Gara del 30/10/2021 ARDORE – DELIESE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara da quali risulta – che al 35° minuto del primo tempo l’arbitro dopo aver ammonito un dirigente della società Ardore, veniva aggredito verbalmente dallo stesso anche con frasi offensive; – che pertanto l’arbitro era costretto ad espellere il predetto dirigente che a quel punto si avvicinava repentinamente afferrandolo bruscamente da una spalla, forzando la presa e strattonandolo con violenza; – che il dirigente resosi…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 28/10/2021 – Delibera – Gara del 24/10/2021 SAN FILI 1926 – SCANDALE
Gara del 24/10/2021 SAN FILI 1926 – SCANDALE Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società U.S. Scandale 1926; letta la nota fatta pervenire dall’ U.S. Scandale 1926 con la quale la società ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore in quanto la squadra non ha potuto lasciare il Comune di residenza per raggiungere l’impianto sportivo di…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2021 – Delibera – Gara del 19/10/2021 ROCCELLA – STILOMONASTERACE CALCIO
Gara del 19/10/2021 ROCCELLA – STILOMONASTERACE CALCIO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore CONIGLIO Antonio (nato il 18/03/2005) appartenente alla società A.S.D. Stilomonasterace durante la gara specificata in epigrafe al 42ºdel primo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di espulsione; rilevato che all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore CONIGLIO Antonio veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. Stilomonasterace, giusti ulteriori…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2021 – Delibera – Gara del 19/10/2021 BOVALINESE 1911 – BRANCALEONE
Gara del 19/10/2021 BOVALINESE 1911 – BRANCALEONE Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore PELLE Bruno (nato il 29/01/2006) appartenente alla società A.S.D. BOVALINESE durante la gara specificata in epigrafe al 30º del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore PELLE Bruno veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. BOVALINESE, giusti…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2021 – Delibera – Gara del 9/10/2021 SENSATION PROFUMERIE C5 – CATAFORIO C5 R.C.
Gara del 9/10/2021 SENSATION PROFUMERIE C5 – CATAFORIO C5 R.C. Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 14/10/2021; rilevato che il ricorso preannunciato dalla società A.S.D. Cataforio C5 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell’invio allegata alla documentazione originale del ricorso e rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; letto il ricorso con il quale…
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C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 30/09/2021 – Delibera – Gara del 19/ 9/2021 GARIBALDINA – V.E. RENDE
Gara del 19/ 9/2021 GARIBALDINA – V.E. RENDE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 23 settembre 2021; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. V.E. RENDE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell’invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 25/01/2022 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: – Giuseppe LO GATTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; – la Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: – Giuseppe LO GATTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società USD PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D. AZZURRA 1998, i giovani calciatori di tale società non avrebbero probabilmente svolto attività sportiva, si è concretizzata: 1) nell’aver posto come condizione necessaria per iniziare la trattativa per la concessione dell’utilizzo alla A.S.D. AZZURRA 1998 dell’unico campo sportivo comunale, dapprima il pagamento dei debiti pregressi e poi il pagamento della sanzione inflitta dalla Commissione Premi della F.I.G.C.; 2) successivamente, una volta che della questione erano stati informati i vari enti coinvolti mediante la segnalazione della A.S.D. AZZURRA 1998 del 24.9.2020, nell’aver formulato a tale società una proposta economica che non si è inteso modificare, nonostante l’obbligo, previsto nella determinazione n. 182 del 12.12.2018 del Comune di Sant’Onofrio e nella relativa convenzione del 17.12.2018, di garantire a tutte le associazioni sportive la concreta possibilità dell’utilizzo della struttura comunale la cui gestione era affidata a tale società, nonostante la A.S.D. AZZURRA 1998 avesse evidenziato di non poterla sostenere economicamente e nonostante non sia stato dimostrato che solo tale importo potesse garantire l’equilibrio di gestione (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020); 2. la Società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO (matr. n. 946158) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, del comportamento tenuto dal presidente Sig. CIANCIO FRANCESCO, il quale deve rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva mediante la condotta descritta al punto che precede (Fatti commessi in Sant’Onofrio nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2020).
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – CIANCIO FRANCESCO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. SANT’ONOFRIO CALCIO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i principi di lealtà, correttezza e probità e il diritto dei ragazzi allo svolgimento dell’attività sportiva. Tale violazione, posta in essere nonostante il presidente Ciancio fosse perfettamente a conoscenza che, non concedendo l’utilizzo dell’unico campo sportivo disponibile sul territorio comunale alla A.S.D.…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo Ramundo, affermando profili di non regolarità nella direzione della gara Vigor Lamezia Calcio 1919 – ASD Reggiomediterranea del 06.06.2021, ed altresì idonei a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità del direttore di gara, nonché adombrando dubbi sull’operato e sull’oggettività dell’organo federale nel suo complesso relativamente alla designazione dell’arbitro stesso, perché facente parte della stessa sezione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri; la Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Presidente sig. Bruno Leo, così come descritte e specificate nel precedente capo di incolpazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 4 a carico di: LEO Bruno, all’epoca dei fatti presidente della società ASD Reggiomediterranea,per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dall’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva per aver, con le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione sul canale web “Pianeta Calcio”, in data 09.06.2021, pubblicamente espresso giudizi e rilievi idonei a ledere la reputazione dell’arbitro, sig. Carmelo…
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C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n.269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; la Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto…