del 23/05/2025 – A.S.D. Ecocity Futsal Genzano / A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 / FIGC

Decisione n. 34 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Angelo Maietta – Presidente e Relatore Angelo Canale Vincenzo Cesaro Vigilio D’Antonio Giuseppe Musacchio – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2025, presentato, in data 18 aprile 2025, dalla A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, rappresentata e difesa dall’avv. Flavia Tortorella, contro la A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957, non costituitasi in giudizio, e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33 del 20/05/2025 – SSD Ausonia 1931 e omissis / FIGC

Decisione n. 33 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE composta da Attilio Zimatore – Presidente Ferruccio Auletta – Relatore Piero Sandulli Giorgio Vercillo Roberto Vitanza – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2024, presentato congiuntamente, in data 28 marzo 2024, dalla SSD Ausonia 1931 e dal sig. omissis quale genitore esercente la potestà genitoriale sul minore omissis rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Catapano, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32 del 20/05/2025 – omissis e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. / FIGC Decisione n. 32 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Vito Branca – Presidente Enzo Paolini – Relatore Angelo Canale Piero Floreani Angelo Maietta – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2025, presentato congiuntamente, in data 11 gennaio 2025, dalla sig. [omissis] e dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, per l’annullamento/revoca della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, (Registro procedimenti n. 0059/CFA/2024-2025), nonché di tutti gli atti presupposti o conseguenti alla predetta decisione, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 4 dicembre 2024 e, quanto alle motivazioni, in data 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – della FIGC n. 0086/TFNSD-2024-2025 – anch’essa impugnata -, pubblicata, quanto al dispositivo, in data 17 ottobre 2024, e, quanto alle motivazioni, il successivo 28 ottobre 2024, con la quale è stata inflitta, a carico della U.S. Triestina Calcio S.r.l., la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonché, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione per 6 mesi. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 9 aprile 2025, il difensore delle parti ricorrenti – sig. [omissis], e U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. – avv. Mattia Grassani; l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Ieradi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Enzo Paolini. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso dell’11 gennaio 2025, presentato congiuntamente, il sig. [omissis], e la U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l’annullamento della decisione n. 0065/CFA-2024-2025 della Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, del 13 dicembre 2024, successivamente oggetto di correzione di errore materiale nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024, con decisione n. 0070/CFA-2024-2025, con cui, nel rigettare il reclamo dei suddetti ricorrenti, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, n. 0086/TFNSD-2024-2025 del 28 ottobre 2024, con la quale è stata inflitta, a carico della Triestina, la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e l’ammenda di euro 10.000,00 con diffida, nonché, a carico del sig. [omissis], la sanzione dell’inibizione per 6 mesi. È d’uopo premettere, al fine di una più compiuta trattazione in fatto della vicenda per cui è causa, che la FIGC, con C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024, imponeva alle società di Lega Pro, “qualora nel corso della stagione sportiva 2024/2025 il proprio ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, dei tecnici e dei direttori sportivi, esclusi i premi pattuiti per il raggiungimento di un determinato numero di goal o per il conseguimento della promozione al campionato superiore, superi il massimale di euro 1.000.000,00”, di dotarsi di una garanzia integrativa – attraverso fidejussione a prima richiesta – a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00, secondo i modelli predisposti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico. Detta fideiussione, oltre a dover essere rilasciata dai soggetti previsti dal citato comunicato, doveva esser depositata secondo le seguenti scadenze: “- entro il 1° agosto 2024 per i contratti relativi alle figure tecniche da tesserarsi presso il settore Tecnico F.IG.C.; – entro il 9 agosto 2024 per i contratti preliminari valevoli per la stagione 2024/2025; – entro il 9 agosto 2024 per i contratti relativi alle altre figure tecniche da tesserarsi presso il Settore Tecnico F.I.G.C.; – entro il 9 agosto 2024 per i contratti depositati dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024 …”. La prescrizione regolamentare in parola si conclude prevedendo apposito trattamento sanzionatorio in caso di inadempienza: “L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025”. 1.1. In data 2 agosto 2024, la Triestina trasmetteva alla Lega Pro una bozza di garanzia fideiussoria emessa da una società olandese denominata “Achmea”; senonché, il successivo 8 agosto, perveniva alla Lega, direttamente da detta società, la garanzia in parola. Compiuti i dovuti accertamenti ed interpellato la società emittente senza ricevere riscontri, la Lega, il 19 agosto, richiedeva alla Triestina di depositare una garanzia sostitutiva emessa da società operante sul territorio italiano e in possesso dei requisiti di cui al citato C.U. entro il successivo 21 agosto; in data 20 agosto, la Triestina riscontrava tale comunicazione rassicurando sull’avvio delle verifiche della bontà della garanzia prestata, nonché rappresentando che “nella denegata ipotesi in cui fossimo costretti a presentare una fideiussione “integrativa” sostitutiva, in disparte l’evidente aggravio di costi a carico della scrivente, l’eventuale