COMITATO REGIONALE CALABRIA

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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15/10/2020 – Delibera – Gara del 27/ 9/2020 CITTA AMANTEA 1927 – CITTA DI ACRI 2020

Gara del 27/ 9/2020 CITTA AMANTEA 1927 – CITTA DI ACRI 2020 Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al CU n.29 del 01/10/2020; Letto il reclamo con il quale la società Città di Acri 2020 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 sostenendo che il giocatore De Pascale Edoardo, nato il 16/05/1997, avrebbe preso parte alla gara stessa illegittimamente in quanto squalificato; rilevato che…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 15/10/2020 – Delibera – Gara del 26/ 9/2020 BRANCALEONE – FILOGASO

Gara del 26/ 9/2020 BRANCALEONE – FILOGASO Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 29 del 01/10/2020 letto il reclamo con il quale la società Brancaleone chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere, nelle fila di quest’ultima, partecipato il giocatore Barba Vincenzo, nato il 19/06/2002, non avente titolo in quanto non aveva scontato la giornata di squalifica inflittagli nel corso…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 24/09/2020 – Delibera – Gara del 20/ 9/2020 STILESE A TASSONE – VALLATA DEL TORBIDO

Gara del 20/ 9/2020 STILESE A TASSONE – VALLATA DEL TORBIDO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Djankine Kone nato il 02.02.2000 durante la gara specificata in epigrafe al 40 del primo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Djankine Kone nato il 02.02.2000 accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/09/2020 – Delibera – Gara del 16/ 9/2020 TREBISACCE – CORIGLIANO CALABRO

Gara del 16/ 9/2020 TREBISACCE – CORIGLIANO CALABRO Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Corigliano Calcio; visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla società Corigliano Calabro e rilevato che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l’invio del preannuncio stesso alla controparte; rilevato inoltre la società reclamante…

C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/09/2020 – Delibera – Gara del 16/ 9/2020 MONASTERACE CALCIO – ISOLA CAPO RIZZUTO

Gara del 16/ 9/2020 MONASTERACE CALCIO – ISOLA CAPO RIZZUTO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Darboe Ebrima nato il 21.12.1998 durante la gara specificata in epigrafe al 27° del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Darboe Ebrima nato il 21.12.1998 accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 27/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: – il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; – la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

  PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: – il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; 2) ha ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull’accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018). Deferimento Procura Federale Prot. 3750/777 pf 19 20 MDL/PS DEL 24 settembre 2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. – società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti Molinari Leonardo ed all’allenatore Andreoli Angelo. Deferimento Procura Federale Prot. 3636/1061 pf 19 20 GC/LDF/AS DEL 23 settembre 2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 25/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; -la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta. Deferimento Procura Federale Prot. 1426/847 pf 19 20 GC/MDL/ps DEL 27 Luglio 2020

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6,…

C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 03/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: -il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; -la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico. Deferimento Procura Federale Prot. 580/765 pf 19 20 GC/LDF/ac DEL 13 Luglio 2020.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: -il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la…

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