COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POL. AUDAX CALCIO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA POL. AUDAX CALCIO / TROMELLO C.U.n. 18 della delegazione di PAVIA datato 2-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POL. AUDAX CALCIO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA POL. AUDAX CALCIO / TROMELLO C.U.n. 18 della delegazione di PAVIA datato 2-12-2010 La società POL. AUDAX CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l’allenatore VERONESI Tiziano fino al 28-02-2011, il calciatore BETTINESCHI Alberto…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ S.S. DRESANO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA UNION MULAZZANO / DRESANO C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 DEL 23/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ S.S. DRESANO CAMP. TERZA CATEGORIA GIR. A GARA DEL 28-11-2010 TRA UNION MULAZZANO / DRESANO C.U.n. 18 della delegazione di LODI datato 2-12-2010 La società S.S. DRESANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori CECCARELLI Enrico per 5 gare e RIVOLI Daniele per 2 gare…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S.D. ARIETE CAMP. JUNIORES PROV. GIR. C GARA DEL 20-11-2010 TRA ARIETE / CANOTTIERI BALDESIO C.U.n. 19 della delegazione di CREMONA datato 25-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S.D. ARIETE CAMP. JUNIORES PROV. GIR. C GARA DEL 20-11-2010 TRA ARIETE / CANOTTIERI BALDESIO C.U.n. 19 della delegazione di CREMONA datato 25-11-2010 La società G.S.D. ARIETE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore GHISONI Matteo per 5 Gare. La società G.S.D. ARIETE ricorre a…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SORDIO CAMP. GIOV.mi PROV. GIR. A GARA DEL 20-11-2010 TRA PRO MELEGNANO / SORDIO C.U. n. 17 della DELEGAZIONE di LODI datato 25-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ POLISPORTIVA SORDIO CAMP. GIOV.mi PROV. GIR. A GARA DEL 20-11-2010 TRA PRO MELEGNANO / SORDIO C.U. n. 17 della DELEGAZIONE di LODI datato 25-11-2010 La società POLISPORTIVA SORDIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato l’allenatore Bencardino Ferdinando fino all’11-02-2011 lamentando che il comportamento del proprio…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. BOSTO CAMP. GIOV.mi REG. “B” GIR. A GARA DEL 21-11-2010 TRA BOSTO / RONCALLI C. U. n. 22 del C. R. L. datato 25-11-2010 La società BOSTO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha inibito il suo Presidente sig. Bernasconi Cesare Luigi fino al 23-12-2010 per…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S. VALLE LOMELLINA CAMP. II CATEGORIA GIR. W GARA DEL 14-11-2010 TRA G.S. VALLE LOMELLINA / SAN NAZZARESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 18-11-2010

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 DEL 10/12/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ G.S. VALLE LOMELLINA CAMP. II CATEGORIA GIR. W GARA DEL 14-11-2010 TRA G.S. VALLE LOMELLINA / SAN NAZZARESE C.U. n. 16 della DELEGAZIONE di PAVIA datato 18-11-2010 La società .S. VALLE LOMELLINA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha comminato l’ammenda di 150 euro per comportamento scorretto…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al Comunicato Ufficiale nr.59 del 23.02.10, emesse all’esito dei contenziosi fra la società A.C. RIOZZESE e le proprie giocatrici, Signore TONANI Francesca e GORNO Marisa; • la Società A.C RIOZZESE Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Preside.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 14/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di FARAGUNA Mileto Jacopo, Presidente della A.C. RIOZZESE Srl e della Società A.C. RIOZZESE Srl, per rispondere: • il primo della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 8 commi 9 e 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA, per rispondere: il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto, ed in relazione all’art. 10, comma 2, CGS, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara PERGOCREMA – BRESCIA valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 -2010 nelle file della società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato; il Sig. FORLANI Alberto, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato n. 1 del settore giovanile e scolastico della FIGC relativo alla stagione 2009 – 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (PERGOCREMA – BRESCIA e BRESCIA – Atalanta), nella stagione sportiva 2009 – 2010, nelle file della società Brescia Calcio, senza averne il titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età; Il Sig. Ennio MICHELI, Dirigente accompagnatore ufficiale della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del CGS, per aver sottoscritto n. 2 distinte di gara depositate in atti, certificando la regolarità del tesseramento del giocatore GAMARRA RUIZ Sebastian, e l’impiego del calciatore FORLANI Alberto, in violazione delle norme federali di riferimento; Il Sig. CORBELLINI Antonio, allenatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Brescia Calcio S.p.A., della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato; Il Sig. CLERICI Roberto, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la società Brescia Calcio, della violazione di cui all’art. 1 c. 1 C.G.S. con riferimento agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto ed in relazione all’art. 10 c. 2 C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale n. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 – 2010, per aver contravvenuto nei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell’età consentita venissero impiegati dalla propria società in occasione di due gare di campionato; La società Brescia Calcio S.p.A:, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto, MICHELI Elio, CORBELLINI Antonio, CLERICI Roberto e della Società BRESCIA CALCIO SPA, per rispondere: il Sig. GAMARRA RUIZ Sebastian, calciatore tesserato per la società Brescia Calcio S.p.A. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt.…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI US RONCOLA CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PREVITALI Aldo

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 30/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI US RONCOLA CAMP. I° CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. PREVITALI Aldo per violazione dell’Art. 32, comma I, del Regolamento della LND per non aver iscritto una propria squadra al Campionato Juniores/Under 18 (Regionali/Provinciali) o in alternativa ai Campionati Giovanili. La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 38 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 10, comma 1, C.G.S., per avere il suddetto contattato alcuni giocatori della Soc. U.S.DINDELLI (precedente Società di appartenenza del Tringali) al fine di ottenerne il tesseramento per la Soc. BRESSO CALCIO S.r.l.; b) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C,G,S, in relazione all’art. 35 del Settore Tecnico per avere il Tringali inviato messaggi sms oltraggiosi ed ingiuriosi al Sig. Andrea Giordano, Presidente della Soc. U.S. DINDELLI.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 16/09/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico della SOC. BRESSO CALCIO S.R.L., per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 2, del C.G.S, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Sig. Tringali Fabio, attualmente allenatore della Società deferita, condotte consistite: a) nella violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione…

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