processo di emissione richiederebbe una serie di adempimenti non trascurabili che inevitabilmente renderebbero necessario un tempo superiore rispetto a quello assegnato”. Spirato il termine del 21 agosto, nella medesima data, la Lega Pro notiziava la Procura Federale della vicenda (cui seguiva apertura di un procedimento disciplinare) e, il successivo 3 settembre 2024, il Presidente della Lega Pro inviava ulteriore nota alla Procura significando ulteriormente quanto segue: “come evidenziato nella precedente nostra del 21 u.s., non avevamo precedentemente effettuato alcuna richiesta di validità della polizza Achmea dell’8 agosto 2024, essendo ancora in attesa di riscontro alla precedente richiesta del 2 agosto …, nella medesima giornata del 29 agosto abbiamo immediatamente scritto all’indirizzo di posta elettronica achmeareinsurance@achmea.com (individuato tramite ricerca sul web e ben diverso da quello da cui era pervenuta la mail sopra indicata) chiedendo la riferibilità alla società Achmea della nota ricevuta e, in ogni caso, conferma di validità della polizza assicurativa Achmea depositata l’8 agosto 2024 … Con nota via mail ricevuta in data odierna e proveniente dall’indirizzo di posta elettronica [omissis], il Dr. [omissis], Risk & Compliance Manager della Achmea Reinsurance Company N.V. (Spoorlaan 298|5017 JZ Tilburg, the Netherlands), ci ha testualmente comunicato che la società Achmea, visionati i documenti trasmessi dalla Lega Pro, riferisce che gli stessi sono “fraudolenti” e che alcuna valida garanzia è stata rilasciata dalla stessa o da propria società sussidiaria”. La Lega Pro, dunque, comunicava contestualmente alla Triestina l’inidoneità della garanzia integrativa prestata, cui seguiva il deposito, in data 14 settembre 2024, di una nuova garanzia fideiussoria, emessa il precedente 12 settembre 2024 da Generali S.p.A., ritenuta valida ed efficace dalla Lega Pro. 1.2. Il successivo 6 settembre 2024, il Procuratore Federale notificava al sig. [omissis], all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Triestina, nonché alla Triestina stessa, la “Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale”, ed il successivo 20 settembre, l’atto di deferimento prot. n. 7408/191pf24-25/GC/gb nei loro confronti contenente le seguenti incolpazioni: “1. – sig. [omissis], all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; 2.- la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; per rispondere: – sig. [omissis], all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso provveduto a depositare presso la Lega Pro una fideiussione risultata non veridica, apparentemente emessa dalla società “Achmea”, quale garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla data del 31.7.2024. – la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.: a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. [omissis], presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo d’incolpazione; b. a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, che pone gli obblighi in esame anche a carico delle società in modo diretto”. 1.3. Vale, nell’ambito della ricostruzione in fatto dell’odierno giudizio, dar conto della circostanza per cui, nelle more dello svolgimento del procedimento disciplinare per cui è causa, la Lega Pro, nel periodo compreso tra l’8 agosto e il 14 settembre 2024, approvava 10 (dieci) dei contratti per cui era stata chiesta la ratifica da parte della Triestina (tranne uno, riferito al sig. [omissis]), 1 (uno) dei quali, riguardante il dirigente [omissis], successivamente al disconoscimento della prima garanzia prodotta; l’unico contratto di prestazione sportiva depositato nel predetto periodo, ed inizialmente non ratificato dalla Lega Pro (alla Società perveniva, infatti, da parte del competente Ufficio della FIGC, la comunicazione datata 16 settembre 2024 del rigetto della pratica di tesseramento per il “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all’allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024”), riguardante il calciatore [omissis], è stato convalidato, con efficacia ex tunc (i.e. dalla data del deposito, 29 agosto 2024), a seguito di reclamo interposto dalla Società, all’esito della decisione assunta dal Tribunale Federale, Nazionale, Sezione Tesseramenti, n. 0005/TFNST-2024-2025 del 28 ottobre 2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione delle parti legittimate. Nella decisione del Tribunale Federale Sez. Tesseramenti, si legge, tra l’altro, che «le diverse competenze istituzionalmente affidate e riservate alle due Sezioni, disciplinare e tesseramenti, del TFN, anche quando riguardino lo stesso presupposto fattuale o presentino evidenti profili di interferenza, possano giustificare e determinare anche eventuali divergenze di valutazione, diverso essendo l’oggetto del giudizio cui sono rispettivamente chiamati tali giudici, nel caso della disciplinare riguardando la valutazione di compatibilità o di contrasto di una determinata condotta rispetto alla normativa federale, sì da integrare una infrazione disciplinare sorretta dai necessari elementi soggettivi del dolo o della colpa; e, nel caso della sezione tesseramenti, avendo invece ad oggetto, come in questo caso, la regolarità o meno di un determinato tesseramento e la possibilità di riconoscere allo stesso validità ed efficacia giuridica all’interno dell’ordinamento sportivo. Concentrando e, quindi, limitando l’ambito e l’oggetto della valutazione riservata a questo giudice nei termini sopra indicati, non può non rilevarsi, innanzitutto, come il sopra più volte citato C.U. n. 255/A, posto all’attenzione di questo Tribunale, dichiari espressamente la propria ratio nell’epigrafe, individuandola nella sostenibilità e del contenimento dei costi con riferimento al costo del lavoro […]. L’adempimento dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria evidentemente persegue, quale unica finalità, quella di tutelare la posizione creditoria di soggetti tesserati dalla società, per l’ipotesi che quest’ultima superi un determinato massimale del costo del lavoro; di talché è