FIGC – CORTE FEDERALE D’APPELLO

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F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; – AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), IN RELAZIONE ALL’ART. 22 COMMA 4 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 9.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.; – AMMENDA DI € 9.000,00 AL SIG. MAROTTA GIUSEPPE, AMMINISTRATORE DELEGATO E RAPPRESENTANTE…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. CARLO PALLAVICINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 2, E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 028/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SIG. CARLO PALLAVICINO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DE ROSA MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757 PF 13 14 DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 5. RICORSOCALC. FIORILLO FEDERICOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 6. RICORSO CALC. ERRICO DYLANA VVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 7. RICORSO CALC. COLETTA MAUROAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 8. RICORSOCALC. BORRELLI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 9. RICORSO CALC. VALENTE SIMONEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015) 10. RICORSOA.S. SPORTING GUARDIA AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, – AMMENDA DI € 2.000,00, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. (NOTA N. 7743/757PF13- 14/MS/VDB DEL 24.6.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 141 del 18.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. DE ROSA MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTING GUARDIA/MONTESARCHIO DEL 21.12.2013, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, COMMI 1, 2,…

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. ALESSANDRO DESOLDAAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015) 2. RICORSO SIG. SAVERIO COLUMELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 5 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015) 3. RICORSO MATERA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. SAVERIO COLUMELLA, NONCHÉ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ PRESUNTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 5 C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. ALESSANDRO DESOLDA, ENTRAMBE IN RELAZIONE ALLA GARA TARANTO/MATERA DEL 30.3.2014, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.5.2015 (NOTA N. 10079/710 PF13-14 AM/SP/MA) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 60/TFN del 18.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005/CFA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 055/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. ALESSANDRO DESOLDAAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 E DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 E ART. 7 COMMI 1, 2, 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA…

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