COMITATO REGIONALE CALABRIA

Pagina: 1 2 327 328 329 330 331 366 367

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.4 della Società A.S.D. AMARONI 08 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (squalifica del calciatore RUGGERO Francesco fino al 21.11.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante, che ha insistito per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.3 della Società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo n.3 della Società LOCRI A.C. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica del calciatore FISCHETTI Antonio per due gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo nr.02 della Società SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.26 del 22.09.2011 (ammenda di € 1.000,00 e DIFFIDA, inibizione del dirigente PALAZZO Riccardo a svolgere ogni attività fino al 28.09.2011, squalifica dell’allenatore BACILIERI Cesare fino al 21.12.2011, squalifica…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07 del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 33 del 06/10/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 1 della A.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.07 del 03.08.2011 (squalifica del calciatore Capitano BATTAGLIA Giovanni fino al 30 giugno 2013, in luogo degli autori materiali dell’atto di violenza subito dall’arbitro nel corso della gara del 21.05.2011…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio fino al 25 maggio 2016, inibizione del dirigente FIORILLO Antonio fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; punizione sportiva della perdita della gara del 21.05.2011 Soriano 2010 – ACD Piscopio, campionato di 3^Categoria Play Off, con il punteggio di 0-3; esclusione del prosieguo della fase finale di Play-Off). RECLAMO nr.150 del Sig.FIORILLO Antonio (dirigente Soc.A.C.D. PISCOPIO) avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (inibizione fino al 25 maggio 2016 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO nr.149 della S.C.D. PISCOPIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.91 del 25.05.2011 (squalifica dei calciatori CUTRULLA Giuseppe, FURCI Pasqualino, COSCARELLA Gregorio, FRANZE’ Domenico A., MUSCAGLIONE Lorenzo fino al 25 maggio 2016; inibizione dei dirigenti D’AMICO Giuseppe, D’AMICO Antonio…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Marca – Real Silana del 12.01.2011 in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 2) Emilio GAUDIO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1;10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinta gara della partita Interlogos – Marca del 22.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 3) Gianluca MORETTI, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1; 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore della società Marca, la distinte gara della partita Commenda – Marca del 6.12.2010, in cui dichiarava che i giocatori, ivi menzionati, erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusta le norme vigenti, malgrado i calciatori sopra indicati, inseriti in distinta, non ne avessero titolo come descritto nella parte motiva; 4) la società S.S.D. MARCA a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2, del C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati ovvero ai soggetti che abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: 1) Antonio FALBO, dirigente accompagnatore della società Marca, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 10, comma 6, del C.G.S. e dell’art. 36 del Regolamento per il settore dell’attività giovanile e scolastica, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità,…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere sottaciuto, nel corso delle rispettive loro audizioni di avere riconosciuto nella persona del calciatore Albano Alessio il responsabile dell’aggressione subita dallo stesso Dolce Davide; 2) il calciatore DOLCE Davide, tesserato per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere effettuato una telefonata gravemente minacciosa al Presidente del ASD Serrese, signor Albano Salvatore, reclamando il saldo di alcuni rimborsi spese; 3)il calciatore ALBANO Alessio, tesserato per l’ASD Serrese, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere aggredito, per ritorsione, il calciatore dell’USD Real Catanzaro 1969, Dolce Davide, al suo arrivo con la propria squadra nei pressi dello stadio di Serra San Bruno (VV),colpendolo con un pugno ed alcuni calci; 4)il Presidente dell’USD REAL CATANZARO 1969, signora DE VENUTO Maria, ed il calciatore SMILES Pasquale, tesserato per l’ASD Raffaele Nicastro, in atto in prestito all’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3 del C.G.S., per non essersi presentati alla due convocazioni disposte dall’Ufficio della Procura Federale, per essere ascoltati; 5)la Società USD REAL CATANZARO 1969, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al Presidente De Venuto Maria ed ai tesserati Tolomeo Vitaliano, Mancuso Antonio, Dolce Davide e Smiles Pasquale; 6) la Società ASD SERRESE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio calciatore Albano Alessio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 24 a carico di: 1) il Dirigente MANCUSO Antonio, l’Allenatore TOLOMEO Vitaliano ed il calciatore DOLCE Davide, tesserati per l’USD Real Catanzaro 1969, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per avere…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro prima della partita con atteggiamento minaccioso e pronunciando, nell’occasione, con tono alterato al suo indirizzo frasi dal significato incomprensibile, ma comunque sempre con atteggiamento minaccioso; per non aver fatto nulla per impedire che il dirigente Gioello Luca, accompagnatore ufficiale della squadra, rivolgesse parole offensive nei confronti del direttore di gara minacciandolo, inoltre, con una pistola che sfilava dalla cinghia dei pantaloni poggiandola su un tavolino; la Soc. A.S. Spezzano Albanese per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art.4 comma 1, C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico di: sig. MONTONE Attilio Cosma Damiano, Presidente della Soc. Spezzano Albanese; e della Società A.S. SPEZZANO ALBANESE per rispondere: il primo delle violazioni dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., per…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione sportiva alla gara Enotria Tortora – Maratea valevole per il campionato Giovanissimi provinciali disputata in data 20.02.2011 malgrado fosse squalificato a seguito di decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria e per avere sottoscritto la distinta in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza secondo le norme vigenti; la SOCIETA’ A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art.4, comma.2, C.G.S. delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.22 a carico di: FORMICA Simone, calciatore della società A:S.D. FC Maratea; e della Soc. A.S.D. F.C. MARATEA per rispondere: il primo della violazione degli artt.1,comma 1; 10, comma 6; 22, comma 8, C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per avere partecipato nella corrente stagione…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi, non avente titolo, perché mai tesserato con la società Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC elencandolo nella distinta con il nominativo di Guaglionone Luigi; Sig PAPALEO Paolo Danilo, Calciatore della Società AS Gigi Meroni, con funzioni di accompagnatore ufficiale, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 61, comma 5, delle NOIF, per essersi reso responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto e dichiarato falsamente la dichiarazione in calce alla distinta di gara della sua squadra in cui attestava che tutti i calciatori in essa elencati erano regolarmente tesserati, mentre il sig. D’Ambra Pierluigi, trascritto con il falso nome di Guaglianone Luigi, non lo era; Sig D’AMBRA Pierluigi, collaboratore di fatto della AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 1 comma 5, del CGS perché mai tesserato con la società AS Gigi Meroni e né con altre affiliate alla FIGC ma soltanto collaboratore di fatto della predetta società, ha tentato di prendere parte alla gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni; SOCIETA’ AS GIGI MERONI, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte al Dirigente Pacienza Alfredo, al Calciatore Papaleo Paolo Danilo ed al suo collaboratore di fatto, D’Ambra Pierluigi, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS e della violazine ai sensi dell’art. 46, comma 6, per la tentata partecipazione alla gara, Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni dello predetto D’Ambra Perluigi, non avente titolo;

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 09 del 18 LUGLIO 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 21 a carico di: Sig PACIENZA Alfredo, dirigente Società AS Gigi Meroni, per rispondere della violazione di cui all’art, 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 46, comma 6, del CGS, per aver tentato di far disputare la gara Trapezakion Trebisacce – Gigi Meroni al Sig. D’Ambra Pierluigi,…

10
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it