evidente che, nel meccanismo previsto e voluto dal legislatore federale, non vi siano soggetti controinteressati, quanto, piuttosto, come evidenzia il caso in esame, interessi di segno convergente. Se, dunque, questa è indubitabilmente la ratio che ha ispirato la previsione in esame, segnatamente la finalità di apprestare tutela al tesserato della società in ordine alla posizione creditoria dallo stesso assunta, questo Organo di giustizia sportiva deve preoccuparsi di operare una interpretazione applicativa di tale disposizione che consenta di realizzare, nella misura massima possibile, il soddisfacimento di tale esigenza di tutela, senza che ciò determini un ingiustificato sacrificio di interessi che dovessero, in ipotesi, palesarsi come confliggenti con il primo. Questo Tribunale ritiene che tale risultato possa essere conseguito, nel caso di specie, solo attraverso una decisione che riconosca validità ed efficacia giuridica nell’ordinamento sportivo, al tesseramento del calciatore [omissis], depositato dalla società Triestina in data 30 agosto 2024. Una diversa e opposta conclusione, non solo frustrerebbe irrimediabilmente tale interesse da ritenersi meritevole di tutela, ma presenterebbe profili di insanabile contrasto con tutte le altre operazioni di tesseramento (ben 11, come evidenziato dalla ricorrente anche nella memoria integrativa successivamente depositata) effettuate dalla Triestina Calcio nei mesi di agosto e settembre, sia prima di ricevere la comunicazione, in data 3 settembre 2024, dalla Lega Pro riguardante la mancata accettazione della garanzia fideiussoria della società Achmea – e, quindi, in posizione di assoluta analogia con quella del calciatore [omissis] – sia, addirittura, in data successiva a tale comunicazione (vedasi, in particolare, i tesseramenti del direttore sportivo [omissis], avvenuto in data 4 settembre 2024 e del calciatore [omissis], avvenuto in data 16 settembre 2024, entrambi validati e ratificati dalla Lega Pro in un momento successivo alla invalidazione della polizza Achmea) tutti tuttora riconosciuti in corso di validità, evidentemente sul presupposto della loro “copertura” ad opera della polizza “Generali” intervenuta in data 14 settembre 2024. Al riguardo, deve ritenersi che la Lega Pro abbia positivamente valutato la sufficienza e idoneità della polizza Generali, sia pur intervenuta successivamente, a garantire i crediti derivanti dai predetti tesseramenti, in favore di calciatori e dirigenti sportivi e, quindi, a realizzare ugualmente l’interesse alla cui tutela era asservito il termine previsto per il deposito della garanzia fideiussoria, nonostante la mancata tempestiva osservanza dello stesso. Non approdare alle stesse conclusioni per il solo calciatore [omissis], non solo frustrerebbe ingiustificatamente la realizzazione della ratio sottesa alla disposizione normativa in esame, ma determinerebbe una intollerabile disparità di trattamento di posizioni sostanzialmente identiche, dal momento che tutti gli altri tesseramenti evidenziati dalla ricorrente risultano depositati nel periodo di tempo compreso tra l’8 agosto (tesseramento in entrata di [omissis]) e il 4 settembre (tesseramento del direttore sportivo [omissis]), originariamente “coperti” dalla polizza bancaria “Achmea” successivamente riconosciuta come invalida dalla Lega Pro con comunicazione del 3 settembre 2024 ed evidentemente ritenuti, comunque, “sanati” dalla polizza “Generali” sopravvenuta in data 14 settembre 2024. Solo l’ultimo in ordine di tempo, quello del calciatore [omissis],, essendo intervenuto in data 16 settembre 2024, risulta essere successivo alla nuova polizza “Generali” […] Occorre esaminare, innanzitutto, la condotta della ricorrente, che merita di essere valutata non tanto e non solo nella sua assolutezza, ma come parametro del corrispondente apprezzamento della posizione della Juventus e del Calciatore, con i quali è venuta negozialmente “in contatto”, ed a cui fa seguito la collegata possibilità di sanare il tempestivo mancato adempimento, ad opera della società Triestina, delle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all’allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024. Ecco, dunque, che già su un piano di mera obiettività, il disvelarsi imprevisto e tardivo delle criticità degli adempimenti della ricorrente, appalesa corrispondentemente il pregiudizio proprio degli intervenuti, sia con riferimento agli effetti immeditatamente nocivi del prospettato mancato buon esito della negoziazione singolarmente presa, sia con riferimento alle conseguenze sul loro stesso inserimento nel sistema federale. Come, del resto, da costoro manifestatamente espresso nel corso dell’udienza del procedimento. L’insieme di queste considerazioni induce, quindi, questa Sezione a ritenere sanato il mancato tempestivo adempimento dell’onere di garanzia fideiussoria da parte della società Triestina, attraverso la successiva copertura realizzata dalla polizza “Generali”. A ciò non è da ritenersi di ostacolo la natura perentoria del termine previsto da tale disposizione normativa, aspetto della vicenda affrontato dalle parti del procedimento. […] Canone ermeneutico di spicco, al riguardo, si pone la previsione di sanzioni incisive e repentine quali la mancata esecutività dei contratti e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025. La collocazione di siffatta previsione afflittiva immediatamente dopo l’individuata fissazione dei termini (ai quali si collega per tramite della locuzione relativa all’inosservanza di “tale prescrizione”) offre conferma di tale interpretazione, individuando contemporaneamente uno dei temi crocevia della decisione. Perentorietà che, evidentemente, non viene espressamente proclamata come tale in ragione di palesate inderogabili necessità strutturali dell’ordinamento (in ogni caso non suscettibili di essere procrastinate), ma che viene statuita a contrario (tramite l’inflizione di sanzioni) in ragione dell’esigenza di uno svolgimento coordinato delle varie attività federali; svolgimento che non può subire disequilibri a causa di ragioni contingenti di singoli consociati. Deve ritenersi, dunque, che tale costruzione della norma da parte del Legislatore Sportivo lasci uno spazio alla salvaguardia di quel tesseramento caratterizzato da profili di eccezionalità nel suo svolgersi – evidentemente sussistenti nel caso in esame – e che abbiano consentito di realizzare ugualmente le finalità perseguite dalla norma, senza determinare pregiudizio alcuno alla posizione di eventuali soggetti controinteressati e all’ordinamento sportivo nel suo complesso. Limitatamente al complessivo thema decidendum offerto a questa Sezione, ed in ragione di quanto sin qui illustrato, si deve, dunque, ritenere valido ed efficace il tesseramento del calciatore [omissis] a far data dal deposito dello stesso». 