COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23.10.2013 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di : SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della SS Vazzanese, Scidà Francesco, che lo colpiva alla testa con il manico di un ombrello procurandogli una ferita che richiedeva l’intervento dei sanitari dell’ospedale di Polistena.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.5 a carico di a carico della Societa’ ASD REAL MELICUCCO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, del C.G.S. dell’operato dei propri sostenitori e dell’atto di violenza consumato da parte di un tifoso, non identificato, nei confronti del Presidente della…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli dall’allenatore Giovanni Alessandro con l’intento di non fargli trascrivere nel referto le espulsioni e le ammonizioni da lui decretate nel corso della gara e per avere, infine, consentito alla sua fidanzata e a due bambini di accedere, al termine della gara, nel suo spogliatoio mentre erano in corso vari colloqui tra lui e i dirigenti delle due società interessate.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.4 a carico di sig. DAJGHORO Virtuoso , arbitro della Sezione AIA di Catanzaro, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 C.G.S. per avere omesso di trascrivere nel referto l’espulsione inflitta ad un dirigente della Società Calcio giovanile Catanzarese e le richieste rivoltegli…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità disatteso l’obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore dell’allenatore Del Morgine Teobaldo. 2 – SOCIETA’ REAL SAN MARCO per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S. per violazioni ascritte al suo legale rappresentante sig. Chianelli Antonio.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: 1 – Sig.CHIANELLI Antonio, legale rappresentante della ASD Real San Marco per rispondere della violazione dell’art.1,comma 1 C.G.S. ,anche in relazione agli artt.94 ter, comma 13 delle NOIF e dell’art.8, comma 9 del C.G.S. per avere, in qualità di legale rappresentante della ASD Real San Marco, in…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di: Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che i dirigenti, tesserati di società, colpiti da provvedimenti di inibizione temporanea non possono rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa; la U.S. Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le condotte poste in essere dal sig. Egidio Franco Bonafine.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 16.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 (s.s. 2012/13) a carico di: Signor BONAFINE Egidio Franco e della Società U.S. CASTROVILLARI per rispondere il sig. Egidio Franco Bonafine, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società U.S. Castrovillari Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, comma…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013, valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in posizione irregolare, poiché alla data dell’incontro risultava già tesserato per altra squadra, nello specifico per la società A.S.D Altomonte Calcio come descritto nella parte motiva; il sig. Leonardo Propato, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara Verbicaro – F.C. Atletico Altomonte (2 – 0) del 17.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che il calciatore Francesco Romeo partecipava alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado detto calciatore fosse già tesserato per altra squadra, come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: Francesco ROMEO, calciatore della società A.S.D. Altomonte Calcio; Leonardo PROPATO, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C.ATLETICO ALTOMONTE; per rispondere: il sig. Francesco Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Roberto FREGA, calciatore; Andrea VENA, calciatore; Saverio CONSOLI, calciatore; Francesco CAPPARELLI, calciatore; Simone GUARDIA, calciatore; Pino ROMEO, calciatore; Pierluigi D’AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C. ATLETICO ALTOMONE; per rispondere:il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Andrea Vena, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Saverio Consoli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Francesco Capparelli, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Simone Guardia, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pino Romeo, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver partecipato nella stagione sportiva 2012-2013 alla gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 benché privo di regolare tesseramento per la società F.C. Atletico Altomonte come descritto nella parte motiva; il sig. Pierluigi D’Ambra, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità, per aver sottoscritto nella stagione sportiva 2012-2013 la distinta di gara F.C. Atletico Altomonte – A.S.D. Altomonte Calcio (2 – 1) del 24.3.2013 valida per il Campionato di Terza Categoria Girone B – Delegazione Provinciale di Cosenza, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati Roberto Frega, Andrea Vena, Saverio Consoli, Francesco Capparelli, Simone Guardia, Pino Romeo partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta la norme vigenti, malgrado detti calciatori non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; la società F.C. Atletico Altomonte a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio tesserato e/o ai soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di: Roberto FREGA, calciatore; Andrea VENA, calciatore; Saverio CONSOLI, calciatore; Francesco CAPPARELLI, calciatore; Simone GUARDIA, calciatore; Pino ROMEO, calciatore; Pierluigi D’AMBRA, dirigente della società F.C. Atletico Altomonte; la Società F.C. ATLETICO ALTOMONE; per rispondere:il sig. Roberto Frega, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1 e art. 10…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 (12-13) a carico di: Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; e la Società A.S.D. ROCCA CALCIO; per rispondere: iI signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 6 del Codice e dell’art. 19, comma 2 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, durante il periodo di inibizione a svolgere ogni attività federale, sottoscritto numerose liste di trasferimento calciatori e rappresentato la Società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo; la Società A.S.D. Rocca Calcio della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente Verzina Francesco, come sopra esplicitate.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 DEL 10.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 (12-13) a carico di: Signor VERZINA Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio; e la Società A.S.D. ROCCA CALCIO; per rispondere: iI signor Verzina Francesco, n.q. di Presidente della A.S.D. Rocca Calcio, della violazione del disposto di cui all’art. 1, commi 1 e 6 del Codice e dell’art. 19,…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.2 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.9.2013 (squalifica del calciatore GRECO Nicola per TRE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.2 della Società A.S. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.9.2013 (squalifica del calciatore GRECO Nicola per TRE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la sanzione come sopra inflitta…
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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.1 della Società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27.8.2013 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 02.10.2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.1 della Società A.S.D. TREBISACCE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 27.8.2013 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA la gara di Coppa Italia…