Decisioni di giustizia sportiva

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C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Signor PAOLO GIUNTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.C.D. Cuoiopelli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Guido Pulidori, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 235/2024-25 del 25.3.2025, comunicato alla società Cuoiopelli a mezzo pec del 26.3.2025; – società U.C.D. CUOIOPELLI a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Giuntini, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Signor PAOLO GIUNTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.C.D. Cuoiopelli per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto al calciatore sig. Guido Pulidori, nel termine di trenta giorni dalla…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 29 del 30/10/2025 – Delibera – La procura Federale, a seguito dell’espletamento di atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per la Toscana: 1)-Il sig. Gabriele Malucchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montalbano Cecina, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.28, comma 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 14/02/2025 mentre si trovava sugli spalti dell’impianto sportivo ”Club Oasi” di Monsummano Terme (PT) per assistere all’incontro A.S.D. P.M.P Crystal C5 – A.S.D. Montalbano Cecina, valevole per il girone B del Campionato di serie C2 di calcio a 5, proferito ripetutamente all’indirizzo del calciatore M.M. schierato nelle fila della squadra A.S.D. P.M.P Crystal C5 con la maglia n.7, le seguenti testuali espressioni: “scimmia”, “alzati scimmia”, “sei una scimmia”. 2)-La società A.S.D. Montalbano Cecina a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del C.G.S. per atti e comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Malucchi, così come descritti nel capo di incolpazione che riguarda quest’ultimo. Instaurato il procedimento ed assunte le formalità necessarie, l’atto di deferimento è stato notificato alle parti interessate le quali hanno provveduto a depositare una memoria difensiva per i loro assistiti.

La procura Federale, a seguito dell’espletamento di atti di indagine, ha deferito al Tribunale Federale Territoriale per la Toscana: 1)-Il sig. Gabriele Malucchi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Montalbano Cecina, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.28, comma 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 14/02/2025 mentre si trovava sugli spalti dell’impianto sportivo ”Club Oasi” di Monsummano Terme (PT) per assistere all’incontro A.S.D. P.M.P Crystal C5 – A.S.D. Montalbano Cecina, valevole per il…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Ponta a Elsa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Ibruschi Kristian Ylli, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 14 del 01/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Ponta a Elsa in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Firenze a carico del calciatore Ibruschi Kristian Ylli, squalificato per 5 gare effettive. (C.U. n. 14 del 01/10/2025). La società Ponta a Elsa, con comunicazione pec del 03.10.20254 delle ore 21.18 inviava alla Segreteria di questa Corte il preannuncio di reclamo, con richiesta deg.i atti gara, avverso la decisione del G.S.di Firenze., pubblicata con il C.U. n. 14 del 801.10.2025, con la quale era stata…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Capolona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Territoriale a carico del calciatore Ruggeri David, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Capolona in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. Territoriale a carico del calciatore Ruggeri David, squalificato per 3 gare effettive. (C.U. n. 24 del 09/10/2025). Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inoltrato la società Capolona Quarata impugna la squalifica per tre gare effettive inflitta dal G.S.T. al calciatore David Ruggeri, con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un giocatore avversario”; La reclamante contesta la descrizione dei fatti riportata nel rapporto arbitrale ed in ragione della quale…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dei calciatori Bargagli Nicola e Magi Alessandro, squalificati per 4 gare effettive. (C.U. n. 15 del 01/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Semproniano in opposizione al provvedimento assunto dal G.S. di Grosseto a carico dei calciatori Bargagli Nicola e Magi Alessandro, squalificati per 4 gare effettive. (C.U. n. 15 del 01/10/2025). L’USD Semproniano impugna i seguenti provvedimenti di squalifica inflitti dal G.S.T.: – n. 4 (quattro) giornate di squalifica al calciatore Bargagli Nicola, con la seguente motivazione: “dopo la segnatura di una rete della società Sticciano avvenuta su calcio di rigore, si avvicinava al dg tenendo condotta offensiva.…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Academy Porcari in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale a carico dei dirigenti Amore Gaetano, Mercanti Roberto e Nardi Riccardo, inibiti fino al 2/12/2025 (C.U. n. 22 del 02/10/2025).