2. Il procedimento disciplinare di cui si è detto, oggetto dell’odierno scrutinio, si concludeva, in primo grado, con la condanna degli odierni ricorrenti: per il sig. [omissis], mesi 6 (sei) di inibizione e per la Triestina punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) con diffida. Il Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, riteneva infatti che «Costituisce ormai un principio granitico di questo Tribunale quello per cui l’Ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti ovvero il rispetto degli altri adempimenti amministrativi al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo, sanzionandone, altresì, con severità la violazione, tanto da prevedere non solo sanzioni economiche, ma anche punti di penalizzazione nello svolgimento delle gare e/o campionati. Con particolare riguardo poi alle fidejussioni richieste dall’Ordinamento sportivo non vi è dubbio che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca elemento fondamentale in ordine al regolare svolgimento dei campionati e dei tornei; l’organizzazione e la corretta gestione dei relativi profili amministrativi e pubblicistici in rilievo rappresenta poi attività demandata al controllo della stessa FIGC (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019). Del resto la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenta un fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società. Orbene in tale quadro il comportamento assunto dalla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. nella vicenda in esame non può andare esente da censure. 3. In primo luogo deve infatti rilevarsi un’evidente carenza nell’attività di verifica e controllo, da parte della deferita, nella stipula del contratto in esame; la scelta del soggetto fidejussore è – come visto – attività fondamentale e rilevante per l’Ordinamento sportivo a cui le società affiliate devono adempiere con cura. Dagli atti di causa emergono invece chiari sintomi di come l’adempimento in esame sia stato affrontato con leggerezza o comunque poca diligenza; invero già prima della fidejussione non veritiera della Achmea, la deferita aveva tentato di reperire analoga garanzia presso una banca cinese che la Lega Pro aveva immediatamente ritenuto soggetto non idoneo. […] Orbene tali semplici controlli ben potevano (rectius dovevano) essere svolti preventivamente dalla stessa società deferita, la quale aveva l’obbligo comunque di rivolgersi a soggetti in possesso dei requisiti di serietà e solidità di cui ai modelli della Lega Italiana Calcio Professionistico in tema di garanzie; controlli ed istruttoria omessi dalla deferita che non risultano poi affatto insostenibili per una società professionistica, che come riconosciuto dalla stessa difesa, ha avuto in dotazione ingenti capitali da parte della proprietà nell’ultimo periodo. 4. In secondo luogo – ed il rilievo appare tranchant – pur prescindendo dalla carente ovvero indimostrata attività di verifica e controllo della deferita – l’eventuale comportamento inadempiente, o anche truffaldino dei terzi consulenti o broker incaricati dalla Società medesima non può comunque giustificare od esimere la stessa dai propri obblighi od oneri; ed infatti per la giustizia sportiva, ancora in tema di fidejussioni si è precisato che “l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società … (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla presente sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda dedotta in giudizio e lamentati dai ricorrenti. (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019). […] . In definitiva non possono pertanto esimersi da responsabilità i deferiti per aver prodotto agli uffici della Lega Pro una fidejussione non vera e per averla poi sostituita, solo grazie alle verifiche degli uffici competenti, con altra garanzia, ma fuori dai termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. Sul punto del tutto irrilevante risulta poi la convalida dei tesseramenti effettuati dalla U.S. Triestina Calcio 1918 nel periodo agosto-settembre, ossia sotto la copertura della polizza scopertasi invalida ovvero anche alla luce della nuova fidejussione Generali; d’altra parte, che sino al 3 settembre 2024 e cioè sino al riscontro delle richieste di verifica della Lega Pro, la fidejussione fraudolenta fosse stata ritenuta valida ed efficace non conduce certo all’infondatezza delle violazioni contestate. 5. Quanto infine alle argomentazioni difensive circa l’insussistenza nell’ordinamento federale della c.d. responsabilità propria della società affiliata deve rilevarsi come tali motivi, alla luce di quanto sinora esposto, risultino ormai del tutto irrilevanti ed assorbiti dalla riconosciuta responsabilità del proprio tesserato sig. [omissis]. Dunque, al di là dell’analisi sulla sussistenza o meno di una autonoma responsabilità propria della società affiliata ovvero della sussistenza di c.d. “norme-sanzione” che non introducono alcuna novità rispetto alle tradizionali tipologie di responsabilità ascrivibili ai club sportivi, in questa sede deve comunque riconoscersi la violazione delle norme contestate con conseguente responsabilità dei deferiti sia per la violazione dell’art. 31 CGS che di quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024. Alla luce di quanto esposto deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando la misura dell’ammenda alla natura professionistica dell’affiliata ed all’entità degli interessi economici coinvolti nella vicenda». 