COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il Campionato di I° categoria girone “G”, senza averne titolo perché al momento risultava tesserato per altra squadra; 2) VERONA Franco, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., nonchè per violazione dell’art. 8, comma 2, C.G.S, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art 10, comma 2 e 6, C.G.S., e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 3) MONTANARINI Lucio della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, corretteua e probità e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 4) la società FREDDI PEGOGNAGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S; 5) la società A.S.D. VIRTUS CIBENO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore. Con provvedimento del 12 aprile 2011 il Procuratore Federale,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” nelle fila della società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest’ultima; • il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Marcello Prandelli non ne avesse titolo; • la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S,…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE un accordo economico per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE, un accordo economico per la stagione 2008 – 2009 con l’allenatore, Viganotti Francesco, in violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza; • la seconda, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE per rispondere: il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco per rispondere: – il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 01.07.2008 al paragrafo III, punto 14, pag. 39, per aver pattuito con l’allenatore dilettante sig. Tiziano Carminati un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il campionato di II categoria; – la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma I, C.G.S. in relazione all’addebito contestato al sig. Enrico Fumagalli, Presidente della società.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco per rispondere: – il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, di una specifica struttura e degli Organi di Giustizia Sportiva senza fornire alcun elemento di riscontro; 2. La società A.S. Buguggiate per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e dell’articolo 5 comma 2 per le dichiarazioni e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del procuratore federale a carico di: 1) sig. Carlo Rondanini, all’epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Rodolfo Brazzelli ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche; 2) il sig. Rodolfo Brazzelli, all’epoca dei fatti tesserato della società US Bustese, per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Carlo Rondanini ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche; 3) il sig. Daniel Giannattasio, all’epoca dei fatti tesserato della società AS Sempione Half 1919, per avere omesso di denunciare la proposta illecita ricevuta, in violazione dell’art. 7 comma 7 CGS, anche in relazione all’art. 1, comma. 1, CGS e per aver comunque violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e – Sempione Half – Bustese,categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009 4) la società US Bustese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati; 5) la società AS Sempione Half 1919 per violazione dell’art. 4, comma 5, C.G.S. a titolo di responsabilità presunta, Nonché per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato Daniel Giannattasio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento del procuratore federale a carico di: 1) sig. Carlo Rondanini, all’epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Rodolfo Brazzelli ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BORTOLUSSI Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, della Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO e del giocatore PAGANINI Marco, per rispondere: • il primo, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per avere organizzato un “provino”, cui hanno partecipato giocatori tesserati per altre società, nello specifico il calciatore Paganini Marco, tesserato per la Società ACCADEMIA BOYS, in mancanza del necessario nulla-osta; • la Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente; • il giocatore Paganini Marco, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., per avere partecipato ad un provino, pur tesserato per altra società, nella consapevolezza della mancanza delle necessarie autorizzazioni (nulla-osta); nonché della violazione dell’art. 1, comma 3 C.G.S., per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Federcalcio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BORTOLUSSI Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, della Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO e del giocatore PAGANINI Marco, per rispondere: • il primo, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di ALOISIO Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, BERETTA Luciano, Presidente della A.C. BAREGGIO SAN MARTINO e della Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, per rispondere: • i primi due, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., con riferimento in particolare al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C n. 1 2009-2010, per avere organizzato un “provino” coinvolgente soggetti tesserati per altra società sportiva, senza richiedere il necessario nulla-osta; • la Società A.C.BAREGGIO SAN MARTINO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di ALOISIO Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, BERETTA Luciano, Presidente della A.C. BAREGGIO SAN MARTINO e della Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, per rispondere: • i primi due, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui…

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011. La Commissione Disciplinare Territoriale, PREMESSO Il Presidente Federale in data 3-01-2011 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell’art. 43 n. 5 delle NOIF e dell’art.…

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