COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / MORCONE DEL 21.2.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In effetti, dagli accertamenti esperiti e dalla documentazione in fascicolo, non è emerso alcun elemento nuovo, idoneo a motivare la squalifica inflitta, a carico del calciatore Guida Marco,…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del CRL, e la seconda in relazione all’art.4 commi 1 e 2 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle dichiarazioni rese dal BONALI.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di BONALI Daniele e della società ASD ZACCARIA pe la violazione il primo dell’art.1 del CGS in relazione dell’art.5 commi 1 e 4 del CGS per aver formulato pubblicamente giudizi ed affermazioni gravemente lesive di soggetti ed organi operanti nell’ambito Federale ed in particolare del GS del…
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della società F.C.D. BICOCCA (per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor MOSCA BALMA Stefano, calciatore, e della società F.C.D. BICOCCA (per rispondere rispettivamente il primo della violazione di cui agli artt. 30 comma 2 Statuto e 1 comma 3 C.G.S., la Società della violazione di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. Con atto…
COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MANGIARACINA Ignazio, presidente della A.S.D. SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32 comma 1 e 7 del regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND, nonché della società A.S.D. SUNESE a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. per le violazioni ascritte al suo presidente
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 02/04/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. MANGIARACINA Ignazio, presidente della A.S.D. SUNESE, per rispondere delle violazioni di cui all’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 32 comma 1 e 7 del regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della LND, nonché della…
COMITATO REGIONALE SARDEGNA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DI SERRA SERGIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CARDEDU
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 02/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DI SERRA SERGIO E DELLA SOCIETA’ U.S. CARDEDU La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare il signor Sergio Serra, Vice Presidente con delega di rappresentanza della U.S. Cardedu, e la stessa Società U.S. Cardedu per rispondere: 1) il Serra della violazione di cui all’art. 1 c.1° del Codice…
COMITATO REGIONALE SICILIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A Considerato che la Procura Federale con nota 4905/181 del 26 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1)…
COMITATO REGIONALE CALABRIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei Sigg. DODARO Annunziato, SCARAMUZZO Ferdinando Vincenzo; GUERRIERO Francesco; TORCHIARO Michele; CASTROVILLARI Alfonso per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, art. 10, comma 2, del C.G.S., e 61 delle N.O.I.F. nonché la società F.C. CALCIO ACRI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 del 31 marzo 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 11 a carico di : Sig. Domenico ANDREOLI (calciatore tesserato all’epoca dei fatti U.S. Paolana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, e 4 del C.G.S., dei…
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 del 31/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti del calciatore Daniele PANICO (A.S.D. MOSSA); del Sig. Paolo CECOTTI, Dirigente Accompagnatore A.S.D. MOSSA nonché della Società Sportiva A.S.D. MOSSA Il deferimento. Con Raccomandata dd 22.01.2009 ai sensi dell’art. 32 c. 4 del C.G.S. il Procuratore Federale deferiva i seguenti soggetti al giudizio…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008 per aver organizzato, il primo in qualità di Presidente e il secondo in qualità di Rappresentante del Settore Giovanile della US STEZZANESE, due “provini” o “raduni selettivi” vietati per la categoria Pulcini, nelle date del 24.02.2008 e 09.03.2008, facendovi partecipare n.5 giocatori del US CISERANO che aveva espressamente negato il proprio nullaosta; • US STEZZANESE della violazione dell’art.4 comma 1 e 2 CGS avendo responsabilità diretta e responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari sopra descritte di propri dirigenti e tesserati; • PICCIN Gianluigi e ZARELLA Nicola della violazione dell’art.10, comma 1 CGS e del punto 4 del CU n.1 del SGS 2007/2008, per aver contribuito all’organizzazione dei predetti provini della US STEZZANESE, il primo in qualità di allenatore dei Pulcini del US CISERANO e il secondo in qualità di vice allenatore dei Giovanissimi Regionali della US STEZZANESE; • PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio della violazione dell’art.1, comma 1 CGS per aver partecipato ai predetti due provini della US STEZZANESE quali calciatori Pulcini dell’US CISERANO.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di D’ADDA Gianpaolo, CORTI Mario, società US STEZZANESE, ZARELLA Nicola, PICCIN Gianluigi, PICCIN Riccardo, PERLETTI Marco, BERTOLA Matteo, GUARNIERI Nathan, DE VALERIO Alessio, per rispondere: • D’ADDA Gianpaolo e CORTI Mario della violazione di cui all’art.3, comma 1 CGS, in relazione al punto 4 del…
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, Decisioni di giustizia sportiva
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità di legale rappresentante della Società GSD VIDEOTON 1990 Calcio a 5, affinché venisse impedita la falsificazione della tessera intestata al signor Giordano Brazzoli, nonché per non aver impedito, e comunque vigilato, affinché il signor Valente Massimo prestasse la propria attività in favore della medesima Società nell’ambito della stagione agonistica 2007-2008; 2)VALENTE Massimo, all’epoca dei fatti tesserato come arbitro presso la Sezione AIA di Crema, ma con funzioni di allenatore in via di fatto e dirigente della prima squadra della GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.40, comma 4° Lett. b) del Regolamento AIA, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di arbitro tesserato presso la Sezione AIA di Crema nella stagione agonistica 2007-2008 ha indebitamente svolto attività tecnico-dirigenziale in favore della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, accedendo in panchina nella gara del 18.02.2008 mediante l’esibizione della tessera contraffatta intestata al signor Giordano Brazzoli eludendo in modo fraudolento la verifica operata preventivamente dal direttore di gara dei soggetti abilitati a prendere parte alla suddetta gara; 3)GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.4, 1° Comma, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 03/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Procuratore Federale a carico di: 1)BERGAMASCHI Fabio, all’epoca dei fatti Presidente della Società GSD Videoton 1990 Calcio a 5, per violazione dell’art.1, commi 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art.23 delle NOIF, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per non aver vigilato, in qualità…