2.1. Decidendo sul gravame interposto dagli odierni ricorrenti, la Corte Federale di Appello, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava. Si legge nella decisone impugnata: «L’art. 4, comma 1 CGS impone l’osservanza delle norme federali e dei princìpi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Per la declinazione che i princìpi assumono nel caso di specie, l’ordinamento sportivo richiede la regolarità degli adempimenti amministrativi, caratterizzati, per la loro stessa natura, innanzitutto dall’autenticità della documentazione contrattuale presentata. Il rispetto dei princìpi integra una regola di condotta, e nella fattispecie la condotta è sia quella del Presidente della Società sia quella della Società in persona degli altri esponenti dei quali si è avvalsa, sia dei soggetti del cui operato risponde ai sensi dell’art. 6 CGS, sia degli ausiliari esterni al suo organico nei quali ha scelto di riporre la sua fiducia (atteso che ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. “il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” e che analogamente ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. i “committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro (…) commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”). La condotta è consistita nella mancata adozione dell’accortezza che avrebbe consentito alla Società, sin da prima della presentazione del draft in data 2 agosto 2024, di appurare che la garanzia depositata presso la Lega Pro era rappresentata da una fideiussione non veridica, perché solo apparentemente riconducibile alla società “Achmea”. La garanzia, infatti, è un contratto caratterizzato essenzialmente dalla qualità personale del contraente garante, e la relativa scelta – con assunzione di rischio conseguente – spetta alla singola società. È utile ricordare che “l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società … (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla (…) sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda (…)” (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. II, n. 93/CFA/2018-2019). Non serve ricorrere a presunzioni per ricostruire lo scenario alternativo ipotetico che si sarebbe verificato se la Società avesse adottato le misure idonee, perché, nel caso di specie, esso si evince linearmente dalla circostanza che la Lega Pro, ricevuta la comunicazione in data 29 agosto 2024, con cui si confermava l’asserita validità della garanzia, ha inviato una nota all’indirizzo di posta elettronica achmeareinsurance@achmea.com, che non è contestato fosse un indirizzo individuato dalla Lega Pro tramite una ricerca sul web, ed era diverso da quello dal quale era pervenuta la comunicazione in data 29 agosto 2024, ossia “achmea@achmeareinsurancegroup.nl”. Anche ad una valutazione complessiva, rappresentano ulteriori indizi di una condotta difforme dal dovuto il previo ricorso ad altra garanzia considerata non idonea e la presentazione del draft della garanzia in discussione nella consapevole attesa che fosse la Lega Pro a indagarne l’autenticità. Quella omessa dalla Società era quindi una condotta non solo esigibile, ma dovuta, come applicazione concreta dei princìpi della lealtà, della correttezza e della probità. Da queste premesse discende la infondatezza degli ulteriori motivi di reclamo. Quanto al primo motivo, la responsabilità personale del Presidente discende dalla circostanza che egli ha sottoscritto la garanzia senza prima accertare che la Società avesse adottato le misure idonee a verificare, sotto ogni profilo, la validità e l’efficacia della garanzia. Non la “consapevolezza della fittizietà delle operazioni inesistenti o fraudolente”, come il reclamante prospetta che sarebbe necessario, ma la certezza dell’adozione delle misure per verificare la circostanza. La mancanza di un’organizzazione idonea rappresenta un ulteriore inadempimento, che concerne una misura organizzativa ancillare e prodromica, che è nella linea di tendenza, come emerge dall’art. 2086, comma 2 cod. civ. a mente del quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, il che significa anche un assetto idoneo alla compliance con la normativa dell’ordinamento sportivo, in cui la Società opera. Quanto al secondo motivo di reclamo, la circostanza che sia in discussione una condotta rende irrilevante la natura del termine per la presentazione della garanzia, perché la prestazione di una garanzia successiva rappresenta una condotta diversa da quella di cui si tratta, che è la condotta tenuta in occasione della presentazione della prima garanzia. È infondato anche il quarto motivo di reclamo, perché, essendo in discussione la condotta tenuta in occasione della presentazione della prima garanzia risultata non veridica, non è in discussione l’idoneità allo scopo della garanzia successiva, con ogni connesso profilo di rispetto del termine o di rimessione in termini. È infondato anche l’argomento secondo cui, in caso di inosservanza della prescrizione prevista dal C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024, non potrebbe irrogarsi la sanzione della penalizzazione di punti in classifica, senza la caducazione degli effetti dei contratti. Ed invero, secondo il C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024 “l’inosservanza (della) prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025”. I reclamanti deducono che, essendosi formato il giudicato sulla mancata applicazione del provvedimento di caducazione del contratto di prestazione sportiva, all’esito della approvazione disposta in via definitiva dal Tribunale federale nazionale, Sezione tesseramenti, occorrerebbe annullare anche la pena accessoria disposta dal Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare. Ma non solo, a differenza di come la interpretano i reclamanti, la parola “nonché” non significa che il cumulo delle sanzioni sia necessario o che sia condizionato, ma solo che è possibile. Nel caso di specie, è di nuovo dirimente la circostanza che non è in discussione la presenza, considerata nei termini, di una garanzia idonea, bensì la precedente condotta della presentazione di una garanzia non solo non idonea, ma non autentica. Ne discende l’infondatezza del reclamo». 