Gara del 16/ 9/2020 TREBISACCE – CORIGLIANO CALABRO Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Corigliano Calcio; visto il preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla società Corigliano Calabro e rilevato che lo stesso non è conforme alla normativa vigente, poiché non è stata allegata la ricevuta attestante l’invio del preannuncio stesso alla controparte; rilevato inoltre la società reclamante…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 18/09/2020 – Delibera – Gara del 16/ 9/2020 MONASTERACE CALCIO – ISOLA CAPO RIZZUTO
Gara del 16/ 9/2020 MONASTERACE CALCIO – ISOLA CAPO RIZZUTO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Darboe Ebrima nato il 21.12.1998 durante la gara specificata in epigrafe al 27° del secondo tempo veniva sanzionato dall’arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all’atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Darboe Ebrima nato il 21.12.1998 accertava che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 27/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: – il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o comunque non impedito al sig. Germano Antonio, Tecnico abilitato ed iscritto nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. già tesserato per la medesima stagione sportiva per la società A.S.D. Cassano Sybaris, di svolgere attività tecnica a favore della propria società tentando di aggirare la normativa di settore attraverso il tesseramento dello stesso con la qualifica di dirigente-massaggiatore; – la società A.S.D. COTRONEI 1994 (matricola 610079) ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere da soggetti con la stessa tesserati e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: – il sig. ALESSIO ORLANDO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Cotronei 1994, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 40 comma 1 e 2 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C. per aver consentito e/o…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; 2) ha ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull’accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018). Deferimento Procura Federale Prot. 3750/777 pf 19 20 MDL/PS DEL 24 settembre 2020.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 del 01.07.2018 punto 14 Allenatori (stagione sportiva 2018/2019) per aver sottoscritto in data 25.10.2018 con Andreoli Angelo (allenatore professionista seconda categoria – codice 47.847) per la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato Eccellenza regione Calabria un accordo economico per complessivi Euro 9.000,00 oltre rimborso spese, su modello errato ovvero accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori dilettanti anziché accordo tipo a titolo oneroso tra società aderenti alla LND e allenatori professionisti, contenente la previsione di rimborsi spese non dovute agli allenatori professionisti in quanto nei compensi dovuti agli Allenatori Professionisti, incaricati nelle società dilettantistiche, il rimborso spese è ricompreso nel premio di tesseramento. – società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI (già F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte ascritte rispettivamente al direttore generale con poteri di firma, all’epoca dei fatti Molinari Leonardo ed all’allenatore Andreoli Angelo. Deferimento Procura Federale Prot. 3636/1061 pf 19 20 GC/LDF/AS DEL 23 settembre 2020.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – MOLINARI Leonardo, direttore generale e rappresentante legale con poteri di firma, all’epoca dei fatti, della società A.S.D. F.C. CALCIO ACRI per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente Codice di Giustizia Sportiva (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 25/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; -la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta. Deferimento Procura Federale Prot. 1426/847 pf 19 20 GC/MDL/ps DEL 27 Luglio 2020
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6,…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 03/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: -il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2017/2018 nonchè dell’art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. per aver pattuito in qualità di legale rappresentante della propria società con il sig. Sufra Nicola Annibale, allenatore di 3^ categoria, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula; -la società A.S.D. ATLETICO MELICUCCO (matricola 947814) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante e dal proprio tecnico. Deferimento Procura Federale Prot. 580/765 pf 19 20 GC/LDF/ac DEL 13 Luglio 2020.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.2 a carico di: -il sig. PAPALUCA Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Atletico Melicucco, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti oggi trasfuso nell’art. 2, comma 1, ed art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 03/08/2020 – Delibera – Procedimento Disciplinare nr.1 a carico di: -FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 14 lettera C del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1/7/2017 secondo cui gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 17-18, privo di tesseramento nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 con il predetto allenatore, entro il termine previsto dalla normativa federale; -società ASD ROSE CITY (matricola 934734) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritte. Deferimento Procura Federale prot. Prot. 508/761 pf 19-20 GC/LDF/ac del 10.07.2020.
Procedimento Disciplinare nr.1 a carico di: -FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 13/07/2020 – Delibera – PROCEDIMENTI DISCIPLINARE nr. 27 (s.s. 2019/2020) a carico di: CALABRÒ MARCO, in qualità all’epoca dei fatti (ed anche attualmente) di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto durante la gara Parghelia Calcio – Vigor 1919 del 23.11.2019: a) ha tenuto nei confronti di Chiapparo Giuseppe e Cordiano Giovambattista, entrambi calciatori della società A.S.D. Parghelia Calcio, una condotta offensiva concretizzatasi nell’aver rivolto loro, rispettivamente, le espressioni “stai zitto sei solo un codardo” e “vattene affanculo sotto la doccia”; b) ha rivolto a Diallo Youssuof, calciatore della società A.S.D. Parghelia Calcio, le offese a sfondo razziale “stai zitto negro, sennò ti butto fuori” e “negro stati zitto perché sei già ammonito” (fatti commessi in Parghelia in data 23.11.2019). Deferimento Procura Federale Proc.nr.13383/ 681pfi 19-20/MDL/ps del 16.06.2020.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARE nr. 27 (s.s. 2019/2020) a carico di: CALABRÒ MARCO, in qualità all’epoca dei fatti (ed anche attualmente) di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 lett. c), del Regolamento A.I.A., per avere violato i principi di lealtà, rettitudine, correttezza e probità, in quanto durante la gara Parghelia Calcio – Vigor 1919 del 23.11.2019: a) ha tenuto…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 13/07/2020 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di: SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria – Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale: a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco; b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo; c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti” Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13268/703/pfi19-20/MDL/Jg del 12/06/2020.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di: SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della…