Reclamo proposto dalla società Academy Porcari in opposizione ai provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale a carico dei dirigenti Amore Gaetano, Mercanti Roberto e Nardi Riccardo, inibiti fino al 2/12/2025 (C.U. n. 22 del 02/10/2025). I dirigenti della società reclamante sono stati sanzionati dal G.S. per aver offeso, a fine gara assieme a persona estranea non identificata ed all’allenatore, il D.G. I fatti, si apprende dal referto gara, si sono svolti presso i locali degli spogliatoi, ove i suddetti si sono…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 23/10/2025 – Delibera – Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo – Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate.

Reclamo Montemurlo Jolly Calcio – situazione relativa al calciatore Calcagnini Leonardo – Accesso alla Giustizia Riparativa Premesso che in data 10/10/2025, a mezzo di proprio legale, il sig. Calcagnini Leonardo, già tesserato per la società Montemurlo Jolly Calcio, ha presentato istanza ai sensi dell’Art. 137 comma 2bis del C.G.S. del testo introdotto dal C.U. n. 18 del 10/07/2025 e con le modalità di attuazione pubblicate nel C.U. n.61/A del 19/09/2025, per applicazione della normativa introdotta con le norme citate. La…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – Reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. avverso la squalifica per 7 gare effettive del calciatore Aguilera Juan Diego (C.U. n. 13 del 24 settembre 2025).

Reclamo della società Impruneta Tavarnuzze A.S.D. avverso la squalifica per 7 gare effettive del calciatore Aguilera Juan Diego (C.U. n. 13 del 24 settembre 2025). La società Impruneta Tavarnuzze A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato in data 21 settembre 2025 contro la società Casellina. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per…

C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025).

Reclamo della società U.S.D. Art. Ind. Larcianese avverso la squalifica del giocatore Samuele Di Giulio per sei gare effettive (C.U. Toscana n. 19 del 18/09/2025). Il reclamo – avanzato dalla Società U.S.D. Art. Ind. Larcianese innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale – impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara interna disputata in data 14 settembre 2025 contro la società Pro Livorno 1919 Sorgenti, che hanno portato alla squalifica del calciatore per sei gare…

C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 24 del 09/10/2025 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : – il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United – A.S.D. Limite e Capraia A.S.D valevole per la categoria Esordienti dell’8 febbraio 2025, pubblicato tramite il social network instagram un video ritraente il proprio compagno di squadra sig. L. G. privo di indumenti intento a dirigersi verso la doccia; tale video è stato registrato dal sig. Matteo Racioppi all’interno dello spogliatoio della squadra della società Castelfiorentino United A.S.D. mentre la propria squadra stava festeggiando la vittoria dell’incontro; – la società Castelfiorentino United A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Matteo Racioppi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il Tribunale, acquisiti gli atti istruttori, verificata l’avvenuta notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, ha formalmente informato le parti che l’udienza di trattazione si sarebbe svolta nella data odierna del 3 ottobre 2025 per cui constata la presenza di: – Matteo Racioppi, calciatore minorenne con la presenza di entrambi i genitori esercenti la potestà, all’epoca dei fatti tesserato per il Castelfiorentino United ASD, assistito dall’Avv. Andrea Bruni; – La società Castelfiorentino United ASD rappresentata dall’Avv. Gianluca Corrias come da procura speciale depositata in atti;

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: 1. il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.; 2. la società Castelfiorentino United A.S.D.; per rispondere : – il sig. Matteo Racioppi, all’epoca dei fatti calciatore minorenne tesserato per la società Castelfiorentino United A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Castelfiorentino United – A.S.D. Limite e Capraia…

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