3. Hanno, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport il sig. [omissis] e la Triestina, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto. I “Omessa/insufficiente motivazione in ordine alle sanzioni irrogate e comunque erronea applicazione dell’art. 4 CGS F.I.G.C. in relazione alla norma di cui al comunicato ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della F.I.G.C.”. La Corte Federale d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto infondato il reclamo esclusivamente in ragione dell’accertamento della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 CGS FIGC (e non dell’art. 31 CGS, che presuppone il dolo specifico), considerato di per sé sufficiente a giustificare anche “la infondatezza degli ulteriori motivi di reclamo”, così trascurando una compiuta ed attenta valutazione di questi ultimi, atteso che tutte le considerazioni giuridiche svolte, esclusivamente in punto di diritto, sarebbero da considerarsi, sempre secondo la Corte, superate in ragione della condotta colposa della Società e del suo legale rappresentante (‘Da queste premesse discende la infondatezza degli ulteriori motivi di reclamo’). Il presupposto errato da cui è partita la CFA (ossia che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sia tale da determinare automaticamente la violazione di quanto previsto dal C.U. n. 255/A e, quindi, l’applicazione delle relative sanzioni) ha condotto, in tesi, ad una totale omissione circa la valutazione delle speciali norme e delle sanzioni previste nel citato C.U. Invero, la Corte Federale d’Appello, per giustificare il trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto effettuare un’adeguata disamina delle condotte ascritte ai ricorrenti e dare contezza, in sede di motivazioni, delle ragioni per cui dette condotte potessero essere considerate a tal punto gravi da giustificare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. I “Erronea interpretazione e applicazione della norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della F.I.G.C. e comunque omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia – non perentorietà del termine per il deposito della fideiussione derivante dalla differenza di ratio rispetto alle norme per l’ammissione ai campionati professionistici”. Si censura il punto della motivazione in cui si afferma che: “Quanto al secondo motivo di reclamo, la circostanza che sia in discussione una condotta rende irrilevante la natura del termine per la presentazione della garanzia, perché la prestazione di una garanzia successiva rappresenta una condotta diversa da quella di cui si tratta, che è la condotta tenuta in occasione della presentazione della prima garanzia”. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, in appello sarebbero rimaste completamente irrisolte le evidenziate lacune della pronuncia del Giudice di prime cure, che, pur rilevando come “la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenta un fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori)”, aveva equiparato la previsione di cui al C.U. n. 255/A, impropriamente, quanto a perentorietà e conseguenze in caso di omessa e/o carente presentazione della garanzia fideiussoria, agli adempimenti richiesti in sede di iscrizione ai campionati. Nello specifico, infatti, i ricorrenti avevano dimostrato, nel grado di appello, la natura ordinatoria del termine previsto dal C.U. n. 255/A, sulla base di una serie di argomentazioni che sono state completamente pretermesse dalla Corte Federale d’Appello, prima tra tutte quella in forza della quale, a differenza di altri Comunicati Ufficiali, anche pubblicati nello stesso giorno, come il c.d. Manuale Licenze Nazionali, il C.U. n. 240/A (riferito all’integrazione di vacanze di organico) e il C.U. n. 238/A (riguardante le seconde squadre), non presenta alcun riferimento alla perentorietà, circostanza da non ritenersi affatto casuale. L’ordinatorietà del termine previsto nel C.U. in parola comporterebbe, in tesi, illegittimità delle sanzioni irrogate in ragione dell’intervenuto deposito, dopo soli 11 (undici) giorni dal disconoscimento, della garanzia fideiussoria che ha evitato la produzione di qualsivoglia conseguenza pregiudizievole per qualsivoglia consociato I “Violazione ed erronea applicazione del Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della F.I.G.C. e, comunque, omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Si ribadisce la già eccepita inconciliabilità e la contraddittorietà tra la decisione resa dal Giudice di prime cure e di secondo grado e la riportata pronuncia, divenuta definitiva, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, n. 0005/TFNST-2024- 2025, la quale, in relazione al tesseramento del Calciatore [omissis], aveva dichiarato valido, con effetto retroattivo a far data dal deposito, il contratto di prestazione sportiva originariamente “caducato”, ritenendo, dunque, lo stesso coperto dalla fideiussione emessa da Generali depositata il 14 settembre 2024. La decisione della CFA sul punto: i) è erronea per i citati motivi in ordine all’irrogazione delle sanzioni di cui al C.U. n. 255/A per violazione dell’art. 4 CGS; ii) è erronea nel punto in cui omette completamente di considerare gli effetti di una statuizione di altro Organo federale passata in giudicato (che ha ritenuto idonea la polizza depositata successiva “a garantire i crediti derivanti dai predetti tesseramenti, in favore di calciatori e dirigenti sportivi e, quindi, a realizzare ugualmente l’interesse alla cui tutela era asservito il termine previsto per il deposito della garanzia fideiussoria, nonostante la mancata tempestiva osservanza dello stesso”); iii) è erronea nel punto in cui, oltre a ribadire il concetto sopra espresso, a fronte di una determinata condotta, ritiene, comunque, applicabile una sanzione accessoria (la penalizzazione di punti in classifica), in mancanza della sanzione principale (caducazione dei contratti stipulati in assenza di copertura), in ordine alla quale, nelle more del procedimento disciplinare, è intervenuta una decisione passata in giudicato. Su tale aspetto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il dato testuale del Comunicato Ufficiale n. 255/A sarebbe chiaro nel prevedere che, in caso di inosservanza della prescrizione relativa alla presentazione della garanzia fideiussoria, la sanzione principale è costituita dalla “mancata esecutività dei contratti”, mentre quella accessoria, o comunque inscindibilmente connessa a quanto sopra, introdotta dalla locuzione “nonché”, consiste nella penalizzazione di un punto in classifica. 