COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 12/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale nome di battesimo MIGLIARESE Antony in luogo di Anthony, un numero di codice fiscale diverso ed apponendo un firma apocrifa in calce a tale richiesta; MIGLIARESE Anthony, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39, commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver disputato nelle file della società ASD AGNADELLO CALCIO 2011, tre gare del campionato di terza Categoria stagione sportiva 2017/2018 in posizione irregolare; ASD AGNADELLO CALCIO 2011, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, CGS in ordine ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 11 giugno 2018 a carico di BRAMBILLA Agostino, Presidente della società ASD AGNADELLO Calcio 2011, per violazione dell’Art. 1 bis, commi 1 del CGS, in relazione agli Artt. 39,  commi 1 – 2 e 40 comma 4 NOIF per aver effettuato in data 14.1.2018 il tesseramento del calciatore MIGLIARESE Anthony, allorquando lo stesso era già tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la società ASD NEW VIDI TEAM, inoltrando alla FIGC una richiesta recante quale…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 14 del 12/09/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 19 giugno 2018 a carico di – MUSSO Sandro, Presidente del MANTOVA FC Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per aver omesso, nel tesseramento del sig. Zanforlini Luigi, ogni necessaria diligenza inerente la regolarità del tesseramento stesso, all’epoca minore di anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella Regione Lombardia e sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga; – ZANFORLINI Luigi della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per essere stato tesserato per la società Mantova FC srl, disputando 31 gare ufficiali – MANTOVA FC SRL, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 comma 1 e 2 del CGS, del comportamento dei propri tesserati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 19 giugno 2018 a carico di – MUSSO Sandro, Presidente del MANTOVA FC Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all’art 40 comma 3 NOIF, per aver omesso, nel tesseramento del sig. Zanforlini Luigi, ogni necessaria diligenza inerente la regolarità del tesseramento stesso, all’epoca minore di anni 16, non residente da almeno 6 mesi nella Regione Lombardia e sprovvisto delle necessarie autorizzazioni federali in deroga; – ZANFORLINI…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 6 giugno 2018 a carico di -CERCHI Davide, Presidente della società ASD SAN BENEDETTO PO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF e art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per aver organizzato sotto l’egida di altra società un torneo senza la prescritta autorizzazione federale, facendo partecipare, in posizione irregolare, tesserati cat. Giovanissimi, della società US GOVERNOLESE in mancanza di nulla osta; – MAZZOCCHI Paolo, CERCHI Sebastiano, PINOTTI Lorenzo, GIAVAZZI Andrea, MARGONARI Michael, SAVASI Leonardo, CAVALLETTI Riccardo, MAGRI Lorenzo, MENEGAZZO Riccardo, AZZALIN Andrea, PEGORARI Stefano, LOFFREDO Alessandro, CARAMANTI Gabriele, calciatori tesserati per la US GOVENOLESE, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF, art. 10comma 1,2 e 4 del CGS per aver partecipato, in costanza di tesseramento con la società US GOVERNOLESE, ad un torneo non autorizzato nelle fila della società ASD SAN BENEDETTO PO in posizione irregolare perché privi del necessario titolo; – ASD SAN BENEDETTO PO a titolo di responsabilità diretta e ed oggettiva, ex art 4 comma 1 e 2, del CGS per l’attività del proprio Presidente Cerchi Davide, nonché per l’operato dei giocatori deferiti.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 6 giugno 2018 a carico di -CERCHI Davide, Presidente della società ASD SAN BENEDETTO PO, per violazione dell’Art. 1 bis, comma 1 del CGS, in relazione al paragrafo 9.5 del CU n. 1 del SGS 2016/2017, nonché all’ art. 14 comma 2, art. 18 comma 1, art. 25, comma 3 e art. 28 comma 1 del Regolamento del SGS, art. 31 comma 3 delle NOIF e art. 10 commi 2 e 4 del CGS, per…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di BORRONI Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente della società MOTTA VISCONTI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per avere accompagnato all’insaputa della società MOTTA VISCONTI alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso la società GS CALVIGNASCO ASD senza il preventivo rilascio del nulla osta.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 18 aprile 2018 a carico di BORRONI Jacopo, all’epoca dei fatti dirigente della società MOTTA VISCONTI, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, per avere accompagnato all’insaputa della società MOTTA VISCONTI alcuni tesserati nati nel 2002 a sostenere un allenamento presso la società GS CALVIGNASCO ASD senza il preventivo rilascio del nulla osta. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti gli incombenti di rito, – preso atto che il deferito…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 05 del 02/08/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di – BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall’accordo LND AIAC di cui al CU di cui sopra; – LONGOBARDO Maurizio, all’epoca dei fatti Tecnico della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere sottoscritto l’accordo sopra menzionato;

  DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 17 maggio 2018 a carico di – BISOGNO Giuseppe, Presidente della USD SPORTING LEB, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione al CU della LND n. 1 dell’1.7.2014, per avere consentito e comunque non impedito alla propria segretaria, SENNA Silvana, di sottoscrivere un accordo economico con il tecnico della prima squadra superiore al massimale di Euro 1.000,00 stabilito dall’accordo LND AIAC di cui al CU di cui…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 26/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di 1) D’AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo di necessaria abilitazione alla conduzione tecnica della predetta squadra, nonché per aver sottoscritto la distinta di 11 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il PIOVERA; 2) TRICHES Cristian, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di 10 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 3) CENDALI Gianluigi, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di 2 gare del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 4) FERRARIS Pietro Santino, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016 per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II° Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 5) CIARAVINO Stefano, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il Sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 6) UCCELLI Leonardo, Dirigente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere sottoscritto la distinta di una gara del campionato di II Categoria ove figurava quale tecnico il sig. PIOVERA Claudio che non aveva idoneo titolo a ricoprire la qualifica di tecnico; 7) la società ASD VIGEVANO CALCIO per rispondere a titolo responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi art. 4 comma 1 e 2 del CGS per le violazioni ascrivibili ai soggetti sopra indicati.

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE datato 28 maggio 2018 a carico di 1) D’AMBROSIO Giovanni, Presidente della ASD VIGEVANO CALCIO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis comma 1 del C.G.S. ed all’Art. 61, comma 1 delle NOIF, nonché all’Art. 44 del Regolamento della LND in relazione al CU della LND n. 84, punto C, pubblicato in data 12.8.2016, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della squadra partecipante al Campionato di II Categoria al sig. PIOVERA Claudio, privo…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – Deferimento del Procuratore Federale del 30 maggio 2018 a carico di: – MOSTACCHI Oriano, all’epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; – MAINETTI Paolo, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società Sondrio calcio srl, nonchè responsabile del settore giovanile, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, consentendo e comunque non impedendo allo propria società di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FlGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; lo stesso sig. MAINETTI Paolo dovrà rispondere dello violazione dell’art. 1 bis, comma 3 CGS, per non essersi presentato, nonostante ben due convocazioni ricevute, dinanzi al collaboratore della Procura Federale, senza documentare alcun motivo ostativo; – MUFFATTI Enrico, all’epoca dei fatti Dirigente dello società Sondrio calcio Srl, per rispondere della violazione violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore NOBILI Riccardo, autorizzando lo stesso e comunque, consentendo e non impedendo alla società Sondrio Calcio, di adottare una politica di selezione dei giovani calciatori categoria “Esordienti”, contravvenendo al carattere eminentemente ludico, promozionale e didattico sancito dalla FIGC con riferimento all’attività di base [pulcini ed esordienti], [dopo il pagamento della quota di iscrizione dei predetti giovani calciatori alla scuola calcio della stessa società], con conseguente emarginazione di alcuni di essi; – SONDRIO CALCIO srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS per i comportamenti posti in essere dai soggetti suindicati, come sopra descritti.

Deferimento del Procuratore Federale del 30 maggio 2018 a carico di:   – MOSTACCHI Oriano, all’epoca dei fatti Presidente della società Sondrio calcio srl, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione delle disposizioni stabilite alla sezione 1 del C.U. n. 1 del 1 luglio 2016 s.s. 16-17 della FIGC, Settore Giovanile e Scolastico, per aver omesso ogni forma di vigilanza e controllo sull’operato del proprio allenatore…

C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 03 del 19/07/2018 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 giugno 2018 a carico di ASD CALCIO S. STEFANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017; SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017;

DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 13 giugno 2018 a carico di ASD CALCIO S. STEFANO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017; SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’Art. 4, comma 2, CGS per aver tesserato un iscritto al settore AIA, GROPPI Andrea Carlo nella stagione sportiva 2016/2017; Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, esperiti…

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