COMITATO REGIONALE CALABRIA

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.75 della A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (ripetizione della gara Sporting Terranova – Aprigliano Calcio dell’ 8.1.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.75 della A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (ripetizione della gara Sporting Terranova – Aprigliano Calcio dell’ 8.1.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVATO che, nella seduta del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12.1.2012 (punizione sportiva perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012, ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente AMICO Francesco fino al 16.5.2012). RECLAMO n.73 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (inibizione dirigente MELLEA Vito fino al 29.02.2012). RECLAMO n.74 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 12.1.2012 (squalifica calciatore CHICHERCHIA Carmine per CINQUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85 del 12.1.2012 (punizione sportiva perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012, ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 26.01.2012 (punizione sportiva perdita della gara Mamertresilicese – Marina di Gioiosa del 22.01.12; ammenda di €300,00, squalifica calciatore AQUINO Davide per CINQUE giornate di gara, squalifica calciatori PALERMO Matteo e IERACI Domenico per TRE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società A.S.D. MARINA DI GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 92 del 26.01.2012 (punizione sportiva perdita della gara Mamertresilicese – Marina di Gioiosa del 22.01.12; ammenda di €300,00, squalifica calciatore AQUINO Davide per CINQUE giornate di gara, squalifica…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore Massimo LISCO fino al 14.12.2012, Giampaolo PALERMO fino al 30.05.2012, inibizione dirigente accompagnatore Pompeo Pino BELLOMUSTO fino al 31.12.2012, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 99 del 07.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.61 della Società A.S.D. FAGNANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.14 del 15.12.2011 (punizione sportiva della perdita della gara ASD Fagnano – USD Santa Maria del Cedro dell’11 dicembre 2011, squalifiche: calciatore Massimo LISCO fino al 14.12.2012, Giampaolo PALERMO fino…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società ASD CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( esclusione del Torneo ESORDIENTI, inibizione del Presidente PETTINATO Giuseppina fino al 10 MARZO 2012, inibizione del Dirigente MIRARCHI Alessio fino al 15 FEBBRAIO 2012, inibizione del Dirigente MACCARONE Massimo fino al 15 FEBBRAIO 2012, squalifica dell’allenatore MIRARCHI Antonio fino al 5 APRILE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.70 della Società ASD CASCIOLINO 2007 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( esclusione del Torneo ESORDIENTI, inibizione del Presidente PETTINATO Giuseppina fino al 10 MARZO 2012, inibizione del Dirigente MIRARCHI Alessio fino al 15 FEBBRAIO 2012, inibizione del…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 29/2/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.68 del Sig.ROSSI Simone (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n.32 del 12.1.2012 ( inibizione fino al 10/2/2012). RECLAMO n.69 del Sig.COZZA Francesco (tesserato A.S. Belsito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 – Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.67 della Società U.S. PETRONA’ avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 12.1.2012 (penalizzazione di 3 punti in classifica e ammenda di € 60,00 – Gara Carrao – Petronà del 4.12.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.65 del Sig.GUERRIERO Alfonso Bruno (Soc. ASD Rossanese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.85 del 12.1.2012 (inibizione fino al 14/3/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che il direttore di gara nel…

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 95 del 31.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di: LIRANGI Franco, Presidente dell’ASD LUZZESE CALCIO 99; CONDEMI Giovanni, Collaboratore della Società ASD LUZZESE CALCIO 99, che ha svolto attività nell’interesse della stessa Società: per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S., per avere insieme tentato di convincere illecitamente, senza esito, il presidente SPOLITU Gino Domenico ed il Dirigente MANDALARI Santo dell’US PRAIA ad accettare la proposta di combinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese del 26.2.2011 con il risultato in favore della Luzzese e per le proposte, senza esito, dello stesso tenore avanzate telefonicamente dal CONDEMI Giovanni al calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA e dal LIRANGI Franco al calciatore FORTE Andrea dell’US PRAIA; PETRUZZELLI Domenico, Arbitro fuori dai quadri, con incarico di Osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione agli art. 7, commi 1 e 2, e art. 10, comma 1, del C.G.S. per avere tentato illecitamente di convincere, senza esito, a mezzo telefono, il calciatore AMETRANO Angelo dell’US PRAIA a determinare lo svolgimento della gara Praia – Luzzese, con il risultato in favore della Luzzese e per avere dichiarato di svolgere l’attività di segnalare, solitamente, all’Agenzia A.M. Sportiva di Brescia i giovani calciatori dei vari vivai delle Società pugliesi più talentuosi; SPOLITU Gino Domenico, Presidente dell’U.S. PRAIA; MANDALARI Santo, Dirigente dell’U.S. PRAIA; AMETRANO Angelo, Calciatore dell’U.S. PRAIA; FORTE Andrea, Calciatore dell’U.S. PRAIA; per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti del’art 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 7, comma 7 del C.G.S. per non avere denunciato senza indugio alla Procura Federale della F.I.G.C. il tentativo di illecito proposto , senza esito, rispettivamente dal CONDEMI Giovanni, dal LIRANGI Franco e dal PETRUZZELLI Domenico; Società ASD LUZZESE CALCIO 99 per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte al proprio Presidente LIRANGI Franco e collaboratore CONDEMI Giovanni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. nonché delle stesse violazioni ascritte a questi ultimi due responsabili, per l’illecito da essi messo in essere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, commi 1 e 2 del C.G.S.; Società US PRAIA per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, per le violazioni ascritte ai proprio Presidente SPOLITU Gino Domenico ed ai tesserati MANDALARI Santo, AMETRANO Angelo e FORTE Andrea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S..

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COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai danni di quest’ultimo da parte di quattro sostenitori del Piscopio, di cui uno indossava la tuta della stessa Società, come meglio specificato nella parte motivata; la società A.C.D. PISCOPIO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio dirigente Fiorillo Antonio, ai sensi e per gli effetti dell’art.4, comma 2, del C.G.S. Deferimento Vice Procuratore Federale del 13 dicembre 2011.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di: Sig.FIORILLO Antonio, dirigente dell’A.C.D. Piscopio, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tenuto un comportamento scorretto ed offensivo nei confronti del giovane Arbitro Idà Bruno, determinando l’aggressione ai…

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