3.1. Si è costituita in giudizio la FIGC concludendo per il rigetto del ricorso. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito delle memorie ex art. 60, c. 4, CGS CONI. All’udienza del 9 aprile 2025, la difesa dei ricorrenti ha insistito nell’accoglimento del ricorso; la Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per il rigetto del ricorso medesimo. Motivi della decisione I. Come cennato, con il primo motivo di ricorso, il sig. [omissis] e la U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. sostengono, in estrema sintesi, che la decisione gravata risulti viziata: da un’omessa/insufficiente motivazione in ordine alle sanzioni irrogate e comunque erronea applicazione dell’art. 4 CGS FIGC in relazione alla norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC. Il preliminare accertamento della violazione dei principi di cui all’art. 4 CGS FIGC, ritenuto sufficiente a giustificare l’infondatezza degli altri motivi di reclamo, avrebbe condotto la Corte Federale di Appello ad omettere di esaminare in maniera adeguata le condotte ascritte e fornire dimostrazione, nelle motivazioni, della gravità tale da applicare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica. Il motivo è infondato. Non appare superfluo evidenziare che l’odierno Collegio di Garanzia, in virtù della propria funzione di legittimità, non ha alcun potere di riesame dei fatti che attengono a profili di merito, i quali sono sottratti ex lege al proprio scrutinio. Pertanto, nell’attenersi scrupolosamente al ruolo di giudice dell’atto, è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle violazioni di legge lamentate. È d’uopo, quindi, rilevare che, in virtù del principio della ragione più liquida, elaborato dalla dottrina e consolidato da conforme giurisprudenza, il giudice, per ragioni di economia processuale e nell’ottica di una celere soluzione del giudizio, ha facoltà di pronunciarsi immediatamente sulla questione, tra quelle proposte, che appaia al suo esame di pronta risoluzione, e sia idonea di per sé a definire il giudizio, assorbendo completamente le altre. Nel caso di specie, la condotta principale, oggetto dell’atto di deferimento che ha determinato l’apertura del procedimento disciplinare innanzi il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, ad esito del quale è seguita la condanna degli odierni ricorrenti, successivamente oggetto di gravame presso la Corte Federale di Appello, è rappresentata dall’aver, la società sportiva Triestina Calcio e l’allora Presidente, depositato presso la Lega Pro una garanzia fideiussoria apparentemente emessa dalla società “Achmea”, e risultata non autentica. Tale condotta è stata ritenuta, dai giudici di merito, in contrasto con i superiori principi tutelati dall’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato “Obbligatorietà delle disposizioni generali”. Tale norma recita: 1. I soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. 2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). Appare imprescindibile sottolineare che tale disposizione rappresenta una norma di chiusura indirizzata a tutti i soggetti facenti parte dell’Ordinamento sportivo, e volta a ricomprendere ogni ipotesi in cui è ravvisabile una violazione dei succitati doveri In tal senso, il Collegio intende ribadire il principio secondo cui il citato art. 4, comma 1, del CGS riproduce un canone generale di comportamento, in sé specifico e permanente, tale da costituire, in ipotesi di violazione, fattispecie disciplinarmente rilevante in via autonoma, configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che, come nella fattispecie in esame, violino i principi di lealtà, probità e correttezza, posti a fondamento dell’ordinamento sportivo. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 40/2023; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 66/2020; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 121/2021). La sua violazione comporta, come espressamente previsto dal comma 2, l’applicazione dell’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, rubricato “Sanzioni a carico delle società”: 1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale; m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni; n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento. 2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall’art. 10. Ciò premesso, ad avviso dell’odierno decidente, la Corte Federale di Appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti, posto che: – la condotta degli odierni ricorrenti si pone, incontrovertibilmente, in aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti riferibili all’attività sportiva di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, a cui sono tenuti tutti i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo; – la sanzione irrogata rientra tra quelle espressamente previste dall’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. In tal senso, appaiono del tutto conferenti i rilievi del giudice di secondo grado, secondo cui l’osservanza dei principi di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC non può prescindere dalla regolarità degli adempimenti amministrativi, caratterizzati, per la loro stessa natura, innanzitutto dall’autenticità della documentazione contrattuale depositata. Il rispetto di tali principi integra una regola di condotta, non solo esigibile ma dovuta, che è da ascrivere sia al Presidente della Società, che alla Società Sportiva nella persona degli esponenti di cui si è avvalsa, che ai soggetti del cui operato risponde ai sensi dell’art. 6 CGS, che agli ausiliari esterni al suo organico nei quali ha scelto di riporre la sua fiducia. Pertanto, la decisione della Corte Federale di Appello di esaminare preliminarmente tale questione, tra quelle sottoposte, e di porre la soluzione a fondamento della decisione, appare del tutto legittima e non censurabile sotto alcun punto di vista. II. Con il secondo motivo di ricorso, gli odierni ricorrenti eccepiscono l’erronea interpretazione e applicazione della norma di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC, e l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, consistente nella non perentorietà del termine per il deposito della fideiussione derivante dalla differenza di ratio rispetto alle norme per l’ammissione ai campionati professionistici. Deducono che, nel giudizio di appello, avrebbero fornito dimostrazione della non perentorietà del termine per il deposito della fideiussione e concludono per la conseguente illegittimità della sanzione di un punto in classifica invocando l’annullamento/revoca della stessa, vieppiù in ragione dell’intervenuto deposito, “dopo soli 11 (undici) giorni” dal disconoscimento, di una valida garanzia fideiussoria in sostituzione della precedente. Il motivo è infondato. L’odierno collegio non ritiene censurabile la decisione della Corte Federale di Appello né in relazione a violazione di norme di diritto, né per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In tal senso, appare corretta la ricostruzione operata dal Giudice di secondo grado nel momento in cui rileva che la quaestio iuris è differente da quella rappresentata dai ricorrenti. Nello specifico, la condotta controversa, da cui è scaturita l’applicazione della sanzione, è rappresentata dalla condotta tenuta dalla società e dall’allora Presidente in occasione della presentazione della prima garanzia – risultata non veridica – e non in quella consistente nell’eventuale mancato rispetto del termine previsto con deposito di garanzia sostitutiva. Di conseguenza, le argomentazioni proposte circa la natura, asseritamente ordinatoria e non perentoria, del termine per il deposito della fideiussione risultano del tutto inconferenti al caso di specie. III. Con il terzo motivo di ricorso, gli odierni ricorrenti lamentano la violazione ed erronea applicazione del Comunicato Ufficiale n. 255/A del 14 giugno 2024 della FIGC, e l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un ulteriore punto decisivo della controversia, consistente nella contraddittorietà tra la decisione del Giudice di primo grado e la pronuncia, divenuta definitiva, del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, n. 0005/TFNST-2024-2025. Sul presupposto dell’interpretazione data al disposto del C.U. n. 255/A del 14 giugno 2024: “l’inosservanza (della) prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025”, deducono che, essendosi formato il giudicato sulla mancata applicazione del provvedimento di caducazione del contratto di prestazione sportiva, all’esito della approvazione disposta in via definitiva dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, occorrerebbe annullare anche la pena accessoria disposta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare. Il motivo è infondato. Così come in relazione al secondo motivo di ricorso, il punto controverso è differente da quello proposto dai ricorrenti. Preme – nuovamente – ribadire che, anche sotto tale prospettiva, non è in discussione l’idoneità o meno della garanzia sostitutiva, bensì la precedente condotta della Società e dell’allora Presidente relativa alla presentazione di una garanzia non autentica. Pertanto, le copiose argomentazioni proposte in ordine all’interpretazione del termine “nonché”, e il richiamo del significato attribuito a tale locuzione nei codici di altri ordinamenti, non possono che risultare inconferenti ed estranei – e tali sono ritenuti dal Collegio – alle valutazioni dell’odierno giudizio. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione Rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2025. Il Presidente Il Relatore F.to Vito Branca F.to Enzo Paolini Depositato in Roma, in data 20 maggio 2025. Il Segretario F.to Alvio La Face

Decisione n. 32 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Vito Branca – Presidente Enzo Paolini – Relatore Angelo Canale Piero Floreani Angelo Maietta – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2025, presentato congiuntamente, in data 11 gennaio 2025, dalla sig. [omissis] e dalla U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall’avv.  Giancarlo Viglione, per l’annullamento/revoca…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31 del 20/05/2025 – A.C. Mestre S.S.D. a r.l. / FIGC / F.C. Bassano S.S.D. a r.l.

Decisione n. 31 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Vito Branca – Presidente Angelo Canale – Relatore Piero Floreani Angelo Maietta Enzo Paolini – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 18/2025, presentato, in data 8 marzo 2025, dalla A.C. Mestre S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani, contro la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dall’avv.  Giancarlo Viglione, nonché contro la F.C. Bassano S.S.D. a…

CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30 del 09/05/2025 – A.S.D. Victoria Solofra / FIGC / A.S.D. Rione Cicalesi

Decisione n. 30 Anno 2025 IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE composta da Vito Branca – Presidente Piero Floreani – Relatore Angelo Canale Angelo Maietta Enzo Paolini – Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2025, presentato, in data 22 febbraio 2025, dalla A.S.D. Victoria Solofra, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Ricci, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà di Bruno, n. 15, